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Biologico – Nuovo regolamento UE

Categorie: Circolari, Biologico Tags: ETICHETTATURA, REGOLAMENTO, UE, PRODUZIONE, BIO, NORMATIVA

Si rende noto che il 14/06/2018 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’UE il Regolamento (UE) n. 2018/848 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il Regolamento (CE) n. 834/2007. Il 22 maggio 2018 il Consiglio UE, dopo il parere favorevole espresso dal Parlamento UE, ha adottato le nuove norme europee sulla produzione e l’etichettatura dei prodotti biologici, l’accordo di massima tra le tre istituzioni europee era stato raggiunto a novembre scorso.

La proposta di un nuovo regolamento riguardante il bio è stata presentata nel marzo del 2014 e la lunga discussione, durata quasi 4 anni, ha comportato una serie di modifiche rispetto al testo iniziale. Il riesame della normativa è stato motivato dall’aumento esponenziale della domanda di prodotti biologici, che non riesce ad essere garantita né dall’offerta interna né dal quadro normativo esistente. La revisione è stata motivata anche dal fatto che le norme vigenti non erano omogenee in tutta l'UE e ha inoltre consentito di ottemperare agli obblighi derivanti dagli articoli 290 e 291 del TFUE relativamente alle competenze di esecuzione e ai poteri delegati della Commissione.

Il nuovo regolamento incoraggia lo sviluppo sostenibile della produzione biologica e mira a garantire una concorrenza leale per gli agricoltori e gli operatori, anche al fine di prevenire le frodi e le pratiche sleali e migliorare la fiducia dei consumatori nei prodotti biologici.

Di seguito una breve sintesi dei contenuti.

Il regolamento entrerà in vigore a partire dal 1 ° gennaio 2021 e, a completare il quadro normativo, interverranno numerosi atti delegati e di esecuzione della Commissione.  

Il campo di applicazione comprende i prodotti elencati nell’allegato I del TFUE, i prodotti agricoli trasformati destinati ad essere utilizzati come alimenti o mangimi e altri prodotti strettamente connessi ai prodotti agricoli. I prodotti non compresi nell’allegato I del TFUE sono elencati nell’allegato I al regolamento dove sono stati inseriti: sale, sughero, cera d'api, matè, foglie di vite, cuori di palma. Il regolamento non si applica invece ai prodotti della caccia e della pesca di animali selvatici, ai tessili, ai cosmetici e alla ristorazione collettiva. Sono state inoltre previste regole di produzione aggiuntive, ad esempio per cervi, conigli e pollame.

A differenza della proposta iniziale, sono state reintrodotte molte delle deroghe attualmente previste, per le quali si prevede comunque una progressiva eliminazione. Tra queste si richiamano quelle riguardanti le aziende miste, il riconoscimento di un periodo retroattivo ai fini della conversione, l’utilizzo di fattori di produzione esterni, di materiale riproduttivo vegetale non biologico e di animali non biologici.

Si segnalano alcune norme di flessibilità inerenti al materiale riproduttivo vegetale che può, in certi casi, essere commercializzato come materiale eterogeneo vegetale biologico senza dover rispettare i criteri di registrazione e le categorie di certificazione previste dalla normativa europea. Occorre però che la Commissione preveda prima dei requisiti armonizzati.

Confermati invece i divieti riguardanti le radiazioni ionizzanti, gli animali poliploidi, la clonazione animale, l’utilizzo diretto o indiretto di OGM e la produzione idroponica, perché non legata al suolo. È stata riconosciuta una eccezione specifica per Finlandia, Svezia e Danimarca che possono continuare a coltivare attraverso le aiuole demarcate per ulteriori dieci anni dalla data di applicazione del regolamento.

Una novità importante riguarda la certificazione di gruppo che è destinata essenzialmente a sgravare i piccoli agricoltori da oneri e costi di certificazione. Il regolamento definisce i criteri per individuare i piccoli operatori ai fini della certificazione di gruppo. Il gruppo di operatori, a cui è rilasciato un unico certificato, deve inoltre stabilire un sistema di controlli interni. La responsabilità dei singoli aderenti al gruppo, la composizione e dimensione dello stesso, le condizioni di partecipazione e i prodotti che può produrre, sono demandati ad atti delegati della Commissione. 

