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Campolibero - credito di imposta per investimenti in nuovi prodotti, pratiche, processi e per la cooperazione di filiera – DM 13 gennaio 2015

Categorie: Circolari, Politica Nazionale Tags: CAMPO LIBERO, CREDITO D'IMPOSTA

In Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2015 è stato pubblicato il decreto ministeriale che da effettiva applicazione di alcune disposizioni contenute nel decreto legge “Campolibero”.

In particolare l’articolo 3, comma 3, del predetto Decreto Legge aveva previsto un la possibilità di usufruire di un credito di imposta per le spese effettuate in investimenti sostenuti per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie nonché per la cooperazione di filiera.

Il decreto ministeriale precisa che sono beneficiarie del credito di imposta le imprese, anche se costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi, che risultino aderenti ad un contratto di rete già costituito al momento della presentazione della domanda e che producono prodotti agricoli di cui all’allegato I del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea oppure che producono prodotti agroalimentari non ricompresi nel predetto allegato ma che siano qualificabili come piccole e medie imprese.

I contratti di rete devono essere formati da imprese tra loro indipendenti.

Le spese ammissibili sono quelle per i nuovi investimenti, realizzati a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014 e nei due anni successivi, compresi nel programma di rete e che riguardino:

- Attività di consulenza e assistenza tecnico-specialistica prestata da soggetti terzi alla rete e diretta alla costituzione della rete, della redazione del programma di rete e sviluppo del progetto;

- La costruzione, acquisizione o miglioramento di beni immobili e per l’acquisto di materiali e attrezzature;

- Ricerca e sperimentazione;

- Acquisizione di brevetti, licenze, diritti d’autore e marchi commerciali;

- Formazione dei titolari d’azienda e del personale dipendente impiegato nelle attività di progetto;

- Promozione sul territorio nazionale e sui mercati internazionali dei prodotti di filiera;

- Comunicazione e pubblicità delle attività della rete (nel limite del de minimis).

La misura del credito di imposta è variabile a seconda dell’attività prevalente svolta dall’impresa aderente al contratto di rete e dalla sua dimensione, così come specificatamente previsto al coma 4 dell’articolo 3 del decreto di cui all’oggetto al quale si rinvia per opportuna lettura.

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