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Vitivinicolo – Sistema di autorizzazioni di impianto e reimpianto dei vigneti. Adeguamento della normativa europea e nazionale.

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Si informa che, alla luce delle importanti novità introdotte dal Reg. (UE) 2117/2021 in materia di autorizzazioni di impianto e di reimpianto dei vigneti[1], sono stati recentemente adeguati, sia a livello nazionale che europeo, i riferimenti giuridici e la relativa disciplina.

Per quanto riguarda l’ordinamento nazionale, il decreto ministeriale 19 dicembre 2022, n. 649010[2] – che ha abrogato il precedente decreto ministeriale 15 dicembre 2015, n. 12272 – ha recentemente definito, tenendo conto delle novità stabilite dalla programmazione Pac 2023-2027, le procedure e le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni per nuovi impianti e per reimpianti viticoli.

Nel rimandare i dettagli alla lettura del decreto, si rappresenta preliminarmente quanto di seguito.

        i.            Il decreto ministeriale ha recepito il termine di efficacia del sistema autorizzativo, esteso fino al 31 dicembre 2045 (articolo 2, comma 1);

      ii.            Le autorizzazioni sono gratuite e – precisazione non inserita nel precedente decreto ministeriale – generalmente non trasferibili, salvo nei casi di eredità e successione anticipata, di fusione o scissione, di matrimonio o unione civile, di divorzio e/o rottura dell’unione civile ed altre fattispecie che saranno valutate caso per caso dal Ministero (articolo 2, comma 3);

    iii.            Sono specificati dei casi di esenzione[3] dal sistema di autorizzazioni (articolo 3, comma 1);

    iv.            Le autorizzazioni per nuovi impianti – che hanno validità di 3 anni dalla data del rilascio – sono rilasciate ogni anno nella misura dell’1% della superficie maggiore tra:

1.      la superficie vitata nazionale dichiarata alla data del 31 luglio dell’anno precedente a quello in cui sono presentate le domande di autorizzazione, nonché delle superfici autorizzate di nuovi impianti oggetto di rinuncia nella annualità precedente;

2.      la superficie vitata nazionale riferita alla data del 31 luglio 2015, integrata dalle superfici corrispondenti ai diritti di impianto e di reimpianto che potevano essere convertiti in autorizzazioni al 1° gennaio 2016, nonché delle superfici autorizzate di nuovi impianti oggetto di rinuncia nella annualità precedente[4].

Al riguardo – precisa l’articolo 6, comma 3 del decreto – il Ministero rende noto entro il 30 novembre di ogni anno (e non più entro il 30 settembre) la superficie che può essere oggetto di autorizzazioni per nuovi impianti nell’annualità successiva nonché il criterio adottato sulla base di proprie scelte strategiche.

      v.            Le Regioni e le Province autonome possono applicare specifici criteri di priorità (articolo 8)[5]

    vi.            Le autorizzazioni sono rilasciate dalle Regioni competenti, entro il 1° agosto di ogni anno (e non più entro il 1° giugno), sulla base dell’elenco trasmesso dal Ministero (articolo 10, comma 1);

  vii.            Nel caso in cui l’autorizzazione è rilasciata per una superficie inferiore al 50% della superficie richiesta, il richiedente può rifiutare tale autorizzazione entro 30 giorni (non più entro 10 giorni) dalla data della comunicazione senza incorrere in sanzioni previste dalla normativa vigente (articolo 10, comma 2);

viii.            Le superfici oggetto di rinuncia sono utilizzate prioritariamente per sanare errori di sistema o di istruttoria indipendenti dalla volontà del richiedente, verificatesi nelle domande presentate nell’annualità successiva rispetto a quella in cui si è verificata la rinuncia (articolo 10, comma 3);

    ix.            Le autorizzazioni di reimpianto hanno una validità pari a 3 anni a partire dalla data di concessione (articolo 12, comma 2);

      x.            Tuttavia, le autorizzazioni per reimpianti da estirpo che riguardano la medesima superficie vitata in cui è stata effettuata l’estirpazione, potranno avere una validità di 6 anni dalla data di concessione, a condizione che il richiedente, a pena di decadenza dell’autorizzazione, reimpianti il vigneto sulla medesima superficie nella quale è stato effettuato l’estirpo (articolo 12, comma 3);

