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Vitivinicolo – Etichettatura ambientale degli imballaggi: commercializzazione delle scorte degli imballaggi e partecipazione a consultazione pubblica Conai

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Si fa riferimento al decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 che, modificando l’articolo 219, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, cd. Codice dell’Ambiente, ha introdotto l’obbligo di riportare su tutti gli imballaggi immessi sul mercato le informazioni relative alla natura del materiale e, quando destinati al consumatore finale, anche le informazioni relative al corretto smaltimento.

Al riguardo, si rammenta che la legge del 25 febbraio 2022 n. 15 di conversione del decreto legge 30 dicembre 2021 n. 228 (cd. Milleproroghe) prevede la sospensione dell’obbligo di etichettatura al 31 dicembre 2022, nonché la possibilità di commercializzare le scorte dei prodotti già immessi in commercio o etichettati entro il 1°gennaio 2023.

In considerazione quindi della prossima scadenza, si riportano di seguito alcune indicazioni riferite alla gestione delle scorte nonché all’opportunità di partecipare – fino al 30 novembre p.v. – ad una consultazione pubblica promossa dal Consorzio nazionale imballaggi (Conai).

Commercializzazione delle scorte dei prodotti già immessi in commercio o etichettati entro il 1°gennaio 2023

Tenendo conto dell’interpretazione del Conai[1], le imprese potranno utilizzare, fino a loro esaurimento, le scorte di imballaggi finiti anche se vuoti, che non siano conformi all’obbligo di etichettatura alla data del 1° gennaio p.v., in particolare gli imballaggi

       i.          già etichettati (che quindi già siano stampati, o per i quali sia già stata prodotta/apposta l’etichetta) prima del 31 dicembre 2022;

     ii.          che siano stati acquistati da parte degli utilizzatori di imballaggio dai propri fornitori prima del 31 dicembre 2022.

In tal senso, considerando che la data di immissione in commercio dell’imballaggio può essere tracciata mediante i documenti di acquisto della merce, qualora un utilizzatore (cioè i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni) acquisti gli imballaggi già etichettati – quindi già stampati, o per i quali sia già stata prodotta/apposta l’etichetta – da un fornitore, farebbe fede tale data, considerando che l’effettivo trasferimento fisico della merce presso l’acquirente potrebbe avvenire anche in data successiva. Al riguardo, precisa il Conai, è importante riuscire a dimostrare che la merce sia stata acquistata prima del 31 dicembre 2022.

Consultazione pubblica per la predisposizione di un vademecum per l’utilizzo dei canali digitali

Si rammenta che il Ministero della transizione ecologica – anche considerando le oggettive criticità alla base dell’apposizione fisica dell’etichettatura ambientale sugli imballaggi – ammette la possibilità di trasferire le informazioni obbligatorie mediante i canali digitali (come App, QR code, codice a barre, eccetera), e qualora non sia possibile nemmeno attraverso questi strumenti, renderle disponibili mediante siti web.

Al riguardo, in vista della prossima entrata in vigore degli obblighi di etichettatura ambientale, il Conai ha promosso la predisposizione di un vademecum per l’utilizzo dei canali digitali, che consentirà di riportare una serie di esempi e di casi pratici (v. la pagina Conai[2]). In tal senso, per raccogliere i dubbi, le maggiori criticità, nonché le loro esperienze, Conai ha promosso una consultazione pubblica del documento, chiamando tutte le associazioni e le imprese a inviare, entro il 30 novembre p.v., i propri contributi[3].

Si confida nella massima divulgazione della presente Circolare alle cantine cooperative associate.

Per maggiori informazioni è possibile contattare Stefano Sequino scrivendo alla casella di posta sequino.s@confcooperative.it.
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