Il Ministero della Salute con nota n. 7703 del 14/03/2025 ci informava sulle condizioni per le movimentazioni degli animali sensibili alla Bluetongue (BT) in ambito comunitario.
Si fa premessa che, secondo la normativa eurounitaria, non è più prevista l'istituzione delle zone di restrizione BT, e pertanto uno Stato Membro può essere classificato come non indenne o indenne/con programma di eradicazione approvato indipendentemente dai sierotipi o sierotipo circolanti su territorio. Ne consegue che, se un sierotipo circola anche in una zona limitata di un territorio di uno Stato membro, esso è considerato infetto per quel sierotipo BTV.
In sintesi:
- ai fini dell'introduzione in Italia di animali di età superiore a 90 giorni, viene richiesta la vaccinazione o un test PCR negativo per i sierotipi di BTV circolanti negli ultimi due anni nello Stato Membro di partenza degli animali e non circolanti in Italia.
- per animali di età inferiore ai 90 giorni, è richiesta la vaccinazione delle madri e il test PCR.
- nel caso in cui i sierotipi circolassero sia nello Stato di partenza che in Italia, non sono richieste condizioni particolari, eccetto l'assenza di sintomatologia clinica.
Infine, in caso di rilevamento di sierotipo non segnalato o di un ceppo virale con aumentata virulenza, è necessario adottare misure di riduzione del rischio di diffusione. In questo caso le autorità locali e regionali dovranno rispettare scrupolosamente le condizioni previste per l'introduzione degli animali sensibili alla BT in Italia e quelle degli altri Stati Membri.
Con nota successiva del 28/03/2025 n. 9132 di pari argomento e riferita alla nota prot. 7703 del 14 marzo in commento, il Ministero emana una nota di chiarimenti sulle misure di controllo per la movimentazione degli animali vivi nelle zone a rischio.
In sintesi:
- viene precisato che le condizioni per l’introduzione in Italia di animali delle specie sensibili alla Bluetongue non hanno subito modifiche sostanziali dal 2021, se non per l'aggiornamento relativo alla sospensione dello stato di indennità della regione Valle d’Aosta, avvenuta nel settembre 2024.
- per quanto riguarda la vaccinazione e scambi tra Stati membri , viene precisato che se uno Stato membro ha in essere un programma di vaccinazione contro la Bluetongue ha la possibilità di inviare animali vaccinati, anche se lo Stato ricevente non richiede tale vaccinazione.
- per quanto riguarda invece la indicazione dei sierotipi circolanti, viene chiarito che non è possibile riportare i sierotipi della Bluetongue nel documento relativo alle condizioni di introduzione, poiché gli Stati che non attuano un programma di eradicazione della malattia sono considerati non indenni dalla Bluetongue.
Con successiva ed ultima nota del 31/03/2025 prot. 9162 vengono esplicitate alcune informazioni sul rischio rappresentato dall’introduzione nel nostro paese di animali dalla Francia, ed in particolare sul territorio della Regione Piemonte ad essa confinante.
In sintesi:
il Ministero chiaramente evidenzia che le introduzioni di animali dalla Francia avvengono nel rispetto della normativa europea, che permette a ciascun Stato membro di stabilire le condizioni ritenute più opportune senza alcun principio di reciprocità, e ciò comporta che gli alpeggi degli animali dal territorio della Regione Piemonte verso quello francese, dovranno essere rispettate le condizioni richieste dalla Francia.
Viene inoltre sottolineata l'importanza di adottare misure di massima precauzione per prevenire la diffusione dell'infezione, soprattutto in presenza di sierotipi non segnalati o ceppi virali con aumentata virulenza.
Le misure di controllo devono tenere conto delle caratteristiche della malattia, della situazione epidemiologica, degli animali coinvolti e delle ripercussioni economiche, con riferimento particolare alla vaccinazione introdotta a livello regionale al fine di proteggere il patrimonio ovino regionale.
Il Bollettino epidemiologico nazionale veterinario per conoscere la situazione dei sierotipi circolanti della Bluetongue è consultabile al seguente link
https://www.izs.it/BENV_NEW/datiemappe_en.html
Alleghiamo alla presente Circolare le note del Ministero della salute in commento e rimaniamo a disposizione per chiarimenti.