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Gestione del Rischio – DM su piano assicurativo agricolo 2015

Categorie: Circolari, Gestione Rischio Tags: SVILUPPO RURALE, PIANO ASSICURATIVO, ASSICURAZIONI AGEVOLATE, GESTIONE RISCHIO, PAI 2015

Si rende noto che, nel corso della Conferenza Stato-Regioni del 19 febbraio scorso, è stata approvata l’intesa sul Piano assicurativo agricolo 2015, seppur con alcune raccomandazioni.

In generale, il Ministero dovrebbe prevedere varie tipologie di “pacchetti assicurabili” (come esplicitato all’articolo 3 del DM), ovvero:

  1. Pacchetto all risk, ovvero catastrofali (alluvione, siccità, gelo e brina) + avversità di frequenza (eccesso di neve, eccesso di pioggia, grandine e vento forte) + accessorie (colpo di sole e vento caldo, sbalzi termici);
  2. Pacchetto con almeno 3 catastrofali (alluvione, siccità, gelo e brina) + eventualmente almeno 1 da frequenza (eccesso di neve, eccesso di pioggia, grandine e vento forte) ma senza accessorie;
  3. Pacchetto con almeno 3 avversità di frequenza (eccesso di neve, eccesso di pioggia, grandine e vento forte) + eventualmente almeno 1 accessoria (colpo di sole e vento caldo, sbalzi termici);
  4. Pacchetto con 3 catastrofali.

Solo per il 2015 sarà invece possibile prevedere un’ulteriore tipologia di polizza che comprenda almeno 3 avversità di frequenza + eventualmente il rischio gelo. Inoltre, sempre solo per il 2015, il termine del 31 marzo per la sottoscrizione di polizze collettive per colture a ciclo autunno primaverile e per quelle permanenti è posticipato al 20 aprile.

In generale, ai sensi del Regolamento comunitario UE n. 1305/2014, gli schemi di polizza dovranno prevedere una soglia di danno superiore al 30% da applicare sull’intera produzione assicurata (ad eccezione delle polizze senza soglia di danno). La quantificazione del danno dovrà essere effettuata unicamente al momento della raccolta come differenza tra la resa effettiva e la resa assicurata, tenendo eventualmente conto anche della compromissione della qualità.

Le polizze agevolate con soglia di danno saranno dunque relative a:

  • Colture (compresa uva da vino)/eventi assimilabili a calamità naturali, fitopatie, infestazioni parassitarie con un contributo fino al 65% della spesa ammessa;
    b) Allevamenti/epizoozie/mancato reddito e abbattimento forzoso con un contributo fino al 65% della spesa ammessa;
  • Allevamenti/squilibri igrotermometrici/riduzioni produzioni di latte con un contributo fino al 65% della spesa ammessa;

Le polizze agevolate senza soglia di danno saranno invece relative a:

  • Strutture aziendali/eventi assimilabili a calamità naturali ed altri eventi climatici con un contributo fino al 50% della spesa ammessa;
  • Allevamenti/animali morti per qualunque causa/smaltimento carcasse con un contributo fino al 50% della spesa ammessa;

Un altro importante punto concerne il concetto di resa. Tale punto è stato ripreso anche nel documento elaborato dalle Regioni contenenti osservazioni sul piano assicurativo, licenziato lo scorso 19 febbraio in sede di Conferenza Stato – Regioni.

I contratti assicurativi coprirebbero infatti, come sopra accennato, la mancata resa quali/quantitativa della produzione a causa delle combinazioni degli eventi avversi ammessi alla copertura assicurativa agevolata, ed eventualmente delle fitopatie, degli attacchi parassitari.

In termini di valore la mancata resa dovrà essere espressa come la differenza tra la resa effettiva risultante al momento del raccolto e la resa media della produzione ordinaria del triennio precedente o, in alternativa, dei cinque anni precedenti escludendo l'anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più elevata, moltiplicata per il prezzo medio dell’ultimo triennio. Nel caso in cui non si disponga di dati puntuali, si dovrebbero utilizzare le rese medie comunicate dalle Regioni.

Infine, nel merito del piano generale per la gestione dei rischio, su cui ricordiamo è stato attivato un Piano di Sviluppo Rurale nazionale (ancora in attesa di approvazione da parte della Commissione europea), ulteriori dettagli dovranno essere forniti in merito all’istituzione di fondi mutualistici e di strumenti per la stabilizzazione del reddito (IST), come peraltro sottolineato anche dalle Regioni.

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