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Vitivinicolo – Istruzioni applicative per la compilazione e la presentazione delle dichiarazioni di giacenza 2020/2021.

Categorie: Circolari, Vino Tags:

Si informa che con Circolare prot. 53080 del 27 luglio 2021 AGEA Coordinamento ha fornito le istruzioni applicative per la compilazione e la presentazione delle dichiarazioni di giacenza di vini e/o mosti per la campagna 2020/2021.

Si rammenta che, ai sensi del decreto ministeriale 25 luglio 2018, n. 7130

  1. sono obbligati a dichiarare ogni anno i quantitativi espressi in ettolitri, detenuti alle ore 24.00 del 31 luglio 2021, i detentori di vini e/o mosti di uve e/o mosti concentrati e/o mosti concentrati rettificati, diversi dai consumatori privati e dai rivenditori al minuto;
  2. i quantitativi di vini e/o mosti in viaggio alle ore 24.00 del 31 luglio 2021 devono essere dichiarati dal destinatario;
  3. è possibile presentare la dichiarazione di giacenza anche se non si hanno prodotti in giacenza.

Le dichiarazioni di giacenza possono essere presentate all’Agea dal 1° agosto p.v. e, comunque, entro e non oltre venerdì 10 settembre p.v.[1].

La dichiarazione può essere presentata ad AGEA con modalità telematica mediante registrazione nel sistema informativo oppure utilizzando direttamente i dati presenti nel registro telematico di cantina per le imprese che hanno effettuato, tramite l’apposita funzione disponibile nel registro, la chiusura del registro[2] al 31 luglio di ogni anno, tenendo conto dei saldi contabili di tutti i prodotti vitivinicoli aventi la medesima designazione.

Come anche indicato nella Guida alla tenuta del registro telematico[3], il sistema genera in automatico i saldi (giacenze) riferiti al 31 di luglio e rende disponibile una funzione on line, attiva dal 1 di agosto al 10 settembre, affinché l’utente qualificato possa verificare e confermare, oppure correggere e validare i dati, disponendo la chiusura della campagna.

Si rappresenta che, a seguito di riscontri dei quantitativi dei prodotti detenuti in cantina, possono emergere differenze rispetto ai saldi evidenziati nel registro. In tal caso, le rettifiche delle giacenze devono essere registrate – come indicato nella Guida (paragrafo 2.9) – con data 31 luglio. Inoltre è opportuno ricordare che la rettifica di ogni singolo conto è effettuata attraverso le operazioni di CASD (variazione in positivo) e USSD (variazione in negativo), utilizzando nel campo esonero/deroga la codifica “12- Rettifica giacenze al 31 luglio”.

Se l’operatore non procede alla chiusura, in data 10 settembre, il sistema genera automaticamente la chiusura del registro.

Rispetto alle modalità di compilazione, si riportano di seguito alcune precisazioni.

  1. le quantità riferite ai vini assunti in carico nel registro di carico e scarico come vini atti a diventare vini Dop vanno inclusi nel modello di dichiarazione di giacenza nelle caselle pertinenti ai vini Dop medesimi, ciò anche se alle ore 24.00 del 31 luglio tali vini non sono stati ancora certificati dal competente organismo di controllo;
  2. nelle apposite caselle del modello di dichiarazione di giacenza per i vini, con o senza Igp, devono essere indicate anche le quantità di vini Dop che hanno subito declassamento in data anteriore al 1° agosto;
  3. i vini detenuti da terzi alle ore 24.00 del 31 luglio in conto imbottigliamento od altro conto lavorazione, di cui si trova riscontro nei registri di carico intestati all’impresa che effettua la relativa prestazione di servizio, devono essere inclusi nella dichiarazione di giacenza di quest’ultima. A tal fine le quantità di prodotto in carico a terzi devono essere annotate nella parte inerente al commercio, senza necessità di distinzione da quelle eventuali dell’impresa che effettua l’operazione;
  4. nel caso di depositi all’ingrosso di propri vini istituiti al di fuori della sede principale dell’impresa, la dichiarazione di giacenza deve essere presentata, di norma, a cura dello stesso depositante proprietario del vino e titolare del registro di carico e scarico. Tuttavia, nei casi consentiti in cui i predetti vini siano iscritti in registri intestati a trasportatori o ad altri soggetti, la dichiarazione di giacenza deve essere presentata dal titolare del registro che cura il deposito temporaneo per conto di terzi;
  5. i vini detenuti da coloro che svolgono l’attività di magazzino all’ingrosso devono essere dichiarati nella dichiarazione di giacenza del titolare dell’impresa stessa, anche se esonerato dalla tenuta del registro di carico e scarico;
  6. va presentata una dichiarazione per ciascun Comune in cui sono ubicati gli stabilimenti o i depositi in cui risulti vino in giacenza. Occorre tuttavia precisare che le imprese che facoltativamente si avvalgono, ai fini della dichiarazione, dei dati presenti nei propri registri telematici di cantina, devono presentare una dichiarazione per ciascuno stabilimento o deposito ubicati nello stesso Comune. Si rappresenta inoltre che, qualora l’operatore possegga nell’ambito dello stesso Comune più depositi o stabilimenti per i quali non abbia per ognuno di essi abilitato il registro telematico, potrà scegliere di produrre la dichiarazione tramite le informazioni del registro solo per i depositi o stabilimenti per i quali ha operato la chiusura del registro al 31 luglio mentre, per gli altri depositi o stabilimenti, dovrà predisporre un’altra dichiarazione nella modalità standard accorpando le informazioni a livello di Comune.
Per qualsiasi chiarimento e necessità è possibile rivolgersi a Stefano Sequino scrivendo alla casella di posta sequino.s@confcooperative.it.


[1] Le dichiarazioni presentate successivamente al termine indicato saranno soggette sia a sanzione amministrativa per ritardata presentazione che alle sanzioni di cui all’articolo 48, comma 2 del Reg. delegato (UE) – indicate nell’ordinamento nazionale all’articolo 78, commi 1 e 3 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 – e all’articolo 64, paragrafo 4, lettera d) del Reg. (UE) 1306/2013.

[2] Si rammenta che non potranno essere registrate operazioni avvenute dopo il 31 luglio, se non viene effettuata la chiusura della campagna vitivinicola. Dopo la chiusura, il sistema riporta automaticamente, con data 1° agosto, i saldi contabili rettificati o meno (giacenze iniziali della nuova campagna vitivinicola) e permette la ricostituzione del catalogo prodotto della nuova campagna sulla base dei prodotti presenti al 31 luglio.

[3] Di seguito il link della Guida alla tenuta del registro telematico: 1 (sian.it)

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