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LATTE e FORMAGGI

Lattiero-Caseario – Istruzioni Operative di AGEA per gli adempimenti relativi alle dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte bovino e del latte ovicaprino

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Facendo seguito alle Circolari FedAgriPesca n. 3469 del 14 settembre 2021 e n. 3555 del 23 settembre 2021, informiamo che l’Ufficio Monocratico di AGEA ha pubblicato le Istruzioni Operative n.16 relative all’applicazione delle nuove disposizioni in tema di dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte bovino e nel settore del latte ovicaprino, ai sensi dei Decreti Mipaaf n. 0360338 del 6 agosto 2021 e n. 0359383 del 26 agosto 2021.

A questo proposito, e con la finalità di semplificare la lettura delle Istruzioni Operative, riportiamo di seguito alcuni aspetti che riteniamo essere rilevanti per l’operatività delle imprese e che sono stati oggetto di confronto tra la Pubblica Amministrazione e le Organizzazioni di rappresentanza.

Un primo aspetto da considerare riguarda il Punto 3 - “Definizioni” dove AGEA chiarisce – su richiesta del sistema cooperativo – che nei casi in cui il latte viene consegnato ad un primo acquirente in conto lavorazione; quindi, con la previsione di ritiro dei prodotti ottenuti da parte del conferente di latte crudo, si configura il caso di vendita diretta con conseguente dichiarazione annuale da parte del produttore. In tale casistica rientrano anche le “latterie turnarie”. Soltanto nel caso in cui il latte viene contabilizzato ai fini fiscali dal primo acquirente si configura il caso di “consegna” con conseguente dichiarazione da parte del primo acquirente.”

Oltre a questo importante chiarimento, AGEA ha anche specificato che per gli stagionatori, affinatori, porzionatori che non producono prodotti lattiero-caseari non sono previsti obblighi dichiarativi. Rientrano in questo caso le cooperative di secondo livello, o Consorzi, che si limitano a stagionare e commercializzare i formaggi conferiti dai caseifici loro soci. In questo caso, gli obblighi dichiarativi trimestrali spettano a questi ultimi.

Un altro elemento su cui è bene prestare attenzione riguarda il Punto 4 – “Utilizzo del SIAN”. In questo caso, AGEA specifica che i primi acquirenti che ritirano latte bovino e ovicaprino otterranno due distinti riconoscimenti dalle Autorità regionali, ma accederanno al SIAN con un’unica utenza e – se producono anche prodotti lattiero caseari – potranno presentare le dichiarazioni con il medesimo identificativo e la medesima utenza. Questa è una semplificazione non scontata, visto che non era stata prevista nelle precedenti bozze delle Istruzioni operative.

Inoltre, riveste particolare importanza una integrazione prevista nel Punto 7 – “Adempimenti a carico dei primi acquirenti di latte bovino e ovicaprino” riguardante esclusivamente gli obblighi a carico dei primi acquirenti di latte bovino. Questi, infatti, oltre a dichiarare il 20 di ogni mese i quantitativi di latte crudo raccolto e i prodotti semilavorati acquistati in Italia e all’estero, dovranno dichiarare con la stessa cadenza anche il prezzo medio pagato per il latte crudo e latte crudo biologico. Questa nuova disposizione deriva dagli obblighi previsti dal Regolamento UE 2021/2117, che modifica il Reg. UE 1308/2013, e ha l’obiettivo di monitorare l’andamento del prezzo medio del latte bovino alla stalla in modo da avere evidenze economiche rispetto al dibattito che è stato avviato nell’ambito del Tavolo istituzionale della Filiera Lattiero Casearia.

Infine, un aspetto estremamente importante riguarda il Punto 13 – “Disposizioni Transitorie” in cui AGEA chiarisce che, al fine di consentire a tutti gli operatori di prepararsi ai nuovi adempimenti, gli obblighi derivanti dai Decreti in oggetto si applicano a partire dalle produzioni di latte e prodotti lattiero-caseari realizzate a partire dal 1° luglio 2022. Pertanto, le dichiarazioni sono così calendarizzate:

  • entro il 20 agosto 2022 quelle relative ai primi acquirenti di latte bovino e ovicaprino;
  • entro il 20 ottobre 2022 quelle relative ai fabbricanti di prodotti lattiero caseari (con riferimento al trimestre precedente);
  • entro il 20 gennaio 2023 quelle relative ai piccoli produttori.

Successivamente, le dichiarazioni seguiranno le scadenze previste dalla legge. Nelle more dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni, i primi acquirenti di latte bovino continueranno a dichiarare i quantitativi di latte raccolto i sensi del DM Mipaaf del 7 aprile 2015.

I primi acquirenti, i fabbricanti e i piccoli produttori, nell’adempiere agli obblighi previsti dai decreti, potranno verificare e modificare quanto dichiarato a partire dal primo giorno del mese in cui devono essere presentate le dichiarazioni e sottoscrivere quanto dichiarato entro i termini stabiliti. Le dichiarazioni sottoscritte digitalmente entro i termini saranno considerate valide e oggetto di controllo da parte degli organi preposti (Regioni e Province autonome).

Per una più attenta lettura delle Istruzioni Operative di AGEA, trasmettiamo il testo completo unitamente ai due Decreti Ministeriali da cui derivano.

Per ogni eventuale ulteriore affidamento è possibile contattare Gianluca Pierangelini (pierangelini.g@confcooperative.it).

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