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Vitivinicolo – OCM Investimenti: deroghe e proroghe disposte con il DM 31 marzo 2020, n. 3318

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Si fa riferimento al DM in oggetto indicato che stabilisce, a seguito delle misure urgenti adottate per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica, la proroga di taluni termini e deroghe alla normativa del settore agricolo, ivi incluso, all’articolo 1 del decreto, il settore vitivinicolo.  

Al riguardo, si informa – come comunicato da AGEA in data 30 ottobre u.s. al fine di evitare errate interpretazioni, o problematiche nella fase di presentazione delle prossime domande di pagamento saldo – che le deroghe previste dal citato decreto ministeriale, relative alla possibilità di apportare varianti ad un progetto senza preventiva autorizzazione regionale, ovvero alla ammissibilità al pagamento del saldo anche per i progetti realizzati solo parzialmente rispetto a quanto ammesso all’aiuto, trovano applicazione limitatamente alla campagna 2020.

Analoga scadenza deve essere considerata ai fini del riconoscimento delle proroghe e per l’applicazione di eventuali penali, quest’ultime applicate ai sensi di quanto disposto dal DM 14 febbraio 2017, n. 911[1].


[1] L’articolo 6 del DM 14 febbraio 2017, n. 911 stabilisce che

1.        Qualora l’anticipo di cui al precedente articolo 5, comma 6, non venga integralmente utilizzato si applicano le disposizioni previste dall’articolo 23 del regolamento delegato 907/2014 e dall’articolo 55 del regolamento di esecuzione 908/2014

2.        Gli OP applicano, altresì, le seguenti penalità:

a)       3 anni di esclusione dalla misura disciplinata dal presente decreto se l’importo non speso è superiore o uguale al 50% dell’anticipo erogato;

b)       2 anni di esclusione dalla misura disciplinata dal presente decreto se l’importo non speso è superiore al 30% ma non inferiore al 50% dell’anticipo erogato;

c)        1 anno di esclusione dalla misura disciplinata dal presente decreto se l’importo non speso è superiore al 10% ma non inferiore o uguale al 30% dell’anticipo erogato;

3.        La stessa penalità di cui al comma 2, lett. a) si applica ai beneficiari che non presentano la domanda di pagamento dell’aiuto entro i termini stabiliti.

4.        Nessuna penalità si applica in caso di forza maggiore, se sia stata presentata domanda di revoca dell’aiuto entro i termini previsti o se l’importo non speso è inferiore al 10% dell’anticipo erogato.

Si fa riferimento al DM in oggetto indicato che stabilisce, a seguito delle misure urgenti adottate per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica, la proroga di taluni termini e deroghe alla normativa del settore agricolo, ivi incluso, all’articolo 1 del decreto, il settore vitivinicolo.  

Al riguardo, si informa – come comunicato da AGEA in data 30 ottobre u.s. al fine di evitare errate interpretazioni, o problematiche nella fase di presentazione delle prossime domande di pagamento saldo – che le deroghe previste dal citato decreto ministeriale, relative alla possibilità di apportare varianti ad un progetto senza preventiva autorizzazione regionale, ovvero alla ammissibilità al pagamento del saldo anche per i progetti realizzati solo parzialmente rispetto a quanto ammesso all’aiuto, trovano applicazione limitatamente alla campagna 2020.

Analoga scadenza deve essere considerata ai fini del riconoscimento delle proroghe e per l’applicazione di eventuali penali, quest’ultime applicate ai sensi di quanto disposto dal DM 14 febbraio 2017, n. 911[1].

Per quanto sopra, dalla campagna in corso 2021 devono ritenersi ripristinate tutte le procedure ordinarie, come previsto dalle istruzioni operative AGEA trasmesse con ns. Circolare FedagriPesca prot. n. 1887/SDC/aa del 16 giugno 2020.

Si rappresenta infine, per le imprese che hanno beneficiato di una proroga nella campagna 2020, che il progetto dovrà risultare completamente realizzato alla data di presentazione della domanda di pagamento saldo, pena la non ammissibilità al pagamento del contributo e contestuale applicazione della penale in caso di erogazione di un pagamento anticipato.

Si rimane a disposizione e per ogni chiarimento in merito potete contattare Stefano Sequino scrivendo a sequino.s@confcooperative.it.

 

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