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LATTE e FORMAGGI

Settore lattiero caseario, cerealicolo e suinicolo -Decreto Legge 24 giugno 2016 n. 113 recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio

Categorie: Latte e Formaggi, Produzioni animali, Suini, Seminativi e Grandi Colture Tags: SUINI, LATTE, cereali, provvedimenti

Si rende noto che è stata approvata in via definitiva la Legge di conversione del DL 24 giugno 2016 n. 113 sulle misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio contenente anche provvedimenti per i settori lattiero caseario, cerealicolo e suinicolo.

Si sottolinea che con la Legge di conversione è stato modificato l’art. 23 riguardante il settore lattiero caseario ed è stato introdotto l’art. 23bis contenente misure specifiche per il settore cerealicolo. Di seguito si riportano in modo sintetico le principali misure.

Settore lattiero caseario e suinicolo – Articolo 23

  • E’ stata autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per sostenere i produttori che intendono ridurre la produzione di latte così come previsto dal Regolamento (UE) n. 559/2016;
  • sono stati stanziati ulteriori 6 milioni di euro per il 2016 e 4 milioni per il 2017 al fine di favorire la distribuzione gratuita di latte agli enti caritatevoli;
  • parte della quota dei 4 milioni finanziati per l’anno 2017 deve essere utilizzata per la copertura dei costi sostenuti dai produttori del comparto lattiero caseario e di quello suinicolo inerenti agli interessi sui mutui bancari negli anni 2015/2016;  provvedimenti in tema di quote latte per la campagna 2014/2015:
  • il versamento effettuato ad AGEA deve corrispondere al prelievo dovuto dal singolo produttore alla Commissione UE aumentato del 5%;
  • i produttori che hanno aderito alla rateizzazione dovranno beneficiare della restituzione di quanto versato in eccesso e non sono tenuti al versamento delle ulteriori rate. Pertanto, AGEA, dovrà restituire l’importo imputato ad ogni singolo produttore a partire dal 1° ottobre 2016 e non oltre il 31 dicembre 2016 e le garanzie prestate saranno restituite entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge;
  • i produttori che non hanno aderito alla rateizzazione ma hanno comunque versato l’importo integrale del prelievo supplementare in forma superiore a quello dovuto, più il 5%, verranno rimborsati da AGEA entro il termine indicato nel punto precedente;
  • i produttori che non hanno aderito alla rateizzazione e non hanno versato l’importo del prelievo supplementare loro imputato devono versare quanto dovuto ad AGEA entro il 1° ottobre 2016, pena il pagamento di una sanzione amministrativa che va da 1.000 a 15.000 euro.

Settore cerealicolo – Articolo 23bis

Al fine di superare l’emergenza del mercato del frumento è stato costituito un fondo di 10 milioni di euro di cui 3 milioni per il 2016 e i restanti 7 milioni per il 2017 volto a favorire la qualità e la competitività delle produzioni delle imprese agricole cerealicole anche attraverso il sostegno ai contratti e agli accordi di filiera, alla ricerca e agli interventi infrastrutturali.

I criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del fondo saranno previste in un successivo decreto del Ministero delle Politiche Agricole che sarà emanato, di concerto con il Ministero dell’Economia delle Finanze e previa intesa in sede di Conferenza Stato Regioni, entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

In attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del testo del Decreto Legge coordinato con le modifiche apportate in sede di conversione, si allega il testo originario del DL n. 113/2016 e il testo della Legge di conversione approvato definitivamente dal Senato e contenente le modifiche sopra indicate.

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