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LATTE e FORMAGGI

Settore lattiero-caseario – Aggiornamenti relativi alla Dermatite nodulare contagiosa (Lumpy skin disease – LSD)

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Facendo seguito alle circolari di pari oggetto diffuse nei gironi scorsi, trasmettiamo di seguito gli ultimi aggiornamenti relativi alle misure di prevenzione adottate dalle autorità sanitarie nazionali in risposta alla diffusione della Dermatite nodulare contagiosa (Lumpy skin disease – LSD) e alle disposizioni specifiche relative al latte crudo e prodotti derivati.

SARDEGNA

La situazione epidemiologica in Sardegna è in continua evoluzione. Ad oggi sono 9 i focolai confermati insieme a diversi sospetti in Sardegna. Circa 600 allevamenti della Regione sono già stati sottoposti ad esame clinico.

A seguito della visita degli esperti veterinari europei (EUVET) sull’isola è stato stabilito che la malattia interessa tutto il territorio regionale e che la sua diffusione è riconducibile già all’inizio del mese di aprile 2025. Questo ha portato al blocco delle movimentazioni dei bovini verso il rimanente territorio nazionale non solo dalle Zone di protezione e sorveglianza ma dall’intera isola. Gli allevamenti dell'Italia continentale che hanno ricevuto animali dalla Sardegna nei tempi considerati e quelli nelle zone soggette a restrizioni sono sottoposti a esame clinico. Non risultano spedizioni dalla Sardegna verso altri Stati membri.

Considerando l'attuale situazione epidemiologica in Sardegna, si è deciso di applicare la strategia di vaccinazione che interesserà tutti i bovini presenti nell’isola.

Alleghiamo il dispositivo diffuso dal ministero (All.1)

LOMBARDIA

L'epidemia con l’unico focolaio in Lombardia nella provincia di Mantova è stata risolta. I sospetti finora segnalati nell'Italia continentale non sono stati confermati.

È stata comunque istituita una Zona di protezione e zona di sorveglianza con un raggio complessivo di 50 km che attualmente comprende allevamenti per un totale di più di 900.000 bovini

Alleghiamo il dispositivo dirigenziale aggiornato al 3 luglio 2025 per quel che riguarda la Zona di Protezione e di Sorveglianza istituite nel raggio di 50km dagli allevamenti in cui è stato rilevato il focolaio nella provincia di Mantova (All 2)

DISPOSIZIONI SPECIFIHE RELATIVE A LATTE CRUDO E PRODOTTI DERIVATI

Con il dispositivo direttoriale congiunto DGSA e DGISA del Ministero della Salute è stata disposta la deroga all’applicazione del Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, Allegato VII, autorizzando quindi l’utilizzo del latte e la produzione dei relativi prodotti, sebbene provenienti da allevamenti situati in zone di restrizione, senza che, il latte, sia sottoposto al trattamento termico della pastorizzazione purché tali prodotti non siano destinati all’alimentazione animale.

Il latte crudo può essere movimentato all’interno del territorio nazionale, anche se proveniente da zone soggette a restrizione, purché destinato a impianti di trasformazione che ne assicurino:

1.      la pastorizzazione consistente in un unico trattamento termico con un effetto almeno equivalente a quello ottenuto applicando 72°C per 15 secondi,

2.      la produzione di formaggi del tipo Grana Padano e Parmigiano Reggiano e la relativa stagionatura per un periodo di tempo della durata di almeno 9 mesi, durante la quale, gli stessi, sono posti in vincolo sanitario e non commercializzati in attesa di ulteriori evidenze scientifiche finalizzate a dimostrare l’inattivazione del virus utilizzando i processi di produzione indicati. Le forme intere di prodotto possono comunque essere trasferite verso un unico stabilimento di stagionatura localizzato sul territorio nazionale e qui conservate, purché in vincolo.

Sono ricompresi nella presente deroga anche gli ulteriori prodotti lattiero-caseari, il cui processo di produzione preveda un trattamento termico almeno equivalente alla pastorizzazione.

I prodotti secondari della lavorazione dei formaggi (panna e siero), di cui alla presente deroga, potranno essere destinati alla produzione di burro, ricotta o altri prodotti solo se sottoposti a trattamento termico con un effetto almeno equivalente a quello ottenuto applicando 72°C per 15 secondi o essere inviati, in vincolo sanitario, ad altro stabilimento che esegue il trattamento.

Qualora il latte crudo sia destinato ad impianti che producono latte ad uso alimentare, gli stessi possono essere localizzati su tutto il territorio nazionale e il trasporto del latte verso detti impianti deve avvenire in contenitori sigillati ed in vincolo sanitario.

Alleghiamo il Dispositivo direttoriale per ogni ulteriore approfondimento

In attesa di fornirvi ulteriori aggiornamenti, restiamo a disposizioni per eventuali necessità.

 

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