Si informa che in Gazzetta Ufficiale 158 del 8 luglio 2016 è stato pubblicato il decreto del Ministero dell’ambiente di cui all’oggetto, contente un aggiornamento dell’allegato X, parte II, sezione 4, paragrafo 1, del decreto legislativo n. 152/2006.
L’articolo 293, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, prevede, infatti, che negli impianti produttivi e civili di cui alla parte quinta del decreto (impianti di incenerimento, coincenerimento e impianti termici civili), possono essere utilizzati come combustibili soltanto i materiali elencati nell’allegato X a tale parte quinta del medesimo decreto e, in particolare, la parte II, sezione 4, che elenca le biomasse combustibili e definisce le relative caratteristiche merceologiche e le condizioni di utilizzo.
Il provvedimento in commento inserisce tra i combustibili anche i grassi animali purché abbiano determinati requisiti. Questo materiale con le caratteristiche descritte diviene dunque un “prodotto” combustibile.
Per quanto riguarda la disciplina del sottoprodotto rimane fermo, a nostro avviso, quanto previsto dall’articolo 184-bis del d.lgs. n. 152/2006.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia al contenuto del provvedimento allegato.