    xi.            L’estirpazione dei vigneti effettuata prima dello scadere dei 6 anni dalla data di registrazione dell’atto di trasferimento temporaneo di conduzione non darà origine ad autorizzazioni di reimpianto in una Regione o Provincia autonoma differente da quella in cui è avvenuto l’estirpo. Tale disposizione, per identità di ratio, si applicherà anche all’ipotesi di richiesta di trasferimento di una autorizzazione al reimpianto su terreni in conduzione (mediante atti di trasferimento temporaneo) da meno di 6 anni in una Regione differente. Sono esenti gli atti di trasferimento temporaneo registrati prima del 21 marzo 2018 (articolo 12, comma 4);

  xii.            Le domande di autorizzazioni per reimpianto di superfici estirpate dopo il 1° gennaio 2016 dovranno essere presentate alle Regioni e ed alle Province autonome in qualunque momento dell’anno, entro la fine della seconda campagna viticola successiva a quella nella quale ha avuto luogo l’estirpazione (articolo 13, comma 1);

xiii.            Le autorizzazioni per reimpianti potranno essere concesse anche a seguito delle operazioni di allineamento delle superfici vitate nello schedario viticolo grafico (articolo 13, comma 2);

xiv.            Se la superficie da reimpiantare corrisponde alla stessa superficie dove è avvenuta l’estirpazione, le autorizzazioni, senza ulteriore comunicazione da parte delle Regioni, sono da considerarsi concesse automaticamente alla data in cui la superficie è stata estirpata (articolo14, comma 2);

  xv.            In caso di reimpianto anticipato i conduttori devono effettuare l’estirpazione di una superficie vitata equivalente a quella impiantata entro la fine del quarto anno dalla data in cui sono state impiantate nuove viti (articolo 15, comma 1);

xvi.            Dal 1° gennaio 2023 una superficie equivalente alla superficie coperta da diritti di impianto che era ammissibile alla conversione in autorizzazioni all’impianto al 31 dicembre 2022 ma non ancora convertiti in autorizzazioni, sarà a disposizione del Ministero e – in aggiunta alle autorizzazioni per nuovi impianti – potrà formare oggetto di nuove autorizzazioni, da rilasciare entro il 31 dicembre 2025 (articolo 17, comma 2);

xvii.            Per quanto riguarda le sanzioni e le penalità, è confermato che il produttore che non ha utilizzato un’autorizzazione per nuovi impianti, è soggetto a quanto disposto dalla legge 12 dicembre 2016, n. 238, con particolare riferimento all’articolo 69, commi 3[6] e 5[7];

xviii.            Non vengono applicate sanzioni in caso di errori nella compilazione della domanda indipendenti dalla volontà del richiedente e legati ad errori di sistema o del soggetto istruttore;

xix.            Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali previste dalla normativa comunitaria e nazionale vigenti, nonché di altre situazioni valutate dall’autorità competente comportano la non applicazione delle sanzioni previste.

 

Per quanto riguarda la normativa europea, si riportano di seguito le principali novità introdotte dai due regolamenti[8] – il Reg. delegato (UE) 2022/2566 ed il Reg. di esecuzione (UE) 2022/2567 – che hanno aggiornato la base giuridica preesistente, in particolare

                                i.            è stata modificata la definizione di «viticoltore», cioè la persona fisica o giuridica o un’associazione di persone fisiche o giuridiche, che tra le altre attività caratterizzanti tale figura – in primis la coltivazione di una superficie vitata per l’ottenimento commerciale di prodotti vitivinicoli – c’è anche la costituzione di una collezione di varietà di viti finalizzata a preservare le risorse genetiche o per la coltura di piante madri per marze (articolo 2, paragrafo 1, lettera a) del Reg. (UE) 2018/273);

                              ii.            è stata modificata la definizione di «particella viticola», cioè la parcella agricola – definita all’articolo 67, paragrafo 4, lettera a), del Reg. (UE) 1306/2013, coltivata a vite destinata alla produzione commerciale di prodotti vitivinicoli – che, alla luce della nuova formulazione, può essere utilizzata anche per costituire una collezione di varietà di viti finalizzata alla preservazione delle risorse genetiche o per la coltura di piante madri (articolo 2, paragrafo 1, lettera c) del Reg. (UE) 2018/273);

