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Commissione europea - Pubblicazione del Regolamento di esecuzione – Classificazione dei Paesi terzi secondo il rischio di non conformità Regolamento (UE) 2023/1115 (EUDR) sulla deforestazione - Italia

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Vi informiamo che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 23 maggio 2025 (serie L - n. 1093) il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1093, che definisce la classificazione del rischio EUDR, prevista dal Regolamento (UE) 2023/1115.

Il provvedimento della Commissione rappresenta un passaggio essenziale per l’attuazione della normativa europea contro la deforestazione, stabilendo un sistema di categorizzazione dei Paesi terzi in tre livelli di rischio:

  • basso
  • standard
  • alto

in relazione al loro contributo potenziale alla deforestazione per la produzione dei prodotti che ne sono ritenuti responsabili, ovvero bovini, cacao, caffè, olio di palma, gomma, soia e legno.

La maggior parte dei Paesi è stata inserita nella categoria a rischio basso, che include tutti i Paesi UE (quindi anche l’Italia), oltre a Regno Unito, Stati Uniti, Canada, Norvegia, Svizzera, Ucraina, Vietnam.

Sono invece considerati a rischio standard, Paesi quali Argentina, Brasile, Nigeria, Indonesia e Malesia, insieme a una selezione di altre economie africane e sudamericane.

 

Risultano essere classificati a rischio alto la Russia, la Corea del Nord e il Myanmar, tre Paesi attualmente soggetti a sanzioni internazionali in materia di commercio di prodotti forestali o agricoli.

Modalità dei controlli sulla base della classificazione del rischio:

La classificazione del rischio EUDR è funzionale per determinare la frequenza dei controlli e gli obblighi di dovuta diligenza a carico degli operatori con la seguente modalità:

  • Paesi a basso rischio, i controlli dovranno coprire almeno l’1% degli operatori.
  • Paesi rischio standard, il 3% degli operatori sarà soggetto a verifica.
  • Paesi ad alto rischio, le autorità dovranno controllare almeno il 9% degli operatori e dei volumi commercializzati.

Gli operatori che si approvvigionano da Paesi a basso rischio, come l’Italia potranno:

  • beneficiare di obblighi semplificati di due diligence;
  • potranno evitare la valutazione e l’attenuazione del rischio.

Per quanto riguarda le scadenze applicative, ricordiamo che il Regolamento EUDR entrerà in vigore a partire dal 30 dicembre 2025 per le grandi imprese, mentre per le micro e piccole imprese l’applicazione è posticipata al 30 giugno 2026.

Alleghiamo alla presente Circolare il Regolamento in commento e si invita a dare diffusione agli operatori interessati

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