Si informa che in Gazzetta Ufficiale n. 49 del 27 febbraio 2023, è stata pubblicato il provvedimento di cui all’oggetto (All.1).
Di seguito segnaliamo le disposizioni principali di specifico interesse per il settore agricolo e agroalimentare, che sono state introdotte dalla legge di conversione, rinviando per l’esame di altre disposizioni più generali, alle comunicazioni effettuate dalla Confederazione.
L’articolo 3, comma 1, proroga al 30 giugno 2023 i termini della presentazione della dichiarazione IMU 2021, da parte dei soggetti passivi di tale imposta.
L’articolo 15, comma 1, proroga di un anno ossia fino al 31 dicembre 2023, il termine previsto dalla disciplina vigente in materia di prodotti ortofrutticoli destinati all’alimentazione umana freschi, confezionati e pronti per il consumo privi di elementi inquinanti o nocivi. Si tratta, lo ricordiamo, della misura che estende ai prodotti ortofrutticoli destinati all’alimentazione umana freschi, confezionati e pronti per il consumo che assicurano l'assenza di elementi inquinanti ovvero nocivi le disposizioni descritte per i prodotti ortofrutticoli di quarta gamma.
Al comma 1-bis si proroga al 2023 il termine di validità dell'autorizzazione a bandire procedure concorsuali e ad assumere 6 unità di personale di livello dirigenziale non generale, nonché 55 unità di personale non dirigenziale, prevista dalla legge di bilancio 2021.
L'AGEA viene inoltre autorizzata, in caso di mancata copertura di tutti i posti previsti, ad attingere a graduatorie, ancora in corso di validità, relative a precedenti procedure concorsuali.
L’articolo 15, comma 1-ter, differisce al 30 giugno 2023 il termine di validità dei certificati di abilitazione all’acquisto e all’impiego, alla vendita e all’attività di consulente in materia di prodotti fitosanitari e degli attestati di funzionalità delle macchine irroratrici.
L’articolo 15, comma 1-quater, stabilisce, per i componenti degli organi degli enti controllati o vigilati dal MASAF, la proroga, a decorrere dall'anno 2023, dei relativi compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Viene invece eliminata ogni forma di compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato per i componenti dei comitati e delle commissioni, comunque denominati, operanti presso il MASAF.
L’articolo 15, comma 1-quinquies, differisce dal 31 marzo al 30 giugno 2023 il termine di utilizzabilità del contributo, sotto forma di credito di imposta, riconosciuto alle imprese esercenti l'attività agricola e della pesca, a parziale compensazione della spesa sostenuta per l'acquisto di carburante nel terzo trimestre dell'anno 2022. La norma introduce, altresì, un termine (16 marzo 2023) entro cui i beneficiari dell’agevolazione sono tenuti a inviare all’Agenzia delle entrate l’importo del credito maturato nel 2022.
Il comma 1-sexies dell'articolo 15, apporta alcune modifiche alla disciplina concernente le modalità di applicazione e riscossione, da parte dell'Azienda sanitaria locale (ASL), delle tariffe di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 32, ossia delle tariffe funzionali al finanziamento dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della normativa in materia di alimenti e sicurezza alimentare, materiali e oggetti destinati a venire a contatto con alimenti, mangimi, salute animale, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, benessere degli animali, immissione in commercio e uso di prodotti fitosanitari. Le modifiche riguardano in particolare le disposizioni sull'obbligo di autodichiarazione, adempimento posto in capo agli operatori dei settori interessati e propedeutico all'applicazione delle tariffe da parte dell'ASL (viene inserito un termine per l'adempimento del predetto obbligo in sede di prima applicazione e si prevede un'esenzione transitoria dallo stesso). Le modifiche in questione introducono un termine per l'adempimento dell'obbligo di trasmissione dell'autodichiarazione, valevole in sede di prima applicazione (termine fissato al 30 giugno 2023), ed esonerano da tale obbligo, per il primo anno di applicazione delle disposizioni del d. lgs., gli operatori che effettuano produzione primaria e operazioni associate (lettera b).
L’articolo 15, comma 1-septies, estende al triennio 2023- 2025, la possibilità di incrementare del venti per cento la quota di ammortamento deducibile ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, a fronte di spese sostenute per investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali.
I commi 1-novies e 1-decies dell’art. 15 prevedono la proroga per il 2023 delle misure per il contenimento della diffusione del batterio Xylella fastidiosa, tra cui un periodo di sette anni in cui il proprietario può procedere all’estirpazione degli ulivi nella zona infetta e la possibilità per i produttori, previa autorizzazione del servizio fitosanitario a produrre e commercializzare all'interno della zona infetta le piante garantendo la tracciabilità della produzione e della commercializzazione e che siano esenti da patogeni. Inoltre, introducono misure fiscali agevolative per atti a titolo oneroso di terreni agricoli interessati dall’evento patogeno a patto che per cinque anni non venga modificata la destinazione d’uso.
Il comma 2 del medesimo articolo, proroga fino al 31 dicembre 2023 il termine previsto per il trasferimento delle funzioni del soppresso E.I.P.L.I. (Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania) ad una nuova società per azioni ai fini del completamento del processo di liquidazione dello stesso Ente.
L’articolo 15, comma 3-bis, estende da quarantacinque a sessanta giorni il termine di presentazione delle domande di interventi per la ripresa dell’attività produttiva che possono essere presentate dalle imprese agricole che hanno subito danni in conseguenza della siccità.
Il comma 3-ter dell’articolo 15, attraverso una modifica di alcuni articoli del D.M. 29 marzo 2022, proroga al 1° gennaio 2025 l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei soggetti che non adempiono all’obbligo di istituzione del registro e di tenuta telematica delle operazioni di carico e scarico di cereali e farine presenti sul territorio nazionale (pagamento di una somma che va dai 500 ai 4.000 euro), conseguentemente è anche prorogato sino al 31 dicembre 2024 il periodo nel corso del quale il registro è utilizzato in via sperimentale e non si applicano le sanzioni indicate
L’articolo 15, comma 3-quater, proroga fino al 31 dicembre 2023 la possibilità per le aziende agricole, di accedere ad aiuti, benefici e contributi finanziari a carico delle risorse pubbliche, rinviando l’adempimento di alcune verifiche relative alla concessione degli stessi, alla fase della corresponsione del saldo.
L’articolo 15-bis reca modifiche alla disciplina delle accise sulla birra.
L’articolo 20 proroga dal 31 maggio 2023 al 31 luglio 2023 il termine relativo all’invio alle Camere della relazione annuale sullo Stato di attuazione del Piano del mare, previsto dall’art. 12, decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173.
Si allega il Testo del decreto-legge di cui all’oggetto coordinato con le modifiche introdotte in fase di conversione.