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Ordinanza n. 4 del Commissario straordinario alla Peste Suina Africana del 23 settembre 2024 – Proroga termini Ordinanza n. 3/2024 su misure urgenti gestione focolai nelle regioni Piemonte, Lombardia

Inviamo per opportuna informazione e diffusione agli operatori interessati l'Ordinanza n. 4 del 23 settembre 2024 del nuovo Commissario Straordinario per la Peste Suina Africana Giovanni Filippini (Pubblicata sulla GU n. 226 del 26/09/2024) con la quale vengono integralmente prorogate sino al 31 ottobre p.v. le disposizioni dell’Ordinanza n. 3/2024 riguardante misure urgenti per la gestione dei focolai negli allevamenti nelle regioni Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna.

Categorie: Circolari, Suini Tags:

Ordinanza n. 4 del Commissario straordinario alla Peste Suina Africana del 23 settembre 2024 – Proroga termini Ordinanza n. 3/2024 su misure urgenti gestione focolai nelle regioni Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna.

Inviamo per opportuna informazione e diffusione agli operatori interessati l'Ordinanza n. 4 del 23 settembre 2024 del nuovo Commissario Straordinario per la Peste Suina Africana Giovanni Filippini (Pubblicata sulla GU n. 226 del 26/09/2024) con la quale vengono integralmente prorogate sino al 31 ottobre p.v. le disposizioni dell’Ordinanza n. 3/2024 riguardante misure urgenti per la gestione dei focolai negli allevamenti nelle regioni Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna.

In sintesi, le misure prorogate sino al 31 ottobre prossimo che riguardano le zone di restrizione parte I, parte II e parte III delle Regioni Piemonte, Lombardia e Emilia-Romagna sono le seguenti:

 viene vietata ogni movimentazione dei suini in entrata o in uscita in /da l’allevamento ad eccezione delle movimentazioni verso il macello;

 è vietato l’accesso di qualsiasi automezzo ad eccezione di quelli destinati a trasportare i mangimi, carcasse e liquami e di quelli destinati al trasporto in deroga degli animali verso il macello;

 è vietato l’ingresso di qualsiasi persona ivi compresi i veterinari liberi professionisti, i tecnici di filiera, i mangimisti nonché di qualsiasi altra persona non direttamente connessa con la gestione quotidiana degli animali;

 sono sospesi i controlli da parte del servizio veterinario territorialmente competente ad esclusione di quelli connessi con la gestione della emergenza PSA e di quelli tesi a garantire il rispetto delle esigenze di benessere animale;

 è vietata qualsiasi manutenzione o lavoro ordinario non strettamente connessi ad interventi a garanzia del benessere animale che andranno preventivamente autorizzati dal servizio veterinario territorialmente competente.

 gli interventi tecnici e strutturali devono essere rimandati mentre sono permessi limitati interventi di miglioramento della biosicurezza previa autorizzazione del servizio veterinario territorialmente competente a condizione che siano condotti nel rispetto delle condizioni di biosicurezza;

 qualsiasi persona in accesso all’allevamento dovrà indossare tute e calzari monouso all’ingresso dell’allevamento stesso, garantendo di non aver visitato altri allevamenti suini nelle 48 h precedenti l’ingresso e di non essere stati in boschi o altri luoghi in cui sia stata segnalata la presenza di cinghiali;

 negli allevamenti viene vietato l’ingresso di cani e di qualsiasi altra specie animale sia essa da compagnia o da reddito;

 per gli operatori del trasporto degli animali viene reso obbligatorio l’utilizzino di dispositivi monouso (calzari, tuta, guanti) forniti dall’allevatore al momento dell’uscita del conducente dall’abitacolo dell’automezzo; i dispositivi, dopo l’utilizzo, dovranno essere lasciati in allevamento per il conseguente smaltimento;

 nei Comuni ricadenti le regioni in oggetto vengono vietate mostre, mercati, fiere, esposizioni e ogni altra manifestazione o aggregazione in presenza di carattere agricolo/zootecnico che coinvolga il settore suinicolo;

 i servizi veterinari effettueranno la verifica delle condizioni di biosicurezza strutturali e funzionali e aggiornano le check list di biosicurezza degli allevamenti secondo una programmazione dei controlli basata sull’analisi del rischio (ClassyFarm);

 dovrà essere verificato il pieno rispetto dei requisiti di biosicurezza rafforzata;

 nel caso venga accertato negli allevamenti uno stato di carenza strutturale o gestionale dei requisiti di biosicurezza non sanabile entro un periodo massimo di 15 giorni il servizio veterinario territorialmente competente disporrà lo svuotamento degli stabilimenti secondo un programma di macellazione o in alternativa di abbattimento che non dovrà prolungarsi oltre i 21 giorni dalla disposizione del servizio veterinario territorialmente competente;

 nel caso di individuazione di un qualsiasi contatto diretto o indiretto con un focolaio confermato il servizio veterinario territorialmente competente può disporre l’abbattimento preventivo degli animali presenti;


Segnaliamo inoltre, che all’articolo 1 comma 1 vengono soppresse le parole “Limitatamente agli allevamenti situati in zona di restrizione parte I” al fine di prevedere la possibilità di nulla osta alla concessione di deroghe da parte delle Regioni per la movimentazione di suini da vita anche da zona di restrizione II e III.

Alleghiamo alla presente Circolare l’Ordinanza in commento e l’ordinanza n. 3/2024 oggetto di proroga.
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