FEDAGRIPESCA
 

VINO

Vitivinicolo – Pubblicazione modalità applicative AGEA Coordinamento per la misura ristrutturazione e riconversione dei vigneti e investimenti e interpretazione della

Circolare prot. n. 9657 dell’8 febbraio 2022.

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Si informa che a seguito delle novità normative recentemente intervenute (v. Circolare prot. 71/SS/is del 19 gennaio u.s.[1]), AGEA Coordinamento ha definito le seguenti disposizioni e modalità operative.

In particolare, sono state pubblicate:

a)      le modalità operative per l’intervento nel settore vitivinicolo della ristrutturazione e riconversione dei vigneti[2], misura che, a decorrere dalla campagna 2023/2024, è stata disciplinata dal decreto ministeriale 16 dicembre 2022, n. 646643.

Tale Circolare sostituisce la precedente Circolare AGEA Coordinamento prot. n. 39883 del 2 maggio 2019 e successive modifiche ed integrazioni.

b)      Le modalità operative per l’applicazione della misura investimenti[3], disciplinata ai sensi del decreto ministeriale 14 dicembre 2022, n. 640042 che consente, a decorrere dalla campagna vitivinicola 2023/2024, in applicazione dell’articolo 58), paragrafo 1, primo comma lettera b del Reg. (UE) 2021/2115, un sostegno per investimenti materiali e/o immateriali in impianti di trattamento, in infrastrutture vinicole e negli strumenti di commercializzazione del vino diretti a migliorare il rendimento globale delle imprese, la competitività, e riguardanti la produzione e/o la commercializzazione dei prodotti vitivinicoli, anche al fine di migliorare i risparmi energetici, l’efficienza globale ed i trattamenti sostenibili.

Tale Circolare abroga e sostituisce la preesistente Circolare prot. n. 47789 del 29 maggio 2019.

Sempre AGEA Coordinamento, in riferimento alla Circolare prot. n. 9657 dell’8 febbraio 2022 in merito alle norme transitorie PNS, ha chiarito, con propria nota interpretativa[4], l’applicabilità delle norme contenute nel Reg. (UE) 1308/2013 e dei relativi regolamenti applicativi anche dopo il 31 dicembre 2022, a condizione, però, «che, entro il 15 ottobre 2023, le operazioni relative ai programmi di sostegno, ancora in essere, siano state parzialmente attuate e le spese sostenute ammontino ad almeno il 30% del totale delle spese pianificate». In particolare, è stato chiarito che l’indicazione «ancora in essere» deve intendersi riferita alle campagne 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, ciò al fine di garantire la durata massima dei progetti che, come stabilisce la normativa vigente, non può superare i 3 anni dalla data di finanziabilità della domanda di aiuto.

Per qualsiasi chiarimento è possibile rivolgersi a Stefano Sequino scrivendo alla casella di posta sequino.s@confcooperative.it.


[1] La Circolare Fedagripesca prot. 71/SS/is del 19 gennaio u.s. è consultabile al seguente link: https://bit.ly/3HBIKf9

[2] Circolare AGEA.5577.2023 del 25 gennaio 2023: https://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/10002207.PDF

[3] Circolare AGEA.7374.2023 del 1° febbraio 2023: https://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/10028207.PDF

[4] Circolare AGEA.5574.2023 del 25 gennaio 2023: https://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/10002208.PDF

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