                            iii.            è stata aggiunta la definizione di «collezione di varietà di viti», intesa come la particella viticola coltivata con una molteplicità di varietà di viti, ciascuna delle quali non conta più di 50 piante (articolo 2, paragrafo 1, lettera l) del Reg. (UE) 2018/273);

                            iv.            è stabilito che anche l’impianto o il reimpianto di superfici destinate alla costituzione di una collezione di varietà di viti finalizzata alla preservazione delle risorse genetiche – oltre a quelle destinate a scopi di sperimentazione – deve essere oggetto di notifica preventiva alle autorità competenti (articolo 3, paragrafo 2) del Reg. (UE) 2018/273);

                              v.            Le esenzioni indicate all’articolo 3, paragrafo 2, del Reg. (UE) 273/2018, in termini di non applicabilità del sistema delle autorizzazioni di impianto e di reimpianto, sono estese alle superfici destinate alla costituzione di una collezione di varietà di viti, se lo scopo della costituzione di tale collezione è la preservazione delle risorse genetiche delle varietà di viti tipiche di una determinata regione viticola e se la superficie coperta da ciascuna collezione non supera i 2 ettari[9] (articolo 3, paragrafo 2) del Reg. (UE) 2018/273);

                            vi.            La preservazione delle risorse genetiche rientra tra i criteri di priorità di cui all’articolo 64, paragrafo 2, lettera b) («superfici in cui l'impianto di vigneti contribuisce alla conservazione dell'ambiente»), a condizione che il richiedente si impegni a mantenere, per un periodo minimo compreso tra sette e dieci anni, le superfici da adibire a nuovi impianti con almeno una delle varietà indicate nell’elenco nazionale delle varietà di viti ammissibili (allegato 2, parte B, punto 5) del Reg. (UE) 2018/273);

                          vii.            Il criterio di cui all’articolo 64, paragrafo 2, lettera f) («superfici da adibire a nuovi impianti contribuiscono ad aumentare la competitività a livello aziendale e regionale») del Reg. (UE) 1308/2013 è considerato soddisfatto qualora gli indicatori di incremento della competitività nonché dell’efficienza in termini di costi o della presenza sui mercati – gli ultimi due introdotti dal Reg. (UE) 2022/2566 – siano tali da confermare, rispetto alla media dei cinque anni precedenti, una diminuzione dei costi unitari di produzione nonché una diversificazione dei canali di distribuzione e/o un incremento della domanda (allegato 2, parte F, del Reg. (UE) 2018/273);

                        viii.            Il criterio di cui all’articolo 64, paragrafo 2, lettera h) («superfici da adibire a nuovi impianti nell'ottica di accrescere le dimensioni di aziende piccole e medie») del Reg. (UE) 1308/2013 è considerato soddisfatto a condizione che la superficie delle particelle viticole (e non più le dimensioni dell’impresa) del richiedente rispettino, al momento dell’istanza, le soglie che gli Stati membri devono stabilire a livello nazionale o regionale in base a criteri oggettivi. Le soglie sono fissate a non meno di 0,1 ettari (anziché 0,5 ettari) di particelle viticole per le piccole aziende e non più di 50 ettari di particelle viticole per le aziende di medie dimensioni (allegato 2, parte H, del Reg. (UE) 2018/273);

                            ix.            In relazione alla decisione degli Stati membri di limitare la superficie disponibile per nuovi impianti da assegnare sotto forma di autorizzazioni – da pubblicare entro il 1° marzo di ciascun anno – occorre fare riferimento alle nuove modalità di calcolo di cui all’articolo 63, paragrafo 1, del Reg. (UE) 1308/2013, come modificato dal Reg. (UE) 2117/2021[10] (articolo 3 del Reg. (UE) 2018/274);

                              x.            Rispetto al criterio di priorità di cui all’articolo 64, paragrafo 2, lettera b), del Reg. (UE) 1308/2013 («superfici in cui l’impianto dei vigneti contribuisce alla conservazione dell'ambiente») le domande, se del caso, indicano le varietà di viti che il richiedente intende coltivare sulla superficie di nuovo impianto, che devono figurare in un elenco delle varietà ammissibili per la conservazione delle risorse genetiche delle viti, predisposto e reso pubblico dall’autorità competente dello Stato membro (articolo 6, paragrafo 3, lettera aa) del Reg. (UE) 2018/274);

