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Xylella fastidiosa – Decisione di esecuzione della Commissione relativa alle misure per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione della Xylella fastidiosa

Categorie: Circolari, Olio Tags: XYLELLA, DECISIONE UE, PUGLIA

Si dà comunicazione della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea della Decisione di esecuzione della Commissione relativa alle misure per impedire l’introduzione e la diffusione nel territorio dell’Unione europea del batterio Xylella fastidiosa.
 

L’intenzione della Commissione è quella di rivedere e rafforzare le misure inizialmente prese con la decisione di esecuzione 2014/87/UE.

La nuova decisione della Commissione europea conferma le azioni già delineate dal Comitato per la salute il 28 aprile scorso per la lotta alla Xylella fastidiosa e che dovranno essere applicate dagli Stati membri.

Le misure contenute nella decisione in oggetto si applicano ad un elenco più lungo di specie rispetto a quello della decisione 2014/497/UE, che pertanto risulta abrogata. Gli elenchi delle piante specificate a rischio di contagio e delle piante ospiti sono ineriti negli allegati I e II.

Da quanto specificato, gli Stati membri devono effettuare ispezioni annuali, basate su validi principi tecnici e scientifici, per accertare la presenza del batterio nel territorio nazionale.

Qualora la presenza dell’organismo specificato sia confermata, lo Stato membro deve definire una zona delimitata composta da una zona infetta e da una zona cuscinetto. La zona infetta comprende tutte le piante infette, quelle che presentano sintomi e le altre che possono essere state contagiate a causa della vicinanza con le piante contagiate. Per quanto riguarda il territorio di Lecce la zona infetta deve comprendere almeno l’intera provincia.

Al fine di ridurre il rischio di diffusione del batterio, la zona cuscinetto deve avere una larghezza di almeno 10 km intorno alla zona infetta.

La revoca della zona delimitata è possibile solo qualora, a seguito di ispezioni e analisi, non viene rilevata la presenza del batterio per almeno 5 anni.

In casi eccezionali lo Stato può anche non definire immediatamente una zona delimitata purché siano rispettate determinate condizioni.

Relativamente alle misure di eradicazione, è previsto che lo Stato membro, entro un raggio di 100 m attorno alle piante infette, deve rimuovere le piante ospiti indipendentemente dal loro stato di salute, le piante notoriamente infette e quelle che presentano sintomi della possibile infezione. Le piante eradicate devono essere distrutte all’interno della zona infetta in maniera tale che l’organismo non si diffonda. È comunque previsto che prima della rimozione delle piante devono essere eseguiti i trattamenti fitosanitari contri i vettori del batterio e le piante che possono ospitare tali vettori.

Dà rilevare la consapevolezza espressa dalla Commissione dell’impossibilità di eradicare il batterio nella provincia di Lecce, dove possono essere messe in atto misure di contenimento del contagio.
Con un raggio di almeno 30 Km attorno alla zona delimitata della provincia di Lecce è stabilita inoltre una zona di sorveglianza in cui deve essere verificata la presenza dell’organismo specificato tramite ispezioni annuali.

All’interno dell’Unione, sia all’interno che all’esterno della zona delimitata, è vietato lo spostamento di piante specificate che sono state coltivate per una parte del loro ciclo di vita all’interno di una zona delimitata. Sono però previsti casi di deroga al divieto di spostamento, purché le piante specificate siano state coltivate in un sito che soddisfi determinate condizioni.

Al fine di garantire la rintracciabilità delle piante, gli operatori professionali che forniscono o ai quali sono fornite piante specificate provenienti da una zona delimitata devono tenere un registro delle stesse e degli operatori professionali che le hanno ricevute/fornite. Tali informazioni devono essere conservate per tre anni da quando il lotto è stato fornito/ricevuto.

È inoltre vietata l’introduzione nel territorio dell’Unione di piante di Coffea, destinate all’impianto, provenienti da Costa Rica e Honduras.

Sono previste disposizioni specifiche per l’introduzione nell’Unione di piante specificate provenienti dai Paesi terzi, con condizioni diverse a seconda che nel Paese terzo di origine la presenza della Xylella fastidiosa sia nota o meno. In ogni caso, sono previsti controlli ufficiali nel punto di entrata o nel luogo di destinazione per tutte le partite di piante introdotte nell’Unione da un Paese terzo.

È espressamente previsto, infine, l’obbligo per gli Stati membri di abrogare o modificare le misure nazionali contro la diffusione della Xylella fastidiosa in modo da renderle conformi alla decisione in oggetto. Per tale motivo, il Piano del Commissario straordinario Silletti dovrà essere rivisto e adeguato alle nuove disposizioni comunitarie.

Al fine di un maggiore approfondimento delle misure specificate dalla Commissione, si prega di prendere visione della decisione di esecuzione in allegato.


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