Si informa che in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.88 del 14-04-2023 è stata pubblicato il provvedimento di cui all’oggetto (All.1).
Il provvedimento legislativo in commento prevede:
a) disposizioni urgenti per la realizzazione, il potenziamento e l’adeguamento delle infrastrutture idriche, con procedure semplificate (dimezzamento dei termini) per la progettazione e realizzazione delle infrastrutture idriche sul modello PNRR;
b) misure per garantire l’efficiente utilizzo e l’aumento dei volumi degli invasi per il contrasto alla crisi idrica;
c) la possibilità di realizzare in edilizia libera vasche di raccolta di acque meteoriche per uso agricolo entro un volume massimo stabilito;
d) il riutilizzo delle acque reflue prodotte dagli impianti di depurazione già in esercizio alla data del 15 aprile 2023, a scopo potabile, irriguo, industriale ed idroelettrico;
e) l’attuazione degli interventi di manutenzione degli invasi;
f) disposizioni urgenti in materia di fanghi da depurazione;
g) la semplificazione della disciplina per la realizzazione di impianti di desalinizzazione, per i quali non è più necessaria la valutazione di impatto ambientale (VIA) ma solo la verifica di assoggettabilità alla VIA, e solo per impianti con capacità pari o superiore a 200 l/s;
h) l’istituzione degli osservatori distrettuali permanenti sugli utilizzi idrici e per il contrasto ai fenomeni di scarsità idrica, presso ciascuna autorità di bacino distrettuale, con il compito di monitorare il corretto utilizzo delle risorse;
i) l’inasprimento delle sanzioni pecuniarie, per l’estrazione illecita di acqua e per gli inadempimenti nell’ambito delle attività di esercizio e manutenzione delle dighe;
j) un piano di comunicazione relativo alla crisi idrica, per assicurare un’adeguata informazione ai cittadini e garantire ai cittadini e agli operatori di settore le informazioni necessarie sul corretto utilizzo della risorsa idrica.
Per attuare queste misure, viene istituita una Cabina di regia presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, e nominato un Commissario straordinario nazionale per la scarsità idrica, per assicurare il coordinamento di tutte le iniziative ed il potenziamento e adeguamento delle infrastrutture idriche.
La Cabina di regia esercita funzioni di indirizzo, coordinamento e monitoraggio per il contenimento e il contrasto della crisi idrica, e interviene, attraverso l’esercizio dei poteri sostitutivi, nelle situazioni di inerzia, ritardo o difformità nella progettazione ed esecuzione degli interventi infrastrutturali e per la sicurezza del settore idrico.
Il Commissario straordinario nazionale resterà in carica fino al 31 dicembre 2023 e potrà essere prorogato di un anno; avrà il compito di realizzare con urgenza gli interventi indicati dalla cabina di regia, disciplinare la regolazione dei volumi e delle portate degli invasi, la verifica e il coordinamento dell’adozione, da parte delle regioni, delle misure previste per razionalizzare i consumi ed eliminare gli sprechi, la verifica e il monitoraggio dell’iter autorizzativo dei progetti di gestione degli invasi finalizzati alle operazioni di sghiaiamento e sfangamento, l’individuazione delle dighe per le quali risulta necessaria e urgente l’adozione di interventi per la rimozione dei sedimenti accumulati nei serbatoi.
Si segnala che con l’introduzione della lettera e-sexies dell’articolo 6, comma 1, al dpr n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia), la realizzazione di vasche di raccolta di acque meteoriche per uso agricolo fino a un volume massimo di 50 metri cubi di acqua per ogni ettaro di terreno coltivato non è più soggetta a permesso di costruire ma rientra in edilizia libera.
Parimenti d’interesse sono le disposizioni in materia di riutilizzo a scopi irrigui in agricoltura delle acque reflue depurate che può essere autorizzato, fino al 31 dicembre 2023, nel rispetto delle prescrizioni minime indicate nell’Allegato A al decreto, dalla regione o dalla provincia autonoma territorialmente competente.
L’autorizzazione è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano l’agenzia regionale per la protezione ambientale e l’azienda sanitaria territorialmente competenti, e ciascuna amministrazione interessata. Il rilascio dell’autorizzazione unica sostituisce ogni autorizzazione, parere, concerto, nulla osta e atto di assenso necessario.
L’istanza di autorizzazione unica è presentata dal gestore dell’impianto di depurazione, sentiti i responsabili del trasporto e dello stoccaggio delle acque reflue. Il termine per la conclusione del procedimento unico è di quarantacinque giorni dalla data di ricezione dell’istanza. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento unico il Commissario, d’ufficio o su richiesta dell’interessato, esercita il potere sostitutivo e conclude il procedimento entro il termine di trenta giorni.
Il provvedimento è stato assegnato al Senato (A.S. 660)
Si allega il Testo del decreto-legge di cui all’oggetto e si invitano i destinatari della presente comunicazione a far pervenire alla scrivente Federazione eventuali proposte emendative da presentare al testo entro il 3 maggio p.v.