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Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo n. 145 del 15 settembre 2017

Categorie: Circolari, Politica Nazionale Tags: PRODUZIONE, ETICHETTA, STABILIMENTO, INDICAZIONE

Si informa che in Gazzetta Ufficiale n. 235 del 7 ottobre 2017 è stato pubblicato il testo del  Decreto Legislativo di cui all’oggetto relativo alla disciplina dell'indicazione obbligatoria nell'etichetta della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento.

Con tale provvedimento normativo viene reintrodotto un obbligo nei confronti dei produttori di alimenti di inserire in etichetta la sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento. Questa previsione, originariamente prevista dal legislatore nazionale con l’articolo 3, lettera f), del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, era venuta meno con l’applicazione del nuovo Regolamento 1169/2011 che non prevede un tale obbligo nei confronti del produttore di alimenti confezionati.

La cooperazione agroalimentare si è dichiarata favorevole alla reintroduzione di un tale obbligo, giustificata dal fatto di una maggior tutela della salute pubblica, in quanto la indicazione dello stabilimento di produzione o di confezionamento assicura una maggiore e più veloce rintracciabilità dell’alimento.

L’articolo 3 introduce l’obbligo di riportare sul preimballaggio dei prodotti alimentari preimballati destinati al consumatore finale o alle collettività o sull’etichetta l’indicazione della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento. Qualora l’alimento preimballato sia destinato alle collettività per essere preparato, trasformato, frazionato o tagliato nonché i prodotti trasformati preimballati commercializzati in una fase precedente alla vendita al consumatore finale possono riportare l’indicazione della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento sui documenti commerciali, purché tali documenti accompagnino l’alimento cui si riferiscono o sono stati inviati prima o contemporaneamente alla consegna.

La norma non si applica ai prodotti vitivinicoli elencati nell'allegato VII, parte II, punti da 1 a 11 e punti 13, 15 e 16, del reg. UE n. 1308/2013.

 La disposizione, inoltre, non si applica ai prodotti legalmente fabbricati o commercializzati in un altro stato Membro dell’Unione Europea o in Turchia ovvero ai prodotti legalmente fabbricati in uno Stato membro dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell’Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE).

L’indicazione dello stabilimento di produzione o di confezionamento può essere omessa: a) quando lo stabilimento sia ubicato nello stesso luogo della sede già indicata in etichetta; b) nel caso di prodotti preimballati che riportano la bollatura sanitaria; c) qualora il marchio contenga l’indicazione della sede dello stabilimento.

Il decreto legislativo si dovrà applicare a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e, inoltre, è previsto che tutti i prodotti etichettati o immessi in commercio sino a tale data potranno essere commercializzati sino ad esaurimento delle scorte.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia al testo del provvedimento allegato alla presente.

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Matteo Milanesi
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