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Vitivinicolo – Modifica del disciplinare di produzione dei vini a IGT Ravenna

Categorie: Circolari, Vino Tags: ETICHETTATURA, DOP, IGP, DOC, DOCG, PRODUZIONE, MODIFICA, DISCIPLINARE, IGT, RAVENNA, PERIODO, FUORI, FERMENTAZIONE, RIFERMENTAZIONE

Si informa che, con l’allegato decreto n. 20150 del 20 marzo 2018, il Ministero ha modificato gli articoli 5, 7 e 10 del disciplinare di produzione dei vini a IGT Ravenna, così come approvato con provvedimento ministeriale 28.07.2016 concernente la proposta di modifica del disciplinare di produzione, resa applicabile dal D.M. 28.07.2016 concernente le disposizioni di etichettatura transitoria.

Nello specifico, con la predetta modifica è consentito effettuare la fermentazione o rifermentazione dei mosti, dei mosti parzialmente fermentati e dei vini nuovi ancora in fermentazione, destinati alla produzione dei vini a IGT Ravenna in tutte le tipologie elencate nel relativo disciplinare, anche al di fuori del periodo definito al comma 1 dell’art. 10 della Legge 12 dicembre 2016 n. 238.

È inoltre consentito effettuare la pigiatura delle uve destinate alla produzione dei vini a IGT Ravenna nella tipologia Passito, nonché effettuare la fermentazione o la rifermentazione dei mosti, dei mosti parzialmente fermentati e dei vini nuovi in fermentazione destinati alla produzione di vino a IGT Ravenna nella tipologia Passito, anche al di fuori del predetto periodo.

Le eventuali fermentazioni e rifermentazioni di mosti parzialmente fermentati o di vini a IGT Ravenna nelle varie tipologie, con un residuo zuccherino, che avvengano fuori periodo devono essere immediatamente comunicate all’Ufficio Territoriale competente.

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