Si informa che, con decreto 12 marzo 2019 pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 3 maggio 2019, il Ministero ha adottato - in attuazione dell’art. 65 della Legge n. 238/2016 - la disciplina degli esami analitici per i vini DOP e IGP, nonché le disposizioni che regolano gli esami organolettici e l’attività delle commissioni di degustazione per i vini DOP.
Si richiama l’attenzione - in particolare - sui seguenti punti.
Innanzitutto, così come già previsto dall’art. 65 della Legge n. 238/2016, l’esame analitico è effettuato (art. 3, commi 1- 4 del DM):
- Mediante controlli sistematici per vini DOCG;
- Mediante controlli a campione o controlli sistematici per vini DOC, secondo la scelta effettuata dal Consorzio di tutela incaricato o, in sua assenza, dalla competente Regione, in sede di approvazione del relativo piano dei controlli valido per il successivo triennio;
- Mediante controlli a campione per i vini IGT conformemente alla scelta effettuata dal Consorzio di tutela incaricato, o in sua assenza, dalla competente Regione, in sede di approvazione del relativo piano dei controlli valido per il successivo triennio.
Per quanto riguarda, invece, l’esame organolettico, la norma prevede che sia effettuato:
- Mediante controlli sistematici per vini DOCG e per i vini DOC con produzione certificata pari o superiore a 10.000 ettolitri nell’anno precedente alla data di presentazione della richiesta di approvazione del piano dei controlli;
- Mediante controlli a campione o controlli sistematici per i vini DOC con produzione certificata inferiore a 10.000 ettolitri nell’anno precedente alla data di presentazione della richiesta di approvazione del piano dei controlli, secondo la scelta effettuata dal Consorzio di tutela incaricato o, in sua assenza, dalla competente Regione, in sede di approvazione del relativo piano dei controlli valido per il successivo triennio.
Ai sensi dell’art. 3, comma 5, del predetto DM, la determinazione del campione per l’esame analitico dei vini a IGT può essere riferita:
- Ad una percentuale minima del numero totale dei detentori che sono inseriti nel sistema di controllo della specifica IGT;
- Ad una percentuale minima della produzione vinicola rivendicata per la specifica IGT nell’anno cui si riferisce la verifica;
- A tutti i detentori che sono inseriti nel sistema di controllo della specifica IGT, per una percentuale minima della produzione vinicola rivendicata da ciascun detentore nell’anno cui si riferisce la verifica.
Ciascuna delle predette opzioni deve comunque assicurare che il campione sia rappresentativo di almeno il 10% della produzione della intera IGT rivendicata nell’anno cui si riferisce la verifica.
Per quanto riguarda, invece, la determinazione del campione per l’esame analitico dei vini DOC e per l’esame organolettico dei vini a DO, il DM prevede che debba essere riferita (art. 3, comma 6, del DM):
- Ad almeno il 30% del totale dei detentori che sono inseriti nel sistema di controllo della specifica DOC;
- A tutti i detentori che sono inseriti nel sistema di controllo della specifica DOC, per una percentuale minima della produzione vinicola rivendicata da ciascun detentore nell’anno cui si riferisce la verifica.
Entrambe le opzioni devono comunque assicurare che il campione sia rappresentativo di almeno il 30% della produzione della intera DOC rivendicata nell’anno cui si riferisce la verifica.
Relativamente alla procedura di certificazione, si segnala che per le DOCG e per le DOC per le quali sono previsti esami analitici e organolettici sistematici, il detentore della partita che intende ottenere la certificazione deve presentare richiesta per via telematica non prima che la predetta partita abbia raggiunto le caratteristiche minime al consumo previste dal disciplinare di produzione. Tuttavia, fatto salvo il rispetto del termine previsto per l’immissione al consumo dallo specifico disciplinare di produzione, la predetta richiesta di prelievo può essere effettuata antecedentemente all’imbottigliamento della stessa partita, ad esclusione dei vini spumanti e frizzanti elaborati in bottiglia.
Per quanto riguarda, invece, gli esami analitici per i vini IGT e gli esami analitici e organolettici dei vini DOC per i quali sono previsti controlli a campione, il prelievo è disposto dall’organismo di controllo, conformemente alle condizioni e con le modalità operative stabilite nello specifico piano dei controlli.
Per i vini spumanti elaborati in bottiglia, qualora la porzione di prodotto da aggiungere successivamente alla sboccatura non sia tale da determinare una variazione del tipo di prodotto relazionato al tenore zuccherino residuo, il prelievo può essere effettuato precedentemente all’operazione di sboccatura della relativa partita, mediante il prelievo degli esemplari di campione all’uopo sboccati.