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Vitivinicolo – Modifiche all’allegato al decreto interministeriale 25 settembre 2017, n. 11294, relativo alla denaturazione dei prodotti nel settore vitivinicolo. Utilizzabilità del cloruro di sodio i

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Si informa che con decreto interministeriale 16 febbraio 2023, n. 01069131 è stata estesa – limitatamente alle campagne vitivinicole 2022/2023 e 2023/2024 – l’utilizzabilità del cloruro di sodio come sostanza denaturante, già ammessa per i prodotti destinati ad acetificio, in alternativa al cloruro di litio. In particolare, tale deroga risulta applicabile ai «prodotti vitivinicoli nonché i sidri e gli altri fermentati alcolici diversi dal vino – di cui all’articolo 3, comma 1 del DM 25 settembre 2017, n. 11294 – che hanno subìto fermentazione acetica o che sono in corso di fermentazione acetica i quali, ai sensi della normativa vigente, sono destinati alla distillazione o alla distruzione, sono denaturati con l’aggiunta di cloruro di litio». 

Con decreto dipartimentale 27 febbraio 2023, n. 1269992, l’ICQRF ha dato attuazione – mediante la modifica dell’allegato al DM 25 settembre 2017, n. 11294 – alla novità recentemente introdotta, precisando i prodotti, di seguito riportati, che possono essere denaturati con l’aggiunta cloruro di sodio anziché cloruro di litio

i. Le fecce di vino avviate alla distillazione, da denaturare prima della loro estrazione dalla cantina entro i termini3 stabiliti dalla legge 12 dicembre 2016, n. 238 (punto 1.1 dell’allegato al DM 25 settembre 2017, n. 11294);

ii. I mosti aventi un titolo alcolometrico inferiore all’8% volume, da vinificare separatamente per l’invio alla distillazione e denaturati all’atto dell’ottenimento (punto 3.1);
1 Il decreto interministeriale ha aggiunto il seguente il comma 1-bis: «Per le campagne vitivinicole 2022/2023 e 2023/2024, i prodotti di cui al comma 1 possono essere denaturati con l’aggiunta cloruro di sodio in alternativa al cloruro di litio, ove non diversamente previsto dalla legge n. 238 del 12 dicembre 2016»;
2 I decreti di modifica sono consultabili al seguente link:
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/19247
3 L’articolo 13, comma 1, secondo periodo del Testo unico del vino stabilisce che «la detenzione delle fecce non denaturate negli stabilimenti enologici è vietata a decorrere dal 30° giorno successivo a quello dell’ottenimento. I termini di cui al presente comma sono elevati al 90° giorno per i produttori di quantitativi inferiori a 1.000 ettolitri».
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iii. Il vino la cui acidità volatile supera i limiti previsti dalla normativa dell’Unione europea ed i vini nei quali è in corso la fermentazione acetica, anche se destinati alla distillazione (punto 4.1);
iv. I sidri ed i fermentati alcolici diversi dal vino che hanno subito fermentazione acetica o che sono in corso di fermentazione acetica, destinati alla distillazione o alla distruzione, da denaturare prima della loro estrazione dallo stabilimento in cui sono detenuti (punto 6.1);
v. I mosti ed i vini introdotti in uno stabilimento nel quale si procede alle operazioni di produzione, imbottigliamento o deposito di aceti allo stato sfuso, anche se destinati alla distillazione o alla distruzione, da denaturare prima della loro estrazione dallo stabilimento (punto 6.2);
vi. Il vino di propria produzione consegnato volontariamente alla distillazione a completamento del volume di alcol contenuto nei sottoprodotti, da denaturare prima dell’estrazione dallo stabilimento in cui è detenuto (punto 7.1);
vii. Il vino di propria produzione consegnato a completamento del volume di alcol contenuto nei sottoprodotti per disposizione dell’autorità, denaturato, prima dell’estrazione dallo stabilimento in cui è detenuto, anche se destinato alla distillazione (punto 7.2);
viii. I prodotti vitivinicoli ottenuti da vigneti impiantati in violazione delle norme in materia di potenziale produttivo nel settore vitivinicolo, qualora siano posti in circolazione, preventivamente denaturati per l’invio alla distillazione (punto 9.1);
ix. I vini da avviare alla distillazione in caso di crisi (punto 9.2)4.
Resta inteso che tale deroga non è applicabile ai prodotti che devono essere denaturati con cloruro di litio ai sensi della legge 12 dicembre 2016, n. 238, cd. Testo unico del vino, con particolare riferimento all’articolo 25, comma 35, così come rimangono applicabili gli obblighi di annotazione delle operazioni di denaturazione sul registro telematico (punto 10.5) nonché di identificazione dei recipienti di cantina nei quali sono contenuti i prodotti denaturati (punto 10.6) e di compilazione dei documenti di trasporto (punto 10.7).
Per qualsiasi chiarimento e necessità è possibile rivolgersi a Stefano Sequino scrivendo alla casella di posta sequino.s@confcooperative.it.

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