FEDAGRIPESCA
 

AMBIENTE ed ENERGIA

Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 264 del 13 ottobre 2016 relativo ai sottoprodotti

Categorie: Circolari, Ambiente ed Energia Tags: DECRETO SOTTOPRODOTTI

Si informa che in Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 2017, è stato pubblicato il decreto di cui all’oggetto “Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti”.

Il provvedimento si prefigge l’obiettivo di dare delle indicazioni utili agli operatori, per dimostrare che un determinato residuo produttivo ha le caratteristiche indicate dall’articolo 184-bis del D.lgs. n. 152/2006.

Sappiamo che in molte circostanze non è semplice per il produttore dimostrare, all’autorità competente, che un determinato residuo produttivo è giuridicamente un sottoprodotto e non si tratta di un rifiuto e che, spesso, identici processi produttivi relativi alle medesime sostanze vengono considerati rifiuti in alcuni territori mentre, in altri, sono ricondotti alla disciplina dei rifiuti.

La cooperazione agroalimentare si è quindi espressa favorevolmente rispetto a questa iniziativa ministeriale, anche perché ha sempre ritenuto potesse dare un nuovo impulso allo sviluppo della così detta “economia circolare” e, contestualmente, contribuire alla diminuzione di produzione di rifiuti.

Alcune delle osservazioni fatte pervenire dalla cooperazione agroalimentare al Ministero sono sicuramente state recepite anche se, in alcune parti, il provvedimento risulta essere, a nostro avviso,

troppo restrittivo e rischia di mortificare o rendere più onerose iniziative imprenditoriali mosse dal nobile intento di allungare il ciclo di vita dei prodotti e di prevenire la formazione dei rifiuti.

Esaminando il decreto notiamo che il testo si compone di una prima parte di carattere generale e una seconda parte, composta da allegati, che prende in considerazione per specifiche categorie di residui produttivi destinati ad impianti di produzione di biogas o di combustione per la produzione di energia, le normative applicabili e le attività a cui possono essere sottoposte che rientrano nel concetto di “normale pratica industriale” di cui all’articolo 184 bis del D.lgs. n. 152/2006.

Per quanto riguarda la prima parte di carattere generale segnaliamo che all’articolo 4, comma 2, si specifica che il decreto indica solo alcune modalità in cui il produttore può dimostrare che il residuo produttivo ha le caratteristiche del sottoprodotto di cui all’articolo 184-bis del Testo Unico Ambientale e, pertanto, è fatta salva l’ipotesi che il produttore utilizzi altri mezzi prova o metodologie diverse anche riferiti a residui produttivi non presi in considerazione dal decreto in commento. In ogni caso il produttore del residuo, nel fornire la prova che il residuo è un sottoprodotto e non un rifiuto, deve rispettare i requisiti di impiego e di qualità previste dalle norme di settore. Tale ultimo precetto, come avevamo segnalato al Ministero, ci pare formulato in maniera troppo restrittiva in quanto molti residui, che oggi vengono utilizzati e gestiti come sottoprodotti, non dispongono di norme di settore. Ci domandiamo che cosa succeda nel caso in cui non esista una normativa di settore: il residuo, infatti, deve essere considerato rifiuto oppure il produttore può ugualmente dimostrare che ha tutti i requisiti sanciti all’articolo 184-bis del D.lgs. n. 152/2006. A nostro avviso, in assenza di una norma di settore, dovrebbe essere data comunque la facoltà al produttore di dimostrare altrimenti che tale residuo è un sottoprodotto e ciò lo si evince anche dal fatto che la dichiarazione di conformità che il produttore deve compilare e sottoscrivere (allegato 2 del decreto in commento) cita esplicitamente “eventuali riferimenti normativi che disciplinano le caratteristiche di impiego del sottoprodotto”.

Il decreto inoltre prevede alcuni adempimenti amministrativi in capo al produttore del sottoprodotto.

In particolare è previsto che il produttore e l’utilizzatore del sottoprodotto debbano iscriversi in un registro pubblico presso le Camere di Commercio, al fine di facilitare l’incontro tra domanda ed offerta di sottoprodotti; la tenuta della documentazione (contratti o in alternativa scheda tecnica) va tenuta per un periodo di tre anni.

 

 

Altre novità riguardano la predisposizione di alcune regole riguardanti il deposito ed il trasporto dei sottoprodotti, la cui inosservanza pare possa pregiudicare la prova della presenza di uno dei requisiti tipici del sottoprodotto, ovvero, quello dalla “certezza dell’utilizzo del residuo in un ciclo produttivo”.

Per quanto concerne la parte speciale si rinvia all’allegato 1 del provvedimento, nel quale vengono identificati alcuni residui produttivi destinati ad impianti di biogas (sezione 1), la normativa di riferimento che ne disciplina il loro utilizzo e una serie di attività a cui possono essere sottoposte costituenti normale pratica industriale; mentre nella sezione 2 dell’allegato 1, vengono individuati alcuni residui che possono essere considerati sottoprodotti per la produzione di energia in impianti di combustione.  A tale riguardo nutriamo perplessità in merito dichiarazione contenuta al punto 2 della sezione 2, in forza della quale solo i materiali previsti dall’allegato X alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006, possono essere utilizzati come sottoprodotti in impianti di combustione per la produzione di energia. Riteniamo, infatti, che l’allegato X a cui ci si riferisce contiene un elenco di combustibili finalizzato unicamente alle tematiche delle emissioni in atmosfera. Stabilire che ciò che non è compreso in quell’allegato è un rifiuto significa sostenere, di fatto, che esiste un elenco tassativo di sottoprodotti per la combustione in spregio del principio comunitario generale per cui potenzialmente tutto può essere un rifiuto o un non rifiuto/sottoprodotto a seconda che il detentore sia in grado di dimostrare l’intenzione di non volersene disfare e di utilizzarlo nel rispetto dei principi di cui al 184-bis del d.lgs. n. 152/2006.

Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

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