Si informa che nella GUCE del 10 agosto u.s. è stato pubblicato il Reg. (UE) 2021/1317 – che ad ogni buon fine si allega alla presente – che, modificando il precedente Reg. (CE) 1881/2006, riduce il tenore massimo di piombo in alcuni alimenti, fra cui anche i vini e le bevande a base di vino ed i vini liquorosi.
In particolare, si precisa che
- i vini, compresi i vini spumanti, nonché i vini aromatizzati, bevande aromatizzate a base di vino e cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli ottenuti a partire dalla vendemmia 2022 devono possedere un tenore massimo di piombo pari a 0,10 mg/kg anziché 0,15 mg/kg;
- i vini liquorosi ottenuti a partire dalla vendemmia 2022 devono possedere un tenore massimo di piombo pari a 0,15 mg/kg.
Si evidenzia che i prodotti legalmente commercializzati prima dell’entrata in vigore del Reg. (UE) 2021/1317 – cioè prima del 30 agosto 2021 – possono rimanere sul mercato fino al 28 febbraio 2022.
Nel raccomandare la massima diffusione della presente Circolare alle cantine cooperative, per qualsiasi chiarimento è possibile rivolgersi a Stefano Sequino scrivendo alla casella di posta sequino.s@confcooperative.it.