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Commercio internazionale - Esportazione verso Singapore di prodotti a base di carne e uova da parte di stabilimenti già autorizzati: nuove procedure di approvazione

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Gli stabilimenti italiani autorizzati all’esportazione verso Singapore, in caso di ampliamento della gamma di prodotti da esportare, sino ad oggi, necessitavano di una specifica domanda di approvazione per ogni ulteriore prodotto trasformato a base di carne o di uova, oltre a quanto originariamente approvato.

L'Agenzia alimentare di Singapore (SFA), per il tramite della nostra Ambasciata ha comunicato che, muovendosi verso un approccio di sistema per l'accreditamento, ha rivisto e aggiornato alcune procedure di approvazione. In particolare, dal 1° dicembre 2024 sarà introdotta l'approvazione non più basata sui singoli prodotti ma sulla forma merceologica (trattamento/metodo di lavorazione) e sulla specie animale da cui si ottiene il prodotto trasformato (si allega la nota della SFA).

A titolo esemplificativo, pertanto, dal 1° dicembre p.v. se uno stabilimento già autorizzato per l'esportazione di prosciutto cotto desidera esportare anche altre tipologie di prodotti a base di carne suina che subiscono un analogo trattamento termico (spalla cotta, mortadella ecc.), non dovrà più chiedere l'autorizzazione per ampliare la gamma di prodotti esportabili poiché rientranti nella stessa forma merceologica e specie animale di origine. Se invece, avendo l'autorizzazione per prodotti a base di carne suina cotta, vuole esportare anche prodotti sempre di suino ma crudi stagionati oppure prodotti cotti di altre specie animali, quali ad esempio il bovino, dovrà richiedere una nuova autorizzazione.

In ogni caso per i prodotti sterilizzati resta ferma la procedura semplificata anche in caso di tipologie di prodotto diverse da quelle della precedente autorizzazione.

Inoltre, pur non essendoci modifiche nel certificato sanitario, nello stesso occorrerà sempre indicare per ogni prodotto esportato la forma merceologica, cioè ad es. se si tratta di un prodotto trasformato sottoposto a trattamento termico o non sottoposto a trattamento termico (es. stagionato). Per i prodotti affumicati non è sufficiente indicare il trattamento di affumicatura ma nell'indicazione della forma merceologica dovrà essere specificato se la trasformazione del prodotto è avvenuta con il trattamento termico o meno.

La SFA, a seguito di scambi interlocutori mirati a rendere più chiare la nuova procedura, ha tenuto a precisare che questa è applicabile solo ai prodotti trasformati a base di carne/uova che hanno subito un trattamento termico, un trattamento non termico, ad esempio la stagionatura, o una sterilizzazione; non si applica invece alla carne cruda e, a tal proposito, ha ribadito che attualmente non è consentita l'esportazione di prodotti alimentari ad alto rischio, ad esempio carne cruda marinata.

Relativamente alle specie avicole la SFA ha aggiornato la definizione di pollame, in precedenza limitata alle quattro specie più comuni: pollo, anatra, oca e tacchino. La definizione di pollame sarà infatti estesa alle seguenti otto specie: pollo, tacchino, anatra, oca, quaglia, piccione, faraona e fagiano. I criteri di accreditamento della SFA e le condizioni di importazione veterinaria per il pollame, tuttavia, non sono stati modificati e dall’Italia non è consentita l’esportazione di carne fresca di tali specie.

Alleghiamo il documento esplicativo della SFA per ogni ulteriore approfondimento

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