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DPCM 22 marzo 2020 – Ulteriori misure di contenimento per l’intero territorio nazionale.

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Si informa che in Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020, è stato pubblicato il testo del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’oggetto (All.1).

Rimandando per un commento generale alla Circolare del Servizio Legislativo – Legale e Fiscale del 23 marzo 2020 (prot. 19/20202 LXX Comunicazione Emergenza Covid-19), di seguito si forniscono alcune precisazioni di interesse del settore agricolo e alimentare.

Il nuovo provvedimento sospende tutte le attività commerciali e produttive che non siano indicate nell’allegato 1 del medesimo, tuttavia fa salvo le attività commerciali già ammesse nel DPCM 11 marzo 2020, il trasporto di prodotti agricoli e alimentari, nonché le attività che sebbene non siano citate nell’Allegato risultino funzionali a quelle filiere.

Per quanto riguarda le attività di cui al DPCM del 11 marzo 2020 ricordiamo che tra esse vi è la vendita al dettaglio dei prodotti alimentari, dei surgelati, dei carburanti in esercizi specializzati nonché attività agricole, zootecniche, di trasformazione agroalimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.

Relativamente alle imprese che svolgono attività funzionali alla filiera agricola e alimentare che hanno un codice Ateco non ricompreso specificatamente nell’allegato del DPCM di cui all’oggetto (ad esempio vendita di fitofarmaci o di fertilizzanti oppure produzione o vendita di imballaggi uso alimentare), si ritiene che le stesse si possano continuare ad esercitare in virtù del DPCM 11 marzo 2020. Tuttavia in via prudenziale e tenuto anche del nuovo elenco delle attività a cui è consentita la prosecuzione, consigliamo a coloro che non rinvengono il proprio codice Ateco nel nuovo allegato, di  fare una apposita comunicazione al Prefetto territorialmente competente in merito alla prosecuzione della propria attività (articolo 1, comma 1, lettera d) del DPCM 22 marzo). Per facilitare le nostre associate vi alleghiamo un fac-simile di comunicazione (All. 2).

Allo stato tra le attività sospese sembrerebbe esservi  quella della selvicoltura propria delle nostre cooperative forestali, sul punto la Federazione si farà parte diligente per segnalare la questione ai ministeri competenti che chiariscano se tale attività è già consentita in quanto attività agricola ai sensi dell’articolo 2135 c.c., ovvero provvedano ad integrare l’Allegato con il codice Ateco 02.

Le nuove misure più restrittive, nonché quelle previste dal DPCM 11 marzo 2020, sono in vigore dal 23 marzo 2020 sino al 3 aprile 2020. Per le attività oggetto di sospensione la norma fornisce comunque tempo sino al 25 marzo 2020 per le attività necessarie alla sospensione come, ad esempio, la spedizione di merce in giacenza.

Si allega alla presente il testo del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 e fac simile di comunicazione alla Prefettura. Si rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento.

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