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Decreto Legge “milleproroghe” convertito con modificazioni in legge

Categorie: Circolari, Politica Nazionale Tags: DECRETO LEGGE, MILLEPROROGHE, AMBIENTE, ENERGIA, MACCHINE AGRICOLE

Il Decreto Legge n. 192/2014 è stato definitivamente convertito in legge con alcune modifiche, ed il testo di conversione (Legge n. 11/2015) è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2015.

Di seguito segnaliamo le disposizioni di maggior interesse per il comparto agricolo ed agroalimentare.

Misure di carattere ambientale
In Ambito ambientale ci preme evidenziare la proroga dell’applicazione delle sanzioni SISTRI e del regime del così detto “doppio binario” ovvero di garantire la tracciabilità del rifiuto con il sistema cartaceo e utilizzare anche i sistema Sistri se soggetto obbligato (articolo 9 comma 3). In particolare si è previsto la proroga al 31 dicembre 2015 dell’utilizzo del sistema cartaceo in simultanea al Sistri nonché delle sanzioni relative ad un utilizzo non corretto del sistema informatico. Per quanto riguarda le sanzioni relative alla mancata iscrizione al Sistema Sistri da parte dei soggetti obbligati nonché il mancato pagamento del contributo annuale, la relativa sanzione avrà effetto a partire dal 1 aprile 2015. Ricordiamo che il testo originario del decreto legge prevedeva il termine del 1 febbraio 2015. Anche Fedagri si è attivata per richiedere che le sanzioni per il mancato pagamento del contributo Sistri fossero applicabili solo a partire da una data successiva alla conversione in legge del decreto.

Al comma 2 dell’articolo 8, viene prorogato al 31 dicembre 2015 il termine entro il quale le regioni dovranno portare a temine i progetti immediatamente cantierabili finalizzati alla riduzione del rischio idrogeologico che, in base alle disposizioni della legge finanziaria 2014, sarebbero dovuti essere realizzati entro il 31 dicembre 2014.

Segnaliamo che viene confermato per l'anno 2014, la validità delle deliberazioni regolamentari e tariffarie in materia di tassa sui rifiuti (TARI) adottate dai comuni entro il 30 novembre 2014 (articolo 10, comma quinquedecies). I Comuni che non hanno deliberato i regolamenti e le tariffe della TARI entro tale termine, procedono alla riscossione sulla base delle tariffe applicate per l'anno 2013. Le eventuali differenze tra il gettito acquisito secondo le previgenti tariffe e il costo del servizio vengono recuperate nell'anno successivo.

Misure in tema energetico
L’articolo 12 proroga per tutto l’anno 2015 il regime fiscale relativo alla produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche, nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali, relativamente alle imprese agricole che determinano il reddito in via catastale. Ricordiamo infatti che il decreto legge n. 66/2014 all’articolo 22 aveva determinato un periodo transitorio (fino alla fine del 2014) durante il quale luogo della quantificazione di reddito agrario, l’imponibile è determinato applicando un coefficiente di redditività del 25% ai corrispettivi delle operazioni soggette ad IVA relativi alla componente riconducibile alla valorizzazione dell’energia ceduta con esclusione della quota incentivo. Queste modalità di determinazione del reddito non riguardano la produzione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali sino a 2.400.000 kwh anno e, da fonte fotovoltaica, sino a 260.000 kwh. Con la disposizione in commento questa disciplina è prorogata per tutto il 2015.

Il comma 1-bis dell’articolo 11 che proroga dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2015:
 -il termine entro il quale devono essere entrati in esercizio gli impianti alimentati da fonti rinnovabili -    realizzati nei o sui fabbricati e quelli in fase di realizzazione, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20    maggio e del 29 maggio 2012, distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto                inagibili - per accedere alle incentivazioni cui avevano diritto alla data di entrata in vigore del                      decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122;

 - il termine entro il quale devono essere entrati in esercizio gli impianti alimentati da fonti rinnovabili      già autorizzati alla data del 30 settembre 2012, per accedere agli incentivi vigenti alla data del 6                giugno 2012.

All’articolo 1, comma 3-bis, si proroga al 30 settembre 2015 il termine entro cui devono entrare in esercizio, per essere ammessi alle tariffe incentivanti, gli impianti fotovoltaici iscritti nel registro del Gse in posizione tale da rientrare nei volumi incentivabili ai fini degli incentivi del quinto Conto energia, da realizzarsi in zone colpite da eventi calamitosi negli anni 2012 e 2013. La finalità della proroga è di favorire il completamento di programmi realizzativi nelle aree colpite da eventi calamitosi di cui alle delibere del Consiglio dei ministri del 10 luglio 2014.

Disposizioni su utilizzo macchine agricole
All’articolo 8, comma 5, si proroga dal 31 dicembre 2014 al 30 giugno 2015, il termine per l'adozione del decreto interministeriale che dispone la revisione obbligatoria delle macchine agricole soggette a immatricolazione e dal 30 giugno 2015 al 31 dicembre 2015, il termine iniziale della operatività dell'obbligo di revisione.

Le suddette proroghe sono disposte per far fronte ai conseguenti nuovi oneri per gli interventi di preventivo adeguamento delle macchine agricole a carico delle imprese agricole, nonché per la concreta effettuazione degli interventi di messa in sicurezza dei mezzi agricoli soggetti a revisione.
Con il successivo comma 5-bis si proroga al 31 dicembre 2015 il termine per l'entrata in vigore dell'obbligo dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole, in attuazione di quanto disposto dall'accordo 22 febbraio 2012, n. 53, pubblicato nel supplemento ordinario n. 47 alla Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2012.

Alla presente si allega il testo del decreto legge modificato con la legge di conversione al quale si rimanda per una lettura completa.

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Matteo Milanesi
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