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Vitivinicolo – Pubblicazione decreto dipartimentale 28 dicembre 2020, n. 9400871 relativo all’emissione del documento vitivinicolo elettronico (MVV-e) e quadro normativo decorrente dal 1° gennaio 2021

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Si informa che è stato pubblicato sul sito del Ministero[1] il decreto dipartimentale in oggetto, recante “Disposizioni per l’emissione del documento elettronico MVV-E per il trasporto dei prodotti vitivinicoli, in applicazione dell’articolo 16 del decreto ministeriale 2 luglio 2013”, che si allega alla presente ai fini di una più agevole consultazione.

Si rappresenta che il provvedimento, che sostituisce il precedente decreto dipartimentale prot. 338 del 13 aprile 2018, ha introdotto alcune norme tecniche atte a consentire l’utilizzo di due nuove funzionalità a corredo dell’emissione del documento in formato elettronico (MVV-e) e, in particolare

  • una procedura di riserva, da utilizzare nel caso di indisponibilità delle funzionalità SIAN per i trasporti in cui è obbligatoria l’emissione dell’MVV-e[2], tematica già precedentemente argomentata nella precedente Circolare prot. 4170/SS/ip del 14 dicembre u.s.;
  • la possibilità di inserire nel sistema informativo eventuali variazioni che possono verificarsi nel corso del trasporto (luogo di consegna, conducente, mezzo di trasporto). 

Si precisa che il decreto dipartimentale in commento si affianca al precedente decreto dipartimentale 30 ottobre 2020, n. 9281513, anch’esso disponibile al link sottostante, concernente disposizioni per l’applicazione dell’articolo 18, comma 1, secondo alinea, del DM 2 luglio 2013, n. 7490 ai fini dell’emissione dei documenti di elettronici (MVV-e).

Al riguardo, si coglie l’occasione per rammentare – a conclusione di un processo di semplificazione e revisione del sistema di emissione dei documenti di trasporto in formato elettronico (MVV-e) – le nuove regole e condizioni che disciplinano dal 1° gennaio u.s. l’utilizzo dei predetti documenti.

In particolare, si rappresentano le seguenti circostanze.

