Si informa che, con l’allegato decreto n. 6706 del 23 novembre 2017, il Ministero - in attuazione dell’articolo 10, comma 4, della Legge 12 dicembre 2016, n. 238 - ha disciplinato le fermentazioni e rifermentazioni che possono avvenire, in deroga, al di fuori del periodo vendemmiale.
Nello specifico, per i vini a DOP e a IGP che prevedono nei propri disciplinari di produzione le menzioni tradizionali Passito, Vin Santo nelle sue diverse declinazioni, Vendemmia tardiva e menzioni similari, ovvero per quelli che ammettono esplicitamente il ricorso ad uve appassite o stramature, nonché, per i mosti di uve parzialmente fermentati con una sovrappressione superiore ad 1 bar, le fermentazioni e rifermentazioni sono consentite sino al 30 giugno 2018.
Per il vino a DOP Colli di Conegliano Torchiato di Fregona, le fermentazioni e rifermentazioni sono consentite entro il 31 di agosto 2018.
Infine, per i vini senza DO o IG, ottenuti da uve appassite o per i quali il processo di vinificazione avviene in contenitori di terracotta interrati e riempiti di uva pigiata unitamente alle bucce, le fermentazioni e rifermentazioni sono consentite sino al 30 giugno 2018.