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Settore Zootecnico – Peste Suina Africana (PSA) – Rafforzamento delle attività di vigilanza e applicazione delle misure di biosicurezza negli allevamenti suini.

Categorie: Circolari, Produzioni animali, Suini Tags:

Si trasmette, per opportuna conoscenza e diffusione agli operatori competenti, la nota del Ministero della Salute riguardante le misure in oggetto.

Tenuto conto del periodo ad elevato rischio epidemiologico per la Peste Suina Africana (PSA), il Ministero ha ritenuto necessario rafforzare le misure di vigilanza, sorveglianza e biosicurezza su tutto il territorio, in particolare nelle Zone di Restrizione I, II e III, come previsto dalle normative vigenti.

Riassumiamo di seguito, sinteticamente, le misure adottate contenute nell’allegato alla nota ministeriale:

A)     Misure nelle Zone di Restrizione I e II

Biosicurezza strutturale e gestionale

  • Verifica delle condizioni di biosicurezza ogni 90 giorni:

Ø  L’esito andrà registrato su Classyfarm entro 96 ore. In caso di non conformità gravi e non sanabili entro 15 giorni, è previsto lo svuotamento dello stabilimento.

  • Limitazione agli accessi:

Ø  Vietato l’ingresso nella zona pulita a personale non indispensabile.

Ø  Mezzi agricoli non connessi direttamente all’allevamento non possono entrare. In caso di necessità, ingresso solo con autorizzazione preventiva del Servizio Veterinario e nel rispetto delle norme di biosicurezza.

  • Periodo di “inattività” obbligatorio di 48 ore per tecnici e veterinari che accedano a stabilimenti al di fuori della stessa Zona di Restrizione.
  • Separazione funzionale e gestionale obbligatoria tra allevamenti da riproduzione e da ingrasso, anche se appartenenti alla stessa filiera. Utilizzo esclusivo di mezzi dedicati alla medesima Zona di Restrizione.
  • Fieno e paglia provenienti da Zona di Restrizione II e III possono essere utilizzati solo dopo stoccaggio (30 giorni per il fieno, 90 per la paglia) o previo trattamento inattivante del virus.
  • Spandimento liquami secondo quanto previsto dall’Allegato C della nota DGSAF prot. 36371 dell’11/12/2024 sulla movimentazione dei liquami nelle zone di restrizione per la Peste Suina Africana (PSA):

Ø  Divieto di spandimento dei liquami provenienti da allevamenti suinicoli situati in zone di restrizione, salvo specifiche autorizzazioni da parte delle autorità competenti.

Ø  Trattamento obbligatorio dei liquami prima della loro movimentazione o utilizzo, mediante processi che garantiscano l'inattivazione del virus della PSA.

Ø  Registrazione dettagliata di tutte le operazioni relative alla gestione dei liquami, inclusi i trattamenti effettuati e le movimentazioni autorizzate, con obbligo di conservazione della documentazione per un periodo determinato.

B)     Misure nelle Zone di restrizione I

  • Verifica delle condizioni di biosicurezza almeno due volte l’anno, con un intervallo minimo di 4 mesi. Esiti da registrare su Classyfarm entro 96 ore.
  • Rispetto del periodo di inattività (48 ore) per tecnici/veterinari che operano in più ZR.
  • Divieto di ingresso di mezzi agricoli non legati direttamente all’attività di allevamento.
  • Obbligo di separazione funzionale e gestionale tra allevamenti da ingrasso e riproduzione, con uso esclusivo di mezzi dedicati.

Misure nazionali e gestione fieno/paglia

  • Fieno e paglia provenienti da ZR I, II, III possono essere impiegati:

Ø  In aziende senza suini solo tramite procedura canalizzata e previa autorizzazione del Servizio Veterinario Ufficiale (SVO) competente.

Ø  In allevamenti suinicoli solo dopo stoccaggio (30 giorni fieno, 90 paglia) in siti senza contatto con suini o con trattamento inattivante.

Misure preventive rafforzate nei Comuni a rischio (giugno–ottobre)

Gli Organismi di Esperti per la Valutazione del Rischio (OEVR) devono individuare i Comuni a maggior rischio, secondo criteri minimi:

% di allevamenti sottoposti a verifica biosicurezza negli ultimi 6 mesi

% di allevamenti con elevato turnover

% di allevamenti interfiliera/comuni diversi

% di allevamenti semibradi o non soggetti a deroga per la Peste suina africana (NON DPA)

In tali Comuni, vengono applicate le seguenti misure:

Misure in allevamento:

  • Manuale della biosicurezza obbligatorio e approvato dal Servizio Veterinario Ufficiale (SVO), con:

Ø  Identificazione dei pericoli, valutazione del rischio, misure di mitigazione specifiche; Dettaglio di procedure di pulizia/disinfezione e separazione tra attività agricole e zootecniche.

Ø  Limitazione ingressi: solo se indispensabili, registrati con data, orario, nominativo, targa, motivo e filiera di appartenenza.

Ø  Tracciabilità e controllo dei registri da parte del Servizio Veterinario Ufficiale SVO. Possibile estensione futura della registrazione obbligatoria in BDN.

Ø  Obblighi strutturali: recinzioni, zona filtro, separazione tra zone pulite/sporche, disinfezione mezzi/personale, uso materiali monouso, distinzione utensili.

  • Obblighi gestionali per tutto il personale:

Ø  Divieto di lavorare in più allevamenti;

Ø  Divieto di mangiare in allevamento e di contatto con suidi esterni/selvatici nelle 48 ore successive

Sorveglianza rafforzata

  • Campionamento obbligatorio:

-  Verri e scrofe morti/e e casi di mortalità anomala in suinetti;

Prime due carcasse settimanali >60gg o >20kg;

Suini morti durante il trasporto.

  • Movimentazioni da vita autorizzate solo entro Zona di Restrizione con lo stesso livello di rischio.
  • Blocco condizionato dei documenti di accompagnamento (DDA) in BDN, con obbligo di validazione del Servizio Veterinario Ufficiale (SVO) previa verifica.

Gestione generale

  • Valutazione di periodi di divieto di fecondazione scrofe (Comitato Epidemiologico Regionale per le Emergenze e le Patologie (CEREP) e Operatori Enti di Vigilanza Regionali OEVR).
  • Divieto di apertura di nuovi allevamenti semibradi o non soggetti a deroga per la Peste suina africana NON DPA (previa valutazione).
  • Obbligo formativo: partecipazione a corsi di biosicurezza per detentori, operatori e personale di allevamenti, inclusi quelli non soggetti a deroga per la Peste suina africana (NON DPA).
  • Obbligo di nominare un responsabile della biosicurezza per ogni allevamento non soggetto a deroga per la Peste suina africana (NON DPA).

Alleghiamo alla presente Circolare la nota del Ministero della salute in commento e il relativo allegato con il dettaglio delle misure adottate.

Si invita a dare massima diffusione e applicazione alle disposizioni contenute nel provvedimento.

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