  1.   Trasporti sul territorio nazionale di prodotti vitivinicoli sfusi: è consentito utilizzare i documenti cartacei emessi, come finora avvenuto, nei casi e nei modi disciplinati dal DM 2 luglio 2013, n. 7490, e successive modifiche ed integrazioni (articolo 2, comma 2), ivi comprese le spedizioni effettuate interamente su territorio nazionale per i quali l’esportazione verso un Paese terzo avviene direttamente da una dogana d’uscita situata in Italia (articolo 3, comma 3, del decreto 30 ottobre 2020, n. 9281513);
  2.  Trasporti di uve, qualora destinate agli stabilimenti promiscui ed i trasporti dei prodotti da esse ottenuti allo stato sfuso nonché dei mosti concentrati, dei mosti concentrati rettificati e delle sostanze zuccherine estratte dall’uva confezionati in imballaggi di capacità superiore a 5 litri, per i liquidi, o di peso superiore a 5 chilogrammi, per i solidi: con l’eccezione delle uve – che beneficiano della specifica deroga di cui all’articolo 3, comma 6, del DM 7 luglio 2017, n. 748 concernente le modalità di tracciabilità negli stabilimenti ove si detengono prodotti derivanti da uve da vino e da uve da varietà di vite non iscritte come uva da vino nel registro nazionale delle varietà di vite – gli altri prodotti vitivinicoli devono essere accompagnati da MVV-e (articolo 3, comma 4, del decreto 30 ottobre 2020, n. 9281513);
  3. Trasporti sul territorio nazionale di prodotti vitivinicoli confezionati: è consentito utilizzare i documenti cartacei, numerati in maniera univoca ed emessi ai fini fiscali, a condizione che riporti le indicazioni minime[3], utili per la collocazione spazio temporale della spedizione e per l’identificazione quantitativa e merceologica del prodotto oggetto di trasporto. In tale circostanza rimane quindi la possibilità di poter utilizzare le fatture accompagnatorie nonché i Documenti di trasporto, cd. Ddt, previsti dal decreto direttoriale 14 aprile 1999, la cui corretta e completa compilazione consente peraltro di poter comprovare l’autenticità[4] degli stessi documenti (articolo 4, comma 1, del decreto 30 ottobre 2020, n. 9281513);
  4. Trasporti sul territorio nazionale, effettuati con mezzi propri del destinatario, di vini non confezionati contenuti in recipienti di volume nominale pari o inferiore a 60 litri, ceduti direttamente da un punto vendita di una cantina o di altre attività commerciali, compresi i rivenditori al minuto, al consumatore finale per l’esclusivo uso proprio e dei suoi familiari, purché nel limite di cessioni singole non superiori a 3 ettolitri: in questi casi è possibile utilizzare il documento di trasporto di cui alla precedente lett. c), a condizione che il documento riporti nella designazione del prodotto la dicitura “destinato esclusivamente al consumo familiare del destinatario” (articolo 4, comma 2, del decreto 30 ottobre 2020, n. 9281513).
  5.  Trasporti sul territorio nazionale dei sottoprodotti della vinificazione: si rappresenta che tale circostanza non è specificatamente trattata nel decreto dipartimentale 30 ottobre 2020, n. 9281513. Tuttavia, anche considerando, limitatamente alla circolazione sul territorio nazionale, il mantenimento in deroga dei documenti cartacei, si ritiene siano rimaste invariate le modalità di spedizione di fecce e vinacce verso le distillerie e in caso di ritiro sotto controllo.

In conclusione, il nuovo quadro normativo prevede che dal 1° gennaio 2021 sia utilizzato il documento di accompagnamento vitivinicolo elettronico (MVV-e) per i trasporti verso altri Stati membri, così come previsto dal Reg. (UE) 2018/273 (articolo 10), nonché per i trasporti di cui al punto ii.

Per ogni necessità e per maggiori informazioni potete contattare Stefano Sequino scrivendo alla casella di posta sequino.s@confcooperative.it.

[2] v. paragrafo 13 della Guida rapida alla gestione del documento elettronico di accompagnamento dei prodotti vitivinicoli, disponibile a questo link Guida utente (sian.it)

[3] L’articolo 4, comma 1, del decreto dipartimentale 30 ottobre 2020, n. 9281513 prevede che il documento di trasporto debba riportare le seguenti indicazioni minime

a) Numero di riferimento che individua univocamente il documento;

b) Data di redazione, nonché data di inizio trasporto se diversa dalla data di redazione;

c) Nome, indirizzo, partita IVA e/o codice fiscale dello speditore;

d) Nome, indirizzo, partita IVA e/o codice fiscale del destinatario;

e) Nome, indirizzo e partita IVA e/o codice fiscale del cedente e/o del cessionario se diversi dai soggetti di cui ai punti c e d;

f) Luogo di destinazione della merce se diverso dall’indirizzo del destinatario;

g) Designazione del prodotto trasportato a norma delle disposizioni UE e nazionali;

h) Quantità di prodotto trasportato;

i) Descrizione dei colli.

[4] Ai sensi dell’articolo 4, comma 3 del decreto dipartimentale 30 ottobre 2020, n. 9281513 si considera assicurata l’autenticità del documento soltanto qualora lo stesso sia redatto in conformità alle disposizioni indicate nei commi 1 e 2 dello stesso articolo. In particolare, il documento non si considera autentico nel caso si accertino errori, correzioni e/o aggiunte annotate posteriormente all’inizio del trasporto, fatte salve le annotazioni relative al cambio, dopo la partenza, del luogo di destinazione della merce. 

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