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Vitivinicolo – Fermentazioni e rifermentazioni fuori periodo

Categorie: Circolari, Vino Tags: ICQRF, MOSTO, PERIODO, FUORI, MOSTI, FERMENTAZIONI, RIFERMENTAZIONI, RIFERMENTAZIONE, TESTO; UNICO; FERMENTAZIONE

Si informa che, con decreto n. 12411 del 19 dicembre 2018, il Ministero - in attuazione dell’articolo 10, comma 4, della Legge 12 dicembre 2016, n. 238 - ha disciplinato le fermentazioni e rifermentazioni che possono avvenire, in deroga, al di fuori del periodo vendemmiale.

Nello specifico, per i vini a DOP e a IGP che prevedono nei propri disciplinari di produzione le menzioni tradizionali Passito, Vin Santo nelle sue diverse declinazioni, Vendemmia tardiva e menzioni similari, ovvero per quelli che ammettono esplicitamente il ricorso ad uve appassite o stramature, nonché, per i mosti di uve parzialmente fermentati con una sovrappressione superiore ad 1 bar, le fermentazioni e rifermentazioni sono consentite sino al 30 giugno 2019.

Per il vino a DOP Colli di Conegliano Torchiato di Fregona, le fermentazioni e rifermentazioni sono consentite entro il 31 di agosto 2019.

Infine, per i vini senza DO o IG, ottenuti da uve appassite o per i quali il processo di vinificazione avviene in contenitori di terracotta interrati e riempiti di uva pigiata unitamente alle bucce, le fermentazioni e rifermentazioni sono consentite sino al 30 giugno 2019.

Si coglie l’occasione per segnalare il contributo di Alleanza delle cooperative italiane agroalimentare affinché il decreto fosse redatto secondo le previsioni dello scorso anno – con particolare riferimento alla problematica dei mosti muti - a tutela dei prodotti vitivinicoli italiani.

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