FEDAGRIPESCA
 

VINO

Vitivinicolo – Procedura di autorizzazione della pratica dell’arricchimento

Categorie: Circolari, Vino Tags: AUTORIZZAZIONE, PRATICHE, ENOLOGICHE, OMNIBUS, ARRICCHIMENTO, PRATICA, ENOLOGICA

Si informa che, con l’adozione del regolamento di esecuzione 2018/1146 pubblicato in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 17 agosto 2018, sono stabilite le modalità di notifica cui sono tenuti gli Stati membri che decidono di autorizzare un aumento del titolo alcolometrico volumico naturale ai sensi dell’allegato VIII, parte I, sezione A, punto 3, del reg. UE n. 1308/2013.

Si ricorda, infatti, che, grazie alle modifiche introdotte con il cosiddetto Regolamento Omnibus, negli anni caratterizzati da condizioni climatiche eccezionalmente sfavorevoli, gli Stati membri possono, per le regioni interessate ed a titolo di eccezione, innalzare ulteriormente dello 0,5 % il limite di cui al punto 2 (1,5 % vol per la zona viticola C), previa notifica alla Commissione.

In buona sostanza, le modifiche introdotte con il Regolamento Omnibus all’allegato VIII, parte I, sezione A, punto 3, del reg. UE n. 1308/2013, in combinato disposto con il citato regolamento di esecuzione, hanno semplificato la procedura di autorizzazione della pratica dell’arricchimento, sostituendo la precedente autorizzazione comunitaria con un obbligo di notifica preventiva.

La notifica dovrà contenere la specifica delle percentuali di innalzamento dei predetti limiti, le regioni e le varietà interessate dalla decisione, nonché i dati e le prove a dimostrazione delle condizioni climatiche eccezionalmente sfavorevoli subite nelle regioni interessate. 

Si allega copia del regolamento di esecuzione 2018/1146, nonché un estratto dell’allegato VIII, parte I, sezione A, punto 3, del reg. UE n. 1308/2013.

Documenti da scaricare

filoDIRETTO

Comunicati Stampa

Circolari

Doc e Pubblicazioni

Normativa