Si ricorda che a partire dal prossimo 1 aprile 2015 entreranno in vigore le norme attuative, disposte dal regolamento UE n. 1137/2013, per quanto attiene all’indicazione di origine o del luogo di provenienza sull’etichetta delle carni fresche, refrigerate o congelate della specie suina, ovina o caprina e di volatili (vedi nostra circolare del 19 dicembre 2013).
Il regolamento, come già comunicato, stabilisce in particolare le indicazioni che l'etichetta delle carni (destinate al consumatore finale o ad una collettività) deve contenere.
In generale, l'etichetta deve presentare:
- il nome dello Stato membro o del paese terzo in cui ha avuto luogo l'allevamento indicato come "Allevato in: (nome dello Stato membro o del paese terzo)", conformemente a determinati criteri stabiliti per le diverse specie (suini, ovini, caprini, volatili);
- il nome dello Stato membro o del paese terzo in cui ha avuto luogo la macellazione indicato come "Macellato in: (nome dello Stato membro o del paese terzo)";
- le sopra citate indicazioni “possono” essere sostituite dall’indicazione “origine” (nome dello Stato membro o del paese terzo) se l’operatore del settore alimentare dimostra che le carni sono ottenute da animali nati, allevati e macellati in un unico Stato membro o paese terzo.
L’etichetta deve contenere altresì:
- il codice della partita che identifica le carni fornite al consumatore o alla collettività.
Sono, inoltre, stabilite disposizioni specifiche per quanto riguarda l'etichettatura delle carni provenienti da paesi terzi nonché per le carni macinate e le rifilature.