FEDAGRIPESCA
 

POLITICAnazionale

Legge n. 122 del 7 luglio 2016 recante disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea (c.d. legge europea 2015-2016)

Categorie: Circolari, Politica Nazionale Tags: LEGGE EUROPEA

Si informa che in Gazzetta Ufficiale del 8 luglio 2016 n. 158, è stata pubblicata la legge di cui all’oggetto. La norma prevede alcune disposizioni di interesse per il settore agricolo e agroalimentare che di seguito si evidenziano.

Etichettatura olio e miele

All’articolo 1 si modifica la disciplina relativa all’etichettatura degli oli di oliva. In particolare si rileva che con l'articolo 18 della legge n. 161 del 2014 (legge europea 2013-bis), il legislatore italiano è infatti intervenuto per modificare il comma 4 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 2013, n. 9, prevedendo che «L'indicazione dell'origine delle miscele di oli di oliva originari di più di uno Stato membro dell'Unione europea o di un Paese terzo [...], deve essere stampata [...] con diversa e più evidente rilevanza cromatica rispetto allo sfondo, alle altre indicazioni e alla denominazione di vendita». Tuttavia la Commissione europea ha rilevato un contrasto con l'articolo 13 del regolamento (UE) n. 1169/2011, il quale prevede che «le informazioni obbligatorie sugli alimenti sono apposte in un punto evidente in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili ed eventualmente indelebili. Esse non sono in alcun modo nascoste, oscurate, limitate o separate da altre indicazioni scritte o grafiche o altri elementi suscettibili di interferire».

La norma emanata mira quindi a risolvere tale questione prevedendo che l'indicazione dell'origine delle miscele di oli di oliva originari di più di uno Stato membro dell'Unione europea o di un Paese terzo debba essere stampata in modo da essere visibile, chiaramente leggibile ed indelebile e non possa essere in nessun modo nascosta, oscurata, limitata o separata da altre indicazioni scritte o grafiche o da altri elementi suscettibili di interferire.

La norma, inoltre, interviene modificando l'articolo 7 della legge n. 9 del 2013 relativamente alla previsione di un termine minimo di conservazione degli oli di oliva. In particolare, la Commissione europea non ha ritenuto conforme alla normativa europea l'indicazione prevista dalla normativa italiana, della apposizione di un termine non superiore a diciotto mesi, ritenendo che l'indicazione della durata è da rimettere alla scelta dei singoli produttori sotto la propria responsabilità. La nuova disposizione, nel ribadire comunque l'obbligo di inserire in etichetta la previsione di un termine minimo di conservazione, lascia la sua individuazione effettiva alla responsabilità dei produttori e, inoltre, prevede che la dicitura relativa al termine minimo di conservazione deve essere preceduta dalla indicazione della campagna di raccolta nel caso in cui il 100 per cento degli oli provenga da tale campagna. L’indicazione della campagna non si applica agli oli prodotti o commercializzati in un altro stato membro o in paesi terzi.

L'articolo 2 reca disposizioni relative all'etichettatura del miele, volte a sanare il caso EU Pilot 7400/15/AGRI, nell'ambito del quale la Commissione europea ha contestato la non conformità con la direttiva 2001/110/CE sul miele dell'articolo 3, lettera f), del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 179, che per i mieli prodotti sul territorio nazionale ha reso obbligatoria l'indicazione analitica del Paese (o dei Paesi) di origine del miele sull'etichetta della rispettiva confezione. La nuova disposizione prevede dunque la non obbligatorietà dell'indicazione dei singoli Paesi di provenienza in caso di (miscele di) mieli prodotti in altri Stati membri e immessi sul mercato nel rispetto della direttiva 2001/110/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, concernente il miele. Tale direttiva all'articolo 2 infatti prevede la possibilità di indicare in tali casi semplicemente che i mieli provengano da paesi UE o non UE, ovvero da entrambi. In Italia, invece, il legislatore aveva previsto con una novella al decreto legislativo n. 179 del 2004, introdotta ai sensi dell'articolo 2-bis del decreto-legge n. 2 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 81 del 2006, l'indicazione analitica dei singoli Paesi di provenienza.

La Commissione europea, pur riconoscendo la legittimità di tale scelta, ha chiesto di chiarire in sede legislativa la non applicabilità di tale obbligo ai prodotti realizzati fuori dal confine nazionale nel rispetto delle norme europee.

Disposizioni fiscali

L'articolo 21 innalza dal 4 al 5 per cento l'aliquota IVA applicabile alle cessioni di basilico, rosmarino e salvia freschi, destinati all'alimentazione. Viene ridotta dal 10 al 5 per cento l’aliquota applicabile alla cessione di piante allo stato vegetativo di basilico, rosmarino e salvia.. La disposizione è finalizzata alla chiusura del caso EU Pilot 7292/15/TAXU, nell'ambito del quale la Commissione europea ha rilevato l'incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione del numero 12-bis) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. In base a tale disposizione, alle cessioni in questione veniva applicata l'aliquota super-ridotta del 4 per cento, in violazione dell'articolo 110 della direttiva 2006/112/CE, che consente di mantenere le aliquote inferiori al 5 per cento per le sole operazioni che al 1º gennaio 1991 già godevano di tale beneficio. La violazione è stata rilevata alla luce della circostanza che il numero 12-bis) è stato introdotto in data successiva al 1º gennaio 1991, in particolare con l'articolo 6, comma 7, lettera b), della legge 13 maggio 1999, n. 133. Pertanto, al fine di evitare l'apertura di una procedura d'infrazione, il comma 1 dell’articolo in commento abroga il numero 12-bis) della tabella A, parte II, allegata al DPR n. 633 del 1972 (lettera a)). La lettera b) del comma 1 inserisce un nuovo n. 1-bis) nella tabella A, parte II-bis allegata al medesimo decreto, che reca l’elenco dei beni e servizi assoggettati ad aliquota IVA ridotta al 5 per cento. In tal modo, tra i beni sottoposti alla predetta aliquota del 5 per cento sono ricompresi il basilico, il rosmarino e la salvia freschi, destinati all'alimentazione (attualmente sottoposti ad aliquota del 4 per cento) nonché le piante allo stato vegetativo di basilico, rosmarino e salvia (attualmente sottoposte ad aliquota del dieci per cento).

La lettera c) del comma 1, dell’articolo 21 prevede, conseguentemente, l’abrogazione del numero 38-bis) della tabella A, parte III, allegata allo stesso decreto, che sottopone le cessioni di piante di basilico, rosmarino e salvia all’aliquota del 10 per cento.

L'articolo 22 innalza dal 4 al 10 per cento l'aliquota IVA applicabile alle cessioni di preparazioni alimentari a base di riso (cosiddetti preparati per risotti) classificate alla voce 21.07.02 della Tariffa doganale comune in vigore al 31 dicembre 1987, attualmente alla voce 1904.9010 della Nomenclatura combinata vigente.

L'articolo 23 è volto a sanare la procedura di cooperazione in materia di aiuti di Stato n. 11/2010 riguardante la concessione di presunti aiuti ai consorzi agrari in Italia, nell'ambito della quale la Commissione europea ha stabilito che le agevolazioni fiscali di cui godono i consorzi agrari in virtù del riconoscimento operato, a determinate condizioni, dall'articolo 9 della legge 23 luglio 2009, n. 99, quali società cooperative a mutualità prevalente, costituiscono un aiuto di Stato esistente.

Con l’articolo si è quindi inteso modificare il regime fiscale dei consorzi agrari, che l’articolo 9 della legge n.99/2009 classifica come cooperative a mutualità prevalente a prescindere dal soddisfacimento dei requisiti della mutualità prevalente stabiliti dall’articolo 2513 del codice civile italiano.

La nuova disposizione porta dal 40 per cento al 50 per cento la quota di utili netti annuali soggetta a tassazione per i consorzi agrari.

Le modifiche al regime fiscale dei consorzi agrari si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014.

L’articolo 29 interviene sul trattamento fiscale delle attività di raccolta dei tartufi, sottoponendo a ritenuta i compensi corrisposti ai raccoglitori occasionali di tartufi e assoggettando i tartufi all’aliquota IVA del 10 per cento.

L'articolo 35 apporta modifiche al Capo VIII ("Aiuti di Stato", articoli 44-52) della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea". La nuova norma modifica la disciplina per la notifica alla Commissione europea di eventuali misure di concessione di aiuti di Stato alle imprese.

Documenti da scaricare

filoDIRETTO

Matteo Milanesi
t +39 06/46978209
milanesi.m@confcooperative.it

Comunicati Stampa

Circolari

Doc e Pubblicazioni

Normativa