FEDAGRIPESCA
 

GESTIONE rischio

Gestione rischi – D.M. relativo a “Polizze sperimentali”

Categorie: Circolari, Gestione Rischio Tags: ASSICURAZIONI AGEVOLATE, AGRICOLTURA, GESTIONE RISCHI, PIANO ASSICURATIVO NAZIONALE, PAN, POLIZZE RICAVI, DE MINIMIS

Si informa che è in corso la registrazione da parte del Ministero delle politiche agricole del Decreto Ministeriale (D.M.) relativo all’istituzione di polizze agricole sperimentali agevolate.

Il decreto introduce polizze per la perdita di ricavi per il comparto del grano, ovvero per il frumento duro generico (codice H 10, ID varietà 1) e per frumento tenero generico (codice H 11, ID varietà 2).

Tali polizze agevolate, dette “polizze ricavo”, potranno beneficiare di uno stanziamento complessivo di 10 milioni di euro per l’anno 2017. Il contributo erogato a favore di ciascun beneficiario a copertura di parte del premio assicurativo, concorre a determinare la quota di de minimis (15.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari).

L’ammissibilità di “polizze ricavo” è stata introdotta, per la prima volta, nel decreto del 30 dicembre 2016 relativo al Piano assicurativo agricolo 2017, qui allegato.

L’attuale decreto, che integra il Piano 2017, prevede che le polizze possano essere applicabili laddove vi sia una riduzione superiore al 20% del ricavo aziendale, utilizzando per il calcolo di tale perdita le variazioni tra le rese (resa assicurata vs. resa effettiva) e il prezzo (prezzo assicurato vs. prezzo di mercato). Si sottolinea che, ai fini della determinazione della riduzione di resa, quella effettiva è la risultante al momento del raccolto, determinata dal perito della compagnia assicurativa di riferimento. Mentre per quanto riguarda la resa assicurata, si deve far riferimento alla media della produzione ordinaria nel triennio precedente o, in alternativa, prendendo come riferimento i cinque anni precedenti escludendo però, in tal caso, l’anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più elevata.

Il risarcimento, inteso come riduzione del ricavo, è dato dalla differenza tra il valore della produzione assicurata (resa media per prezzo di assicurazione) e il valore della produzione nell’anno oggetto di assicurazione (resa effettiva per prezzo di mercato), con un contributo pari al massimo al 65% della spesa ammessa.

Maggiori dettagli sono specificati nel corpo dell’articolato del decreto in oggetto.

In aggiunta, il D.M. prevede l’introduzione di polizze sperimentali “Index based”, con una copertura di 1 milione di euro a valere sul fondo di solidarietà nazionale (ai sensi dell’art. 2 del decreto Lgs. n 102 del 2004) per le produzioni di cereali, foraggere e oleaginose, a copertura di rischi relativi ad “andamento climatico avverso”, in aggiunta ai rischi previsti all’interno del piano assicurativo (avversità catastrofali, di frequenza e accessorie).

Le polizze sperimentali index based dovranno prevedere una soglia di danno superiore al 30% e l’applicazione di un metodo di calcolo che permetta di stabilire le perdite effettive di un singolo agricoltore in un determinato anno. Per tali polizze è concesso un contributo che copre fino al 65% della spesa ammessa.

Maggiori dettagli sono specificati nel decreto in oggetto.

Documenti da scaricare

filoDIRETTO

Micol Bertoni
t +39 06/46978218
bertoni.m@confcooperative.it

Comunicati Stampa

Circolari

Doc e Pubblicazioni

Normativa