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Decreto Ministeriale recante disposizioni nazionali in materia di riconoscimento, controllo, sospensione e revoca delle Organizzazioni di produttori operanti nei settori diversi dall’ortofrutta e

Categorie: Circolari, Politica Nazionale Tags: LINEE GUIDA, POLITICHE NAZIONALI

Si informa che nel sito del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è stato pubblicato il testo delle linee guida ai sensi dell’articolo 10 comma 2 del decreto di cui all’oggetto. Il provvedimento contiene specifiche indicazioni relative alle caratteristiche che devono possedere gli statuti delle organizzazioni dei produttori per il loro riconoscimento, nonché disposizioni operative cui le Regioni, in qualità di Enti deputati al riconoscimento, devono attenersi nella loro attività di istruttoria.

Di seguito segnaliamo alcune novità che reputiamo di maggior interesse per le cooperative.

Dalla lettura delle linee guida emerge che i “produttori” ovvero coloro che posseggono un fascicolo aziendale e sono in possesso di un CUAA (Codice Unico di Identificazione aziende agricole) possa essere un socio diretto o “indiretto” della OP.

Si palesa un socio produttore indiretto della OP quando questo aderisca alla Organizzazione attraverso un forma aggregata di cui è socio.

A tal fine si prevede espressamente che la OP debba tenere un elenco dei soci diretti (libro soci) ed un elenco dei soci indiretti trasmesso dalla forma associata aderente. Gli elenchi devono contenere per ogni produttore il CUAA (capitolo 2.2, lettera h).

Da ciò ne desumiamo che è possibile richiedere il riconoscimento di OP sia da parte di una cooperativa di “primo grado” (che associa le aziende agricole di base), sia una cooperativa di “secondo grado” (che associa cooperative i cui soci sono aziende agricole).

La considerazione appena svolta sembra essere avvalorata anche dal fatto che le linee guida specificano che il conferimento può riguardare sia la materia prima prodotta dai produttori che il prodotto derivante da un suo processo di trasformazione: il classico esempio che ci viene in mente è quello del riconoscimento di una OP del vino e/o del formaggio in cui il socio della OP potrebbe conferire vino fatto con l’uva dei produttori o formaggio fatto con il latte dei produttori. In tale circostanza ci pare ammissibile che il riconoscimento possa essere richiesto da una cooperativa di “secondo grado”.

Poiché la OP deve essere costituita su “iniziativa dei produttori” si richiede una delibera dell’assemblea in cui i soci dell’OP danno mandato al legale rappresentante di richiedere il riconoscimento (capitolo 2.2, lettera c). Non è chiaro se nel caso di soci produttori indiretti sia altresì necessario una delibera identica da parte della forma associata.

Per quanto attiene il controllo democratico che le OP devono assicurare, vengono indicate dei limiti massimi di partecipazione al capitale sociale e dei diritti voto per evitare che una OP possa essere controllata in forma diretta o indiretta da un socio. Per quanto riguarda la costituzione di una OP in forma cooperativa si prevede che ciascun socio produttore non possa detenere più del 74% di capitale sociale fermi restando i limiti di cui all’articolo 2525 del codice civile. Non si comprende la efficacia di tale disposizione in quanto nelle società cooperative il diritto al voto di ciascun socio è indipendente dalla quota di capitale sociale sottoscritto ed il principio della democraticità nella forma cooperativa è già pienamente assolta dal disposto dell’articolo 2538 del codice civile disciplinante il diritto di voto in assembla.

Per quanto concerne la possibilità di ammettere soci non produttori viene precisato che in statuto sia necessario prevedere una disposizione che limita il loro diritto di voto (essi non possono rappresentare complessivamente più del 10% dei voti), e che impedisca loro di assumere cariche sociali.

Lo statuto dell’OP dovrà altresì prevedere una permanenza minima del socio (minimo  1 anno). In caso di recesso il socio dovrà darlo con un congruo preavviso (minimo 30gg. massimo 6 mesi) dalla chiusura dell’esercizio e il recesso avrà effetto alla fine dell’esercizio sociale o alla conclusione dell’eventuale programma pluriennale predisposto dall’OP. Inoltre a momento del recesso l’OP dovrà rilasciare al socio la documentazione necessaria per poter consentire allo stesso di poter aderire ad altra OP.

Per quanto riguarda le regole contabili e di bilancio nello statuto sarà necessario precisare che in nota integrativa il dato relativo alla voce A1 – Ricavi delle vendite e delle prestazioni - dovrà essere disaggregato mettendo in luce: il valore e le quantità di prodotto venduto derivante dal conferimento del socio per ogni Regione di provenienza; il valore della produzione conferita dai soci; la quantità di prodotto acquistato da terzi ovvero conferito da soci non aderenti alla sezione OP (capitolo 4.3).

Al fine di verificare la quantità di prodotto conferito alla OP da ciascun socio produttore (sia diretto che indiretto), si prevede un obbligo di tracciabilità da adempiere attraverso la tenuta di un registro di carico e scarico da redigere secondo i modelli di cui agli allegati 4 e 5 delle linee guida ovvero attraverso l’utilizzazione di documenti o registri similari, anche di natura informatica, già utilizzati in azienda purché contengano tutti gli elementi presenti nei predetti moduli.

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Matteo Milanesi
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