Inviamo per opportuna informazione e diffusione agli operatori interessati l'Ordinanza n. 5 del 2 ottobre 2024 del nuovo Commissario Straordinario per la Peste Suina Africana, Giovanni Filippini riguardante le misure di eradicazione e sorveglianza della peste suina africana sul territorio nazionale sulla base della situazione epidemiologica generale in Italia e degli ultimi focolai nel domestico nelle regioni Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna.
L’Ordinanza abroga la n. 2 /2024 rivedendone le misure in accordo con la DG-Sante della Commissione europea in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687 e al regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 e resterà in vigore fino al 31 marzo 2025.
Gli ambiti di intervento:
- contenimento della popolazione di cinghiali nelle zone soggette a restrizione, attraverso il rafforzamento delle barriere stradali e autostradali o eventuale costruzione di ulteriori barriere;
- depopolamento dei cinghiali selvatici ai fini dell’eradicazione della malattia;
- sorveglianza epidemiologica nei suini domestici e nei cinghiali selvatici;
- misure di biosicurezza negli stabilimenti;
L’ordinanza focalizza l’attenzione in particolare sul controllo della popolazione dei cinghiali e sulle misure di biosicurezza negli allevamenti domestici, dove verranno applicate ulteriori misure specifiche e controlli che verificheranno le condizioni di biosicurezza strutturali e funzionali negli stabilimenti situati all'interno delle zone di restrizione I, II e III. Le misure
andranno rese operative entro il 31 dicembre 2024 e verrà valutato il pieno rispetto dei requisiti di biosicurezza rafforzata in ottemperanza del REG UE 2023/594.
Quanto sopra esposto verrà attuato dando priorità alle aree maggiormente a rischio e prima del rilascio di deroghe per movimentazione o accasamento dei suini.
Negli stabilimenti in cui verrà accertato uno stato di carenza strutturale o gestionale dei requisiti di biosicurezza non sanabile entro un periodo massimo di 15 giorni verrà disposto il blocco degli stessi con relativo svuotamento mediante abbattimento/macellazione degli animali. Sottolineiamo che in caso di abbattimento degli animali a causa delle gravi carenze di biosicurezza riscontrate e non sanabili non sarà dato seguito ad alcun indennizzo (legge n. 218/1988).
All’interno delle zone di restrizione verrà programmata la macellazione immediata dei suini detenuti all’interno di stabilimenti familiari, e ne dispone il divieto di ripopolamento. La ripresa dell’attività di allevamento familiare è subordinata alla verifica dell’adozione delle misure di biosicurezza.
Per quanto riguarda il depopolamento dei cinghiali nella cosiddetta “Zona di Controllo dell’Espansione Virale” (Zona CEV) verrà svolta l'attività di abbattimento da parte di ditte appositamente incaricate, forze armate, polizia provinciale, operatori abilitati al controllo faunistico e ulteriori figure individuate ed autorizzate dal Commissario Straordinario.
Sul resto del territorio nazionale verranno monitorati i livelli di biosicurezza degli stabilimenti, dando priorità a quelli di tipologia “semibrado”, attraverso la compilazione delle apposite check list e la loro registrazione nel sistema Classyfarm.
Vengono previste ulteriori misure di controllo nelle zone soggette a restrizione e sul territorio nazionale non interessato dalla malattia, definendo le condizioni per la procedura di revisione delle zone soggette a restrizione e fornendo misure dettagliate per i flussi informativi nel portale VetInfo.
Nelle zone infette e nelle zone soggette a restrizione II e III, viene vietata la caccia collettiva effettuata con più di 3 operatori e con più di 3 cani in totale, mente nella Zona CEV l’attività venatoria viene consentita sulla base delle regole vigenti nelle zone soggette a restrizione e nel rispetto dei protocolli di biosicurezza.
Viene prevista, in ultimo, la possibilità, da parte delle autorità competenti, di delegare compiti specifici a veterinari non ufficiali come veterinari aziendali e liberi professionisti formati e competenti in materia di PSA.
Nell’Ordinanza sono compresi due allegati:
- Linee guida per misure di biosicurezza per gli abbattimenti di cinghiali selvatici nelle zone soggette a restrizione per PSA e nella zona CEV
- Misure di biosicurezza previste per le deroghe ai divieti delle attività con numero superiore alle 20 persone, dove sono presenti i comportamenti da attuare per fare altre attività come il trekking, il biking, la pesca dilettantistica, la ricerca di funghi e tartufi o il campeggio.
Alleghiamo alla presente Circolare:
- l’Ordinanza n. 5 in commento;
- la nota di trasmissione della stessa alla Conferenza permanente Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano
- la comunicazione con l’elenco Comuni ricadenti nella zona di controllo dell’espansione virale (Zona CEV)
Rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti.