Si informa che in Gazzetta Ufficiale n. 264 del 11 novembre 2024, è stato pubblicato il testo del decreto del ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (vedi allegato).
Gli investimenti agevolabili devono essere stati effettuati nel periodo decorrente dal 16 maggio 2024 al 15 novembre 2024; ai fini della determinazione del periodo in cui l’investimento è stato eseguito occorre riferirsi alle norme relative al reddito di impresa ed in particolare agli articoli 109 commi 1 e 2 e 110 del TUIR.
Gli investimenti riguardano l’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio, nonché all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti.
Beneficiari sono le imprese che effettuano produzione primaria di prodotti agricoli; le imprese attive nel settore forestale, le micro imprese e le PMI attive nel settore della pesca e dell’acquacoltura. Tali imprese devono essere già operative o che si insediano nei territori della ZES unica.
Il credito di imposta per l’anno 2024 è riconosciuto nel limite di spesa complessivo di 40 milioni di euro e gli investimenti non devono essere inferiori ai 50.000 euro (l’Iva non viene computata nella determinazione del valore dell’investimento salvo il caso in cui non sia indetraibile).
Per l’accesso al credito di imposta, l’impresa dovrà fare una comunicazione all’Agenzia delle Entrate nel periodo intercorrente dal 20 novembre 2024 al 17 gennaio 2025, utilizzando la modulistica e le istruzioni appositamente impartite dalla Agenzia.
I beni oggetto dell’agevolazione devono entrare in funzione entro il secondo periodo di imposta successivo alla loro acquisizione o ultimazione, pena la rideterminazione del credito di imposta. Se entro il quinto periodo di imposta i beni non sono entrati in funzione, sono dismessi, ceduti a terzi, destinati ad attività estranee all’esercizio di impresa ovvero destinati ad unità produttive diverse da quelle che hanno diritto all’agevolazione, il credito di imposta è rideterminato escludendo dal calcolo i relativi investimenti.
Le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nella Zes unica per cinque anni decorrenti dal completamento dell’investimento, pena la decadenza dai benefici ottenuti.
Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all’art. 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
Il provvedimento specifica poi che il credito di imposta è cumulabile con aiuti de minimis, ricevuti sui medesimi costi, nel limite dell’intensità di aiuto e con altri aiuti di stato relativi a costi ammissibili diversi ovvero, qualora tali aiuti anche parzialmente siano riferibili ai medesimi costi, il cumulo è consentito nei limiti dell’intensità di aiuto. È poi ammesso il cumulo nei limiti delle spese sostenute con altre misure che non siano qualificati come aiuti di stato.
Il provvedimento elenca in maniera puntuale i costi ammissibili per ciascuna tipologia di impresa beneficiaria e l’intensità del credito di imposta.