Si informa che a fine aprile il Ministero delle politiche agricole ha approvato in Conferenza Stato Regioni il Decreto Ministeriale per la disciplina dei fondi di mutualizzazione.
Una prima bozza di decreto era circolata già durante il 2015 (cfr. precedente circolare 3472 MB/aa), tuttavia per mesi la discussione si era poi interrotta, fino alla recente approvazione che accoglie quasi totalmente la stesura precedente.
Il decreto ministeriale è relativo alla disciplina dei fondi mutualistici per le perdite economiche causate da avversità atmosferiche/epizoozie/fitopatie/infestazioni o per la stabilizzazione del reddito (Income stabilization tool – IST). Tali fondi sono previsti agli articoli 36, 38 e 39 del regolamento sullo sviluppo rurale (Reg. Ue 1305/2013) e la loro attivazione è stata prevista all’interno del Piano di sviluppo Rurale nazionale (PSRN) nella misure 17.2 e 17.3.
Il decreto, allegato alla presente, identifica i soggetti che possono costituire e gestire i fondi di mutualizzazione e definisce i requisiti minimi per il riconoscimento da parte dell’autorità competente in riferimento alla conformità dello statuto, del regolamento, dei contratti con gli agricoltori, del rispetto dei requisiti dimensionali minimi e fissa le cause di esclusione e di revoca del riconoscimento. Il DM specifica altresì le regole per l’adesione degli agricoltori ai fondi di mutualizzazione, per il riconoscimento delle compensazioni finanziarie, per la gestione del patrimonio dei fondi e delle eventuali irregolarità.
Si allega pertanto una breve scheda tecnica che riepiloga le principali disposizioni previste dal DM nell’articolato.
Le principali modifiche rispetto alla bozza circolata nel 2015 concernono alcuni requisiti dimensionali minimi leggermente più elevati per i fondi di stabilizzazione del reddito (art. 9), alcuni criteri relativi alla gestione del patrimonio, in particolare per quanto concerne i termini massimi per la contrazione temporale di finanziamenti e mutui e circa le possibilità di investimento (art.13), e le disposizioni finali, laddove non è più prevista la pubblicazione di linee guida (art. 16).