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Settori Zootecnico e Lattiero Caseario - Pubblicati in Gazzetta Ufficiale Decreti Legislativi in materia di Sanità Animale

Categorie: Circolari, Latte e Formaggi, Produzioni animali Tags:

Vi informiamo che sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12 settembre 2022 i Decreti legislativi 134/2022 e 135/2022 del 5 agosto 2022 di recepimento ed attuazione alle disposizioni europee descritte nel Reg. UE 2016/429 entrato in vigore il 21 aprile 2021, in materia di malattie animali trasmissibili, e di modifica ed abrogazione taluni atti in materia di sanità animale.

Nello specifico:

1) il decreto legislativo 134/2022 del 5 agosto u.s., definisce le nuove disposizioni in materia di riorganizzazione del sistema di Identificazione e Registrazione (I&R) e riguarda i seguenti ambiti:

  1. registrazione e riconoscimento degli stabilimenti in cui sono detenuti animali o materiale germinale; registrazione dei trasportatori di animali e degli operatori che, indipendentemente da uno stabilimento, procedono alle operazioni di raccolta di animali; 
  2. identificazione e registrazione in BDN degli animali detenuti delle specie bovina, equina, ovina, caprina, suina, dei camelidi e dei cervidi; 
  3. identificazione, registrazione in BDNe tracciabilità degli animali detenuti, diversi da quelli di cui alla lettera b), quali le api.

La riorganizzazione nazionale del sistema I&R ha la finalità di: 

  1. assicurare la registrazione e il riconoscimento degli stabilimenti e degli operatori (artt. 5 e 6); 

 

  1. garantire, con le modalità previste per le varie specie e tipologie di animali, la tracciabilità degli animali, del materiale germinale e dei prodotti di origine animale, anche ai fini della trasmissione delle relative informazioni al consumatore finale e ai fini della trasparenza di mercato (art. 10); 
  2. garantire il supporto per l'applicazione efficace delle misure di prevenzione e controllo delle malattie di cui al regolamento; 
  3. contribuire alla tutela della salute pubblica e del patrimonio zootecnico; 
  4. assicurare la disponibilità delle informazioni alle Autorità competenti e alle amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di compiti istituzionali se direttamente connessi al sistema I&R; 
  5. definire le azioni correttive e le sanzioni che le Autorità competenti devono adottare in caso di violazione delle disposizioni del sistema I&R (artt. 17-21); 
  6. garantire il supporto dei dati nella BDN, per la programmazione e l'esecuzione dei controlli di sanità pubblica veterinaria e di quelli previsti dalla regolamentazione vigente in materia di erogazione dei premi comunitari.

In attesa della pubblicazione del Manuale Operativo che conterrà le procedure per la gestione del sistema I&R e che sarà pubblicato 45 giorni dopo la pubblicazione in GU del Decreto, segnaliamo i principali articoli di interesse degli operatori:

  • art. 5 che definisce le modalità per la registrazione degli operatori degli stabilimenti e dei trasportatori in BDN, secondo le modalità previste nel manuale Operativo;
  • art. 6 che definisce le modalità per il riconoscimento degli operatori degli stabilimenti da parte delle ASL territorialmente competenti, secondo le modalità descritte nel Manuale Operativo, che può iniziare l’attività solo dopo che il riconoscimento è stato approvato e registrato in BDN;
  • art. 7 relativo al Registro nazionale degli operatori e degli stabilimenti registrati e riconosciuti nella Banca Dati Nazionale (BND);
  • art. 8 definisce le modalità di tenuta della Documentazione cartacea ed elettronica, ai fini della tracciabilità, da parte dell’operatore e del trasportatore e prevede la conservazione dei documenti di accompagnamento per almeno tre anni dalla data di emissione, salvo esenzioni (par.6);
  • art. 9 tratta la tracciabilità degli animali (bovini, equini, ovini, caprini, suini, cervidi e camelidi) da parte dell’operatore che deve provvedere all’identificazione e registrazione in BDN di ciascun animale detenuto, salvo delega autorizzate secondo le modalità del Manuale Operativo e degli eventi che li riguardano (movimentazioni e decessi);
  • art. 10 fornisce indicazioni sulla tracciabilità di animali oggetto di scambi ed importazioni;
  • art. 11 definisce le tipologie dei mezzi identificativi dei bovini, equidi, ovini e caprini, suidi, cervidi e camelidi, le modalità di immissione sul mercato da parte dei fornitori ufficiali, le responsabilità dell’operatore sulla loro corretta tenuta e delle ASL;
  • art. 17 definisce le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni agli artt. 5 (registrazione) e 6 (riconoscimento);
  • art. 18 definisce le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni agli artt. 8 (tenuta della documentazione) e 9 (identificazione animali/tracciabilità);
  • art. 19 definisce le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni agli artt. 10-12 (tra cui tracciabilità importazione animali e mezzi di identificazione);
  • art. 22 che abroga dal 27-9-2022, data di entrata in vigore del decreto, una serie di atti legislativi e che dalla medesima data, i rinvii alle disposizioni abrogate si intendono alle disposizioni introdotte nel presente decreto;
  • art. 24 relativo alla formazione degli operatori in materia di sistema di I&R, secondo le modalità di erogazione previste con decreto del min. della Salute da adottare entro 12 mesi dall’entrata in vigore del decreto.

