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SEMINATIVI e GRANDI colture

Grandi colture e servizi - Pubblicato il decreto attuativo di “Granaio Italia”

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Con decreto ministeriale 1° ottobre 2024 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.261 del 7-11-2024, il Ministro dell’Agricoltura ha dettato le norme attuative delle disposizioni per il monitoraggio delle produzioni cerealicole nazionali, nell’ambito del cd. “Granaio Italia” la cui attuazione decorre dal 1° gennaio 2025.

Come noto il decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito con  legge 12 luglio 2024, n. 101, era intervenuto per semplificare le precedenti e più pesanti disposizioni, prevedendo  che le  aziende  agricole,  le cooperative, i  consorzi,  le  imprese  commerciali,  le  imprese  di importazione e le imprese di prima trasformazione che acquisiscono  e vendono, a qualsiasi titolo, cereali nazionali ed esteri comunichino, in forma cumulativa  e  aggregata, al MASAF entro  il  ventesimo  giorno  del  mese  successivo al trimestre di riferimento attraverso il SIAN il  volume  totale delle operazioni trimestralmente  effettuate,  se  la  quantità del singolo cereale è superiore a determinati limiti quantitativi.

La norma primaria ha escluso dall’obbligo di registrazione tutte le operazioni relative alla trasformazione dei cereali e ai cereali trasformati nonché' le aziende che esercitano, in via prevalente, l’attività di allevamento e le aziende che producono mangimi.

Con il decreto in oggetto vengono dettagliati alcuni aspetti particolari:

 

Prodotti oggetto di registrazione

A. frumento duro; B. frumento tenero e frumento segalato; C. granturco; D. orzo; E. farro; F. segale; G. sorgo; H. avena; I. miglio e scagliola.

 

Termini per la registrazione

La registrazione al portale Mipaaf-SIAN dei prodotti di provenienza nazionale e unionale ovvero importati da paesi terzi, va effettuata entro il 20 del terzo mese successivo   a   quello   di effettuazione delle operazioni stesse.

 

Modalità di registrazione

Gli operatori devono registrare, in forma   cumulativa   e aggregata, le operazioni di carico e scarico che   nel   precedente trimestre abbiano avuto ad oggetto quantità di singoli prodotti superiore a:

    a) 30 tonnellate annue per il frumento duro;

    b) 40 tonnellate annue per il frumento tenero;

    c) 80 tonnellate annue per il mais

    d) 40 tonnellate annue per l'orzo;

    e) 60 tonnellate annue per il sorgo;

    f) 30 tonnellate annue per l'avena;

    g) 30 tonnellate annue per il farro, la segale, il miglio, il frumento segalato e la scagliola.

 

Il decreto prevede che gli operatori possano avvalersi, senza oneri aggiuntivi, dei Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA).

 

Esclusioni dall’obbligo di registrazione

Come previsto dalla norma primaria, sono esonerate dall’adempimento della registrazione:

a)      le aziende che esercitano, in via prevalente, l’attività di allevamento e di

produzione di mangimi.

b)      tutte le operazioni di carico e scarico relative alla trasformazione dei cereali e ai cereali trasformati.

c)      gli operatori che utilizzano le quantità di prodotto per il reimpiego aziendale, anche per usi zootecnici

d)      i cereali detenuti dalla filiera sementiera da destinare alla semina e/o da reimpiegare in azienda 

e)      i prodotti trasferiti in strutture   private   o associative all’atto della trebbiatura. In tale caso, la registrazione deve essere effettuata da coloro che gestiscono dette strutture.

 

Opportunamente, poi il decreto stabilisce che i dati contenuti nel registro sono trattati in modo riservato e sono resi pubblici solo in forma aggregata.

Infine, il DM definisce anche le sanzioni, che possono andare da 500 a 4000 euro, per il mancato rispetto di registrazione secondo le disposizioni attuative previste dal decreto stesso.

Per ulteriori elementi si rimanda al testo del decreto allegato.

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