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Vitivinicolo – DM controlli vini DO e IG

Categorie: Circolari, Vino Tags: DOP, IGP, TESTO UNICO, DOC, DOCG, CONTROLLI, DM, CERTIFICAZIONE, IGT, CONTROLLO, UNICO, TESTO, IG, VINI, DO, ODC, ORGANISMO

Si informa che, con l’allegato decreto 2 agosto 2018 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 30 ottobre 2018, il Ministero ha adottato le disposizioni applicative relative al sistema dei controlli e vigilanza sui vini a DO e IG, in attuazione dell’art. 64, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, meglio conosciuta come Testo unico del vino.

Si richiama l’attenzione, in particolare, sulle modalità di acquisizione delle informazioni ai fini del controllo e della certificazione, tenuto conto della novità - rispetto alla precedente disciplina – dell’entrata in esercizio del registro telematico.

Ai sensi dell’art. 9 del decreto, l’operatore è tenuto ad aggiornare il registro telematico per il prodotto oggetto di richiesta di certificazione per consentire la verifica del carico e il rilascio della certificazione. Nei casi di cessione o trasferimento di prodotto sfuso atto a divenire DO, di prodotto a DO o rivendicato a IG, compresa la commercializzazione di vino sfuso verso altri Stati membri o Paesi terzi, l’operatore deve aggiornare il registro, relativamente al prodotto movimentato, entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello della cessione o trasferimento. Per quanto riguarda, invece, le operazioni di condizionamento del prodotto, gli imbottigliatori sono tenuti ad aggiornare il registro telematico non oltre sette giorni lavorativi dalla data di conclusione delle operazioni di imbottigliamento dello specifico prodotto, fatti salvi eventuali termini più restrittivi previsti dal decreto 20 marzo 2015, n. 293.

È importante sottolineare che, anche grazie al contributo di Alleanza delle cooperative italiane agroalimentare, l'operatore può assolvere i predetti obblighi con la trasmissione direttamente all’organismo di controllo delle informazioni utili per la verifica del carico e dello scarico, del documento di accompagnamento del prodotto e della  comunicazione  di  avvenuto  imbottigliamento ovvero della comunicazione riepilogativa dei quantitativi di vini a DO e IG ceduti direttamente  al  consumatore finale con i riferimenti alla certificazione di idoneità.

Si precisa, infine, che il Ministero - per il momento - non ha ancora dato attuazione alle novità contenute nell’art. 64, comma 14, del Testo unico del vino, relativo alle semplificazioni delle procedure di controllo dei vini a DO e IG previste dal legislatore nel testo di legge.

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