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Vitivinicolo – Vademecum campagna vitivinicola 2017/2018

Categorie: Circolari, Vino Tags: ICQRF, CONTROLLI, VADEMECUM, SOTTOPRODOTTI, REGISTRO, TELEMATICO, DISTILLERIE, CAMPAGNA, VENDEMMIALE, CENTRI, RACCOLTA, FUORI, FABBRICA

Si informa che il Ministero ha pubblicato il vademecum per la campagna vitivinicola 2017/2018, redatto dall’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF).

Si ricorda che tutte le disposizioni, circolari interpretative incluse, richiamate nel vademecum sono consultabili sul nostro sito al seguente link:

http://www.fedagri.confcooperative.it/Filiere/Vino/Circolari

Si richiama, invece, l’attenzione sulla sezione 4 del vademecum, che tratta dei sottoprodotti.

Innanzitutto, si ricorda che l’art. 13, comma 3, della legge 238/2016, ha previsto che le distillerie e gli utilizzatori per scopi energetici possono istituire i centri di raccolta temporanei fuori fabbrica dei sottoprodotti della vinificazione previa una mera comunicazione preventiva, una tantum, al competente Ufficio territoriale dell’ICQRF.

Per tali centri, l’Agenzia delle Dogane ha precisato, nella recente circolare allegata 11/D, prot. n. 81267 R.U. / DCAFC 6° del 21 luglio 201719, che i registri C41 trovano, attualmente, impiego sia per il regime di vigilanza fiscale dell’Agenzia che per i controlli dell’ICQRF, al fine di soddisfare con un unico adempimento da parte dell’esercente la distilleria di cui il centro di raccolta costituisce appendice, tutte le obbligazioni contabili di registrazione delle materie prime alcoligene previste dalle diverse discipline del settore. Pertanto, tenuto conto che l’art. 13, comma 3, della Legge 283/2016, diversamente dall’art. 14, comma 3, dell’abrogata Legge n. 82/2006, non prevede più lo specifico obbligo di tenuta dei registri vitivinicoli presso i suddetti centri di raccolta, nelle more dell’attuazione dell’obbligo di invio telematico dei dati contabili relativamente alle materie prime utilizzate dai produttori di alcole e di bevande spiritose, l’obbligo della tenuta del registro telematico vitivinicolo - previsto ai sensi del Capo III, Titolo III del Reg. (CE) n. 436/2009 e dell’art. 2, comma 1, del DM n. 293 del 20 marzo 2015 - deve ritenersi soddisfatto con la tenuta dei richiamati registri C41 e, in tal senso, deve ritenersi superata ogni disposizione contraria.

Infine, si ricorda che la legge 238/2016 consente esplicitamente la cessione di fecce e vinacce tra le distillerie autorizzate e tra gli utilizzatori dei sottoprodotti della trasformazione dei prodotti vitivinicoli a scopo energetico.

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