Informiamo che il Ministero della Salute, con la Nota n.20475 del 28 giugno 2024 ha diffuso gli elementi di riscontro ed approfondimento in relazione alle richieste inerenti alla registrazione dei pascoli in BDN e delle movimentazioni verso e da stabilimenti, in applicazione del d.lgs. 134/22 e suo manuale operativo, pubblicato con il Decreto 07 marzo 2023.
In particolare, richiamiamo l’attenzione su seguenti elementi che vengono trasmessi nella loro interezza nell’ allegato 1.
- Definizione di pascolo/stabilimento, modalità di registrazione dei pascoli– indicazione di un unico operatore - Capitoli 2.1.1, 2.4.9 e 5.1 del DM: Il pascolo e il suo operatore sono definiti dal regolamento (UE) 2016/429 e devono essere registrati nella BDN. L'operatore del pascolo è l'unico responsabile degli animali per il sistema I&R, indipendentemente dal proprietario del terreno o degli animali. La BDN consente la registrazione di informazioni supplementari sui titolari, comunicate dall'operatore e accessibili ad altre amministrazioni. È essenziale aggiornare regolarmente le informazioni nella BDN, con l'operatore del pascolo identificato automaticamente in mancanza di un referente specifico. Le associazioni di categoria e i servizi veterinari devono promuovere la tempestiva comunicazione e aggiornamento dei dati in BDN.
- Registrazione delle movimentazioni verso e da pascolo: le registrazioni delle movimentazioni da e verso i pascoli sono essenziali per i controlli sulla sanità animale e per le verifiche tramite AGEA, necessarie per il riconoscimento di contributi economici. Queste registrazioni garantiscono la tracciabilità degli animali e facilitano le verifiche contro le frodi, come la "mafia dei pascoli", proteggendo gli operatori rispettosi delle norme. Le registrazioni degli eventi sono responsabilità dell'operatore.
- Condizionalità: la definizione dei soggetti idonei ai premi e la valutazione della loro erogabilità è competenza esclusiva del MASAF tramite AGEA, che utilizza i dati BDN e tutti gli altri elementi della normativa PAC. AGEA può consultare in BDN sia l'operatore del pascolo sia quello dell'allevamento che ha movimentato glia animali verso il pascolo, per fare in autonomia le proprie valutazioni.
- Modalità di allevamento all’aperto/estensivo degli allevamenti: la modalità di allevamento, determinata dal servizio veterinario della ASL, è registrata in BDN dopo verifica dei criteri richiesti. Le schede gestionali su www.vetinfo.it forniscono indicazioni tecniche per le registrazioni, comprese quelle relative all’allevamento “all’aperto/estensivo". Da aprile 2023, l’informazione sulle pertinenze aziendali/pascolo intraziendale non è più disponibile in BDN. Per le attività di allevamento aperte in BDN da luglio 2023, il "pascolo intraziendale" è indicato tramite la modalità all’aperto-estensivo. Per animali con pascolamento libero in tale modalità non è necessario il Documento di Accompagnamento, obbligatorio invece per altre movimentazioni.
Si informa inoltre, che è in preparazione un opuscolo informativo per la descrizione dettagliata della attuale procedura di registrazione dei pascoli e delle movimentazioni da e verso pascolo, opuscolo che, appena possibile, sarà reso disponibile dal Minsal in vetinfo.