Segnaliamo, infine, che fino alla data di entrata in vigore del Manuale Operativo resteranno in vigore le modalità per l'identificazione, la registrazione e la tracciabilità degli animali e degli stabilimenti previste dalle disposizioni vigenti e gli stabilimenti registrati e riconosciuti prima alla data di entrata in vigore del decreto, saranno considerati conformi ma soggetti agli obblighi previsti dal Reg. UE 2016/429.

 

2) Il Decreto legislativo 136/2022 del 5 agosto u.s. adegua e raccorda la normativa italiana in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni europee del Reg. UE 2016/429 e relativi regolamenti delegati e di esecuzione.

Nello specifico, il decreto:

  • individua nel ministero della Salute l’autorità competente veterinaria centrale responsabile del coordinamento delle autorità competenti regionali e locali in materia di programmazione ed esecuzione dei controlli ufficiali;
  • individua le modalità, uniformi sul territorio nazionale, per porre in essere le misure di emergenza attraverso: 1) la ridefinizione della composizione e delle funzioni del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali; 2) la definizione di una rete tra i responsabili dei servizi veterinari individuati dalle regioni e dalle province autonome, coordinata dal Capo dei servizi veterinari nazionali, diretta a organizzare e razionalizzare le misure di emergenza in materia di sanità animale; 3) la predisposizione di un piano di emergenza nazionale di eradicazione in caso di focolaio di una malattia elencata nel regolamento (UE) 2016/429 o di una malattia emergente o di insorgenza di un pericolo che può probabilmente comportare un grave rischio per la sanità pubblica o animale; 
  • individua criteri, regole e condizioni, livello di responsabilità, per delegare specifiche attività ufficiali ai veterinari non ufficiali
  • definisce le modalità per adempiere agli obblighi informativi verso l’Unione europea attraverso il riordino e la connessione tra la BDN delle anagrafi zootecniche, i sistemi informativi del ministero della Salute e i sistemi informativi delle regioni e delle province autonome; 
  • individua strumenti e modalità operative per consentire alle autorità competenti, nell’ambito delle attività di sorveglianza delle malattie animali, di acquisire i dati e le informazioni risultanti dall’attività di sorveglianza svolta dagli operatori e dagli esiti delle visite di sanità animale effettuate dai veterinari aziendali; 
  • individua, nell’applicativo REV (Ricetta Elettronica Veterinaria) lo strumento per consentire alle autorità competenti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nell’ambito delle attività di sorveglianza delle malattie animali e dei residui dei medicinali veterinari nei prodotti e sottoprodotti di origine animale, di acquisire dati e informazioni risultanti dalla somministrazione di ogni tipo di medicinale veterinario all’animale, compresi i medicinali veterinari ad azione stupefacente e psicotropa; 
  • prevede, nel rispetto della normativa dell'Unione europea sugli aiuti de minimismisure di incentivazione finanziaria per gli operatori e i professionisti degli animali che sviluppano buone prassi di allevamento non intensivo delle specie animali di cui si occupano; 
  • prevede per gli operatori e i professionisti degli animali la formazione periodica finalizzata all'acquisizione di conoscenze adeguate in materia di malattie degli animali, comprese quelle trasmissibili all'uomo, principi di biosicurezza, interazione tra sanità animale, benessere degli animali e salute umana, buone prassi di allevamento e resistenza ai trattamenti, compresa la resistenza antimicrobica;
  • prevede specifici programmi di formazione nel settore agricolo anche tramite l'istruzione formale
  • conforma la normativa ai princìpi della chiarezza e della semplificazione e semplicità applicativa, per non appesantire sul piano documentale e formale l’attività dei soggetti chiamati alla sua applicazione;
  • introduce sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate per la violazione delle disposizioni del Reg. UE 2016/429; 
  • prevede ulteriori misure restrittive al commercio di animali, affiancate da un sistema sanzionatorio adeguato ed efficace, tra cui uno specifico divieto all’importazione, alla conservazione e al commercio di fauna selvatica ed esotica, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l’introduzione di norme penali volte a punire il commercio di specie protette.

 

Il Decreto abroga la normativa nazionale di recepimento delle direttive oggetto di abrogazione da parte del Reg. UE 2016/429 e dei decreti legislativi di attuazione dei Regolamenti europei ugualmente abrogati.  Per la sua piena attuazione, anche se vigente al 27 settembre 2022, sarà necessaria l’adozione da parte del ministero della Salute di ulteriori decreti ministeriali e direttoriali. 

 

Alleghiamo alla presente i Decreti legislativi in commento per i dovuti approfondimenti.

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