FEDAGRIPESCA
 

AMBIENTE ed ENERGIA

Pubblicazione in gazzetta ufficiale decreto ministeriale del 19 maggio 2016 n. 123

relativo all’introduzione nell’elenco dei prodotti combustibili alcuni materiali greggi oraffinati costituiti prevalentemente da gliceridi animali

Categorie: Circolari, Ambiente ed Energia Tags: ELENCO COMBUSTIBILI, REVISIONI

Si informa che in Gazzetta Ufficiale 158 del 8 luglio 2016 è stato pubblicato il decreto del Ministero dell’ambiente di cui all’oggetto, contente un aggiornamento dell’allegato X, parte II, sezione 4, paragrafo 1, del decreto legislativo n. 152/2006.

L’articolo 293, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, prevede, infatti, che negli impianti produttivi e civili di cui alla parte quinta del decreto (impianti di incenerimento, coincenerimento e impianti termici civili), possono essere utilizzati come combustibili soltanto i materiali elencati nell’allegato X a tale parte quinta del medesimo decreto e, in particolare, la parte II, sezione 4, che elenca le biomasse combustibili e definisce le relative caratteristiche merceologiche e le condizioni di utilizzo. 

Il provvedimento in commento inserisce tra i combustibili anche i grassi animali purché abbiano determinati requisiti. Questo materiale con le caratteristiche descritte diviene dunque un “prodotto” combustibile. 

Per quanto riguarda la disciplina del sottoprodotto rimane fermo, a nostro avviso, quanto previsto dall’articolo 184-bis del d.lgs. n. 152/2006. 

Per ulteriori approfondimenti si rinvia al contenuto del provvedimento allegato.

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