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Vitivinicolo – Detenzione dei mosti di uve aventi un titolo alcolometrico naturale inferiore all’8 per cento in volume

Categorie: Circolari, Vino Tags: ICQRF, UNICO, TESTO, DETENZIONE, MOSTI, TIOLO, ALCOLOMETRICO, NATURALE, INFERIORE, 8, OTTO, PER, CENTO

Si informa che, con l’allegato decreto n. 944 del 6 settembre 2017, il Ministero, in attuazione degli articoli 15, comma 1, primo periodo e lettera g), nonché 17, comma 1, primo periodo, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, ha stabilito le modalità per la detenzione presso le cantine dei mosti in oggetto senza la prescritta denaturazione.

In particolare, l’introduzione delle uve destinate alla trasformazione nei predetti mosti è preceduta da un’apposita denuncia preventiva all’ufficio territoriale dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), mentre – come previsto dall’art. 3 del citato decreto – i mosti ottenuti devono essere estratti dallo stabilimento entro e non oltre il terzo giorno lavorativo successivo alla data della loro presa in carico sul registro e trasportati ad un altro stabilimento nel quale sia consentita ed effettivamente posta in essere la trasformazione in succo di uve e/o succo di uve concentrato.

Inoltre, si ricorda che, i cartelli apposti sui recipienti di cantina nei quali sono contenuti i predetti mosti, così come i relativi documenti di accompagnamento che ne scortano il trasporto, devono riportare la dicitura “mosto di uve avente titolo alcolometrico naturale inferiore a 8% vol non denaturato destinato alla trasformazione in succhi di uve” o altre equivalenti.

Infine, si precisa che il precedente decreto n. 1031 del 31 luglio 2006 è abrogato.

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