È stato introdotto un approccio più uniforme per ridurre il rischio di contaminazione accidentale da prodotti non autorizzati nella produzione biologica, ma non si è giunti ad una armonizzazione in tutti gli Stati membri, consentendo inoltre di mantenere eventuali soglie nazionali. Quattro anni dopo l’entrata in vigore del nuovo regolamento, la Commissione Ue dovrà elaborare una relazione in cui valuterà l’efficacia delle norme contro la contaminazione, le soglie nazionali e, se lo riterrà necessario, elaborerà un progetto di legge per armonizzarle. Per evitare la contaminazione con prodotti non autorizzati, gli agricoltori saranno obbligati ad adottare misure precauzionali. Sono inoltre previste norme specifiche in caso di presenza di prodotti o sostanze non autorizzati nei prodotti biologici.

Le norme di produzione dei vegetali, degli animali, delle alghe marine e degli animali di acquacoltura, degli alimenti e dei mangimi trasformati, dei lieviti, nonché quelle del vino sono specificate nell’allegato II del regolamento. Per i prodotti non ricompresi nel campo di applicazione del regolamento si applicano in ogni caso gli stessi principi e gli Stati membri possono prevedere norme nazionali. I prodotti ottenuti nel periodo di conversione non possono essere commercializzati come prodotti biologici né come prodotti in conversione, ma ci sono delle eccezioni specifiche: materiale da riproduzione vegetale e alimenti e mangimi di origine vegetale.

È stata mantenuta la possibilità di stabilire eccezioni nel caso si verifichino circostanze calamitose, consentendo l’applicazione di misure temporanee per il proseguimento o il ripristino della produzione biologica. La Commissione dovrà stabilire i criteri per capire quando si è in presenza di una circostanza calamitosa.

L’autorizzazione di prodotti e sostanze utilizzati nella produzione biologica compete alla Commissione che la concede purché l’utilizzo di tali sostanze sia finalizzato ad uno scopo preciso. I prodotti e le sostanze di cui è stato autorizzato l’uso nella produzione biologica sono inseriti in un elenco. Inoltre, su richiesta di un operatore, ciascuno Stato membro può autorizzare, sul suo territorio e per un massimo di 6 mesi, l’uso di ingredienti agricoli non bio nella produzione di alimenti biologici.

L’uso dei termini riferiti alla produzione biologica nell’etichetta degli alimenti trasformati è concesso, come già previsto dalla normativa vigente, solo se questi sono conformi alle norme di produzione e contengono almeno il 95% in peso di ingredienti di origine biologica. Nel caso di percentuali minori è possibile indicare nell’elenco degli ingredienti quali fra questi sono biologici.

In etichetta deve essere indicato il numero di codice dell’autorità o dell’organismo di controllo, ed è previsto l’obbligo di utilizzare il logo di produzione biologica dell’Ue per i prodotti preconfezionati. In tal caso deve comparire in etichetta anche l’indicazione del luogo in cui sono state coltivate le materie prime agricole di cui il prodotto è composto (agricoltura UE, non UE, UE/non UE). Se tutte le materie prime hanno la medesima origine, l’indicazione agricoltura UE può essere sostituita o integrata dal nome del Paese o della regione di origine delle materie prime. La percentuale minima di un ingrediente ai fini della dichiarazione di origine passa dal 2% al 5%. L’uso del logo è invece facoltativo per i prodotti importati da Paesi terzi.

Sono previste norme specifiche per quanto riguarda l’export e l’import di prodotti biologici. Per quanto riguarda le importazioni da Paesi terzi, è in via di superamento il criterio dell’equivalenza in favore della conformità. Tuttavia, l’equivalenza può essere mantenuta in caso di accordo commerciale, o nel caso di riconoscimento ai sensi del Reg. (CE) n. 834/2007. In quest’ultimo caso il riconoscimento scade il 31 dicembre 2035.

Il regolamento prevede inoltre la costituzione di banche dati da parte degli Stati membri per il monitoraggio della disponibilità di materiale riproduttivo vegetale biologico, animali biologici e novellame.

Per quanto riguarda il sistema di controllo, si applicano le norme dei controlli ufficiali contenute nel Regolamento (UE) n. 2017/625 a cui si aggiungono norme specifiche previste dal regolamento in oggetto. Sono previste misure preventive e precauzionali che dovranno essere applicate dagli operatori ai fini della conformità dei prodotti biologici. I controlli sui produttori avranno cadenza annuale, ma in alcuni casi espressamente indicati potranno avere un intervallo massimo di 24 mesi. 

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