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PRODUZIONI animali

Settore Zootecnico – Interventi a favore della zootecnia estensiva praticata nelle zone montane.

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Si informa che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 79, del 5 aprile 2018, il Decreto Ministeriale 1 marzo 2018 che prevede “interventi a favore della zootecnia estensiva praticata nelle zone montane e, limitatamente ai Comuni colpiti dal sisma, del 2016 e 2017, nelle zone svantaggiate”.

In base a tale provvedimento, in attuazione di quanto previsto dall’art. 1, comma 130, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è concesso, in relazione alle superfici a prato permanente destinate negli anni 2018 e 2019 alla zootecnia estensiva praticata nelle aree montane e, nei comuni terremotati, anche nelle zone svantaggiate, un aiuto ai detentori dei diritti PAC assegnati nell’anno 2015.

I beneficiari dell’aiuto sono i detentori dei diritti PAC aventi un valore unitario medio nell’anno 2015 inferiore al valore unitario medio nazionale fissato al medesimo anno.

L’aiuto previsto è calcolato, con arrotondamento all’euro inferiore, come differenza tra il valore medio unitario dei diritti PAC assegnati al richiedente nell’anno 2015 e il valore unitario medio nazionale

La dotazione finanziaria prevista, ammonta a 10 milioni di euro per il 2019 e 10 milioni di euro per il 2020.

L’aiuto è concesso alle aziende con prati permanenti ubicati nei sopra citati territori montani e zone svantaggiate sulla base dei seguenti requisiti:

  • Devono avere a disposizione, alla data della presentazione della domanda, le superfici oggetto dell’aiuto.
  • Devono avere intestato, come proprietario o detentore e identificato nella BDN, un allevamento zootecnico di bovini, ovini, caprini o equidi, che, nell’anno di domanda, determina, per ciascun ettaro di prato permanente dichiarato nel piano di coltivazione, un carico di bestiame annuo compreso tra 0,1 UBA e 6 UBA.
  • L’aiuto è concesso nei limiti del regime de minimis. 

Ai fini dell’erogazione degli aiuti sono fissati i seguenti criteri di priorità:

  • Prati permanenti ubicati in zone montane nelle Regioni o Provincie autonome con superficie montana superiore all’80% del relativo territorio e nelle zone montane o svantaggiate dei Comuni terremotati. 
  • Prati permanenti ubicati in altri territori montani ad una altitudine superiore a 1000 metri sul livello del mare. 
  • Prati permanenti ubicati in territori montani ad una altitudine tra 600 e 1000 metri sul livello del mare.

Non sono erogati aiuti spettanti al richiedente avente un importo complessivo inferiore ai 250 Euro.

Le modalità per la presentazione delle domande sono contenute nelle istruzioni operative n. 13 del 22 marzo 2018, emanate da AGEA.

Per ogni dettaglio si rimanda al Decreto Ministeriale 1 marzo 2018 e alla circolare AGEA n.    13 del 22 marzo 2018, allegati.

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