                            xi.            Ai sensi dell’articolo 68, paragrafo 2 bis, del Reg. (UE) 1308/2013 – modificato dal Reg. (UE) 2117/2021 – una superficie equivalente alla superficie coperta da diritti di impianto ammissibile alla conversione in autorizzazioni all’impianto al 31 dicembre 2022 ma non ancora convertiti in autorizzazioni resta a disposizione degli Stati membri che possono concedere autorizzazioni entro il 31 dicembre 2025. In tal caso, precisa il Reg. (UE) 2022/2567, gli Stati membri interessati sono tenuti a notificare alla Commissione la superficie interessata da tali autorizzazioni aggiuntive entro il 1° marzo 2023, 2024 e 2025 (articolo 10, paragrafo 3, del Reg. (UE) 2018/274).

Si confida nella massima diffusione della presente Circolare alle cantine cooperative associate.

Per qualsiasi chiarimento è possibile rivolgersi a Stefano Sequino scrivendo alla casella di posta sequino.s@confcooperative.it.


[1] Si rammenta che il Reg. (UE) 2117/2021 ha stabilito che

         i.            La durata del sistema delle autorizzazioni per gli impianti viticoli è estesa al 2045, tenendo conto di una valutazione del funzionamento del sistema da effettuare nel 2028 e nel 2040;

        ii.            Le autorizzazioni per il reimpianto, nei casi in cui l’estirpo e il reimpianto avvengano sulla stessa parcella, hanno una validità di 6 anni (anziché di 3 anni come previsto dalla precedente impostazione normativa);

      iii.            Oltre al sistema di calcolo della superficie utilizzabile da destinare ogni anno a nuovi impianti (cioè l’1% della superficie vitata determinata il 31 luglio dell’anno precedente), è stato introdotto una modalità alternativa che lascia agli Stati membri la possibilità di effettuare il calcolo tenendo conto dell’1% della somma della superficie vitata misurata il 31 dicembre 2015 e della superficie corrispondente ai diritti in portafoglio al 1° gennaio 2016;

      iv.            A partire dal 1° gennaio 2023, gli Stati membri avranno a disposizione una superficie da destinare a nuovi impianti equivalente agli ettari corrispondenti ai diritti di impianto in portafoglio validi al 31 dicembre 2022 e non ancora convertiti in autorizzazioni (gli Stati membri potranno utilizzare anche tali superfici vitate entro il 31 dicembre 2025);

        v.            Sono stabiliti nuovi criteri di priorità che gli Stati membri possono selezionare per attribuire i nuovi impianti nei casi in cui, nell’anno di riferimento, la superficie di cui alle domande di autorizzazione sia superiore a quella disponibile.

[2] Decreto ministeriale 19 dicembre 2022, n. 649010 recante disposizioni nazionali di attuazione del Reg. (UE) 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente l’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli.

Consultabile al link https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/19001

[3] L’articolo 3, comma 1, specifica che le norme che disciplinano il sistema di autorizzazioni non si applicano alle superfici destinate:

         i.            a scopi di sperimentazione;

        ii.            alla coltura di piante madri per marze;

      iii.            esclusivamente al consumo famigliare dei viticoltori, ovvero aventi una superficie non superiore ai 1.000 mq e le cui produzioni non vengono in alcun modo commercializzate;

      iv.            a nuovi impianti in conseguenza di misure di esproprio e/o di occupazione temporanea per motivi di pubblica utilità;

        v.            per costituire collezione di varietà di viti finalizzata alla preservazione delle risorse genetiche.

[4] Si rammenta che già nell’annualità 2022 il Ministero ha utilizzato il secondo criterio, possibilità fornita dalla nuova impostazione della Pac 2023-2027. Sul punto si cita il decreto ministeriale 2 maggio 2022, n. 0194265 concernente – a rettifica del decreto ministeriale 3 gennaio 2022, n. 321 – le disposizioni nazionali relative all’OCM, in ordine al rilascio di autorizzazioni per nuovi impianti viticoli per l’annualità 2022.

Consultabile al seguente link https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18108

[5] Si riportano di seguito i seguenti criteri di priorità:

·         Organizzazioni senza scopo di lucro con fini sociali, che hanno ricevuto terreni confiscati per reati di terrorismo e criminalità di altro tipo.

