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Vitivinicolo – Reg. (UE) 2021/1317 della Commissione del 9 agosto 2021 per quanto riguarda i tenori massimi di piombo.

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Si informa che nella GUCE del 10 agosto u.s. è stato pubblicato il Reg. (UE) 2021/1317 – che ad ogni buon fine si allega alla presente – che, modificando il precedente Reg. (CE) 1881/2006, riduce il tenore massimo di piombo in alcuni alimenti, fra cui anche i vini e le bevande a base di vino ed i vini liquorosi.

In particolare, si precisa che

  1. i vini, compresi i vini spumanti, nonché i vini aromatizzati, bevande aromatizzate a base di vino e cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli ottenuti a partire dalla vendemmia 2022 devono possedere un tenore massimo di piombo pari a 0,10 mg/kg anziché 0,15 mg/kg;
  2. i vini liquorosi ottenuti a partire dalla vendemmia 2022 devono possedere un tenore massimo di piombo pari a 0,15 mg/kg.

Si evidenzia che i prodotti legalmente commercializzati prima dell’entrata in vigore del Reg. (UE) 2021/1317 – cioè prima del 30 agosto 2021 – possono rimanere sul mercato fino al 28 febbraio 2022.

Nel raccomandare la massima diffusione della presente Circolare alle cantine cooperative, per qualsiasi chiarimento è possibile rivolgersi a Stefano Sequino scrivendo alla casella di posta sequino.s@confcooperative.it.
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