·         Le parcelle agricole specifiche identificate nella richiesta sono ubicate in uno o più dei tipi di superficie seguenti

o    soggette a siccità;

o    con scarsa profondità radicale, inferiore a 30 cm;

o    con problemi di tessitura e pietrosità del suolo;

o    in forte pendenza, superiore almeno al 15%;

o    ubicate in zone di montagna, almeno sopra i 500 metri di altitudine, altipiani esclusi;

o    ubicate in piccole isole con una superficie totale massima di 250 km2;

·         superfici in cui l’impianto di vigneti contribuisce alla conservazione dell’ambiente e delle risorse genetiche (criterio considerato soddisfatto se i richiedenti sono già viticoltori al momento di presentare la richiesta e hanno effettivamente applicato le norme relative alla produzione biologica di cui al Reg. (UE) 2018/848 per almeno cinque anni prima di presentare la richiesta, all’intera superficie vitata annualmente condotta)

·         superfici da adibire a nuovi impianti nell’ottica di accrescere le dimensioni di aziende piccole e medie (criterio considerato soddisfatto se la complessiva superficie aziendale viticola è compresa tra 0,5 ettari e 50 ettari; in tale ambito le Regioni possono definire un intervallo inferiore).

[6] L’articolo 69, comma 3, stabilisce che «Il produttore che non rispetti la disposizione di cui all'articolo 62, paragrafo 3, del regolamento (UE) 1308/2013, limitatamente alle autorizzazioni per nuovi impianti, è soggetto alle sanzioni amministrative di cui al regolamento (UE) 1306/2013 sulla base delle seguenti misure:

a)       tre anni di esclusione  dalle  misure  di  sostegno previste dall’organizzazione comune del mercato (OCM) vitivinicola  e  1.500 euro per ettaro, se la superficie impiantata è inferiore o eguale al 20% del totale della superficie concessa con l'autorizzazione;

b)       due anni di esclusione dalle misure di sostegno previste dall’OCM vitivinicola e 1.000 euro per ettaro, se la superficie impiantata è superiore al 20% ma inferiore o eguale al 60% del totale della superficie concessa con l'autorizzazione

c)        un anno di esclusione dalle misure di sostegno previste dall’OCM vitivinicola e 500 euro per ettaro, se la superficie impiantata è superiore al 60% ma comunque inferiore al totale della superficie concessa con l’autorizzazione».

[7] L’articolo 69, comma 5, dispone che «Al produttore che rinunci all’autorizzazione  concessa  qualora gli venga riconosciuta una superficie inferiore al 100% di quella richiesta  ma  superiore  al  50%, ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 561/2015 della Commissione, del 7 aprile 2015, sono applicate la sanzione amministrativa pecuniaria  di euro 500 per ogni ettaro o frazione di ettaro della superficie autorizzata e l’esclusione dalle misure di sostegno previste dall’OCM vitivinicola per due anni».

[8] Si riportano di seguito i riferimenti dei due regolamenti europei in commento.

Reg. delegato (UE) 2022/2566 della Commissione del 13 ottobre 2022 che modifica e rettifica il Reg. delegato (UE) 2018/273 per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli.

Consultabile al link https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2566&from=EN

Reg. di esecuzione (UE) 2022/2567 della Commissione del 13 ottobre 2022 che modifica il Reg. di esecuzione (UE) 2018/274 per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli.

Consultabile al link https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32018R0274

 

[9] Gli Stati membri possono stabilire una superficie massima della collezione di tali varietà di viti inferiore a 2 ettari, nonché un numero massimo di viti per varietà. Inoltre, gli Stati potranno redigere un elenco delle varietà di uve da vino del loro territorio, riconosciute come ammissibili a livello nazionale o regionale ai fini della costituzione di una collezione di varietà finalizzata a preservare le risorse genetiche.

[10] Come indicato, la nuova formulazione dell’articolo 63, paragrafo 1, del Reg. (UE) 1308/2013 stabilisce che gli Stati membri mettono a disposizione ogni anno autorizzazioni per nuovi impianti equivalenti:

         i.            1% della superficie vitata totale effettiva nel loro territorio, determinata al 31 luglio dell'anno precedente; o

        ii.            1% di una superficie che comprende la superficie vitata effettiva nel loro territorio determinata al 31 luglio 2015 e la superficie coperta da diritti di impianto concessi ai produttori sul loro territorio che potevano essere convertiti in autorizzazioni con decorrenza 1° gennaio 2016.

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