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Legge 30 dicembre 2020 n. 178 –Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 (c.d. “Legge di Bilancio 2021”).

Categorie: Circolari, Politica Nazionale Tags: BILANCIO, LEGGE DI BILANCIO, BILANCIO DI PREVISIONE, LEGGE DI BILANCIO 2021

Si informa che in Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30 dicembre 2020, S.O. n. 46/L, è stato pubblicato il testo della Legge di Bilancio 2021 (All.1).

Di seguito segnaliamo le disposizioni principali di specifico interesse per il settore agricolo e agroalimentare, rinviando per l’esame di altre disposizioni più generali, alle comunicazioni effettuate dalla Confederazione.

La norma, come spesso accade in fase di redazione della legge di bilancio, si compone di un unico articolo formato da 1150 commi.

Al comma 33 prevede in favore dei giovani coltivatori diretti e imprenditori agricoli l’esonero dal versamento del 100 per cento dell’accredito contributivo presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti per un periodo di 24 mesi, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021.

Il comma 38 prevede per l'anno 2021 l’esenzione ai fini Irpef - già prevista per gli anni 2017-2020 e, nella misura del 50%, per il 2021 - dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.

Il comma 39 proroga al 2021 la possibilità di innalzare le percentuali di compensazione applicabili agli animali vivi delle specie bovina e suina rispettivamente in misura non superiore al 7,7 per cento e all'8 per cento.

Il comma 40 assoggetta ad IVA al 10 per cento le cessioni di piatti pronti e di pasti che siano stati cotti, arrostiti, fritti o altrimenti preparati in vista del loro consumo immediato, della loro consegna a domicilio o dell’asporto.

Il comma 41, prevede che non sia applicata l’imposta di registro nella misura fissa di 200 euro agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni agricoli e relative pertinenze di valore economico inferiore o uguale a 5.000 euro, in favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale.

Il comma 76 proroga di un anno (a tutto il 2021) il così detto “bonus verde” ovvero l’agevolazione fiscale inerente la sistemazione a verde di aree scoperte di immobili privati a uso abitativo. L’agevolazione consiste nella detrazione dall’imposta lorda del 36 per cento della spesa sostenuta, nel limite di spesa di 5.000 euro annui e - pertanto - entro la somma massima detraibile di 1.800 euro.

I commi 84-86   intervengono sulla vigente disciplina concernente l’accesso ai contratti di sviluppo. Esso prevede che la soglia di accesso ai contratti di sviluppo pari a 20 milioni di euro è ridotta a 7,5 milioni di euro per i programmi di investimento che prevedono interventi da realizzare nelle aree interne del Paese ovvero il recupero e la riqualificazione di strutture edilizie dismesse. Per i medesimi programmi, l’importo minimo dei progetti d’investimento del proponente è conseguentemente ridotto a 3 milioni di euro. I programmi di sviluppo riguardanti esclusivamente l’attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli possono essere accompagnati da investimenti finalizzati alla creazione, alla ristrutturazione e all’ampliamento di strutture idonee alla ricettività e all’accoglienza dell’utente, finalizzati all’erogazione di servizi di ospitalità, connessi alle attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

I commi 95 e 96 intervengono sulla “Nuova Sabatini”, misura di sostegno alle micro, piccole e medie imprese volta alla concessione, da parte di banche o intermediari finanziari, di finanziamenti agevolati per investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature, compresi i cd. investimenti in beni strumentali "Industria 4.0", nonché di un correlato contributo statale in conto impianti rapportato agli interessi calcolati sui predetti finanziamenti.  Il contributo statale viene erogato in un’unica soluzione secondo modalità da determinare in sede attuativa con decreto ministeriale. Ai sensi della normativa vigente invece, la corresponsione in un’unica soluzione del contributo è prevista solo in caso di finanziamento di importo non superiore a 200.000 euro. La misura è rifinanziata con 370 milioni di euro per l’anno 2021.

I commi da 124 a 126 istituiscono, presso il Ministero dello Sviluppo economico, il Fondo di investimento volto a sostenere lo sviluppo e la competitività del sistema delle piccole e medie imprese dei settori aeronautico nazionale, chimica verde, nonché della componentistica per la mobilità elettrica e per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Il Fondo ha una dotazione di 100 milioni di euro per l’anno 2021, 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.

I commi 128 e 129 istituiscono, nello stato di previsione del MIPAAF, il "Fondo per lo sviluppo ed il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura", con una dotazione pari a 150 milioni di euro per l’anno 2021. Un decreto ministeriale definirà i criteri e le modalità di attuazione del Fondo.

Il comma 130, come richiesto anche dalla Federazione, incrementa di 70 milioni di euro per l’anno 2021 la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizzatori, per assicurare un adeguato ristoro alle aziende agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche e fitosanitarie verificatesi a partire dal 1° gennaio 2019.

Il comma 131, estende il credito d'imposta del 40 per cento previsto per il sostegno del made in Italy alle reti di imprese agricole e agroalimentari, anche costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi o parte delle strade del vino, per la realizzazione e l'ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico. La norma specifica che con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge in esame, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta, al fine del rispetto del limite di spesa (5 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023).

I commi 134 e 135, istituiscono, nello stato di previsione del MIPAAF, un Fondo per lo stoccaggio privato dei vini a denominazione di origine controllata (DOC), a denominazione di origine controllata e garantita (DOCG) e a indicazione geografica tipica (IGT), certificati - o atti a divenire tali - e conservati in impianti situati nel territorio nazionale, con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l’anno 2021. La norma prevede che la definizione dei criteri e delle modalità di utilizzazione del suddetto Fondo siano demandate ad un apposito decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio.

I commi 136 e 137 rifinanziano il Fondo nazionale per la suinicoltura, nella misura di 10 milioni di euro per l’anno 2021, al fine di sostenere e rilanciare la filiera suinicola nazionale. Si prevede che tra le finalità delle misure agevolabili vi siano anche quelle volte a contribuire alla realizzazione di progetti o investimenti finalizzati a migliorare la misurabilità e l’accrescimento delle condizioni di sostenibilità nelle aziende zootecniche, di produzione e di trasformazione di carne. Le suddette misure di sostegno del Fondo suinicolo saranno concesse nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Il comma 138 istituisce un Fondo per la tutela ed il rilancio delle filiere apistica, brassicola, della canapa e della frutta a guscio, con una dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2021. La definizione dei criteri e delle modalità di attuazione del suddetto Fondo è demandata ad un decreto ministeriale.

I commi 139-143 prevedono, a carico di chiunque detenga a qualsiasi titolo cereali e farine di cereali, l’obbligo di registrare su un apposito registro elettronico, istituito nell’ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), tutte le operazioni di carico e scarico, nel caso in cui la quantità del singolo prodotto superi le 5 tonnellate annue. Le modalità di applicazione della disposizione in esame -– per le quali sono previsti oneri per 1 milione di euro per l’anno 2021 - sono demandate ad un apposito decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio. È prevista l’irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei casi di mancata istituzione del registro sopra ricordato e di mancato rispetto delle modalità di tenuta telematica dello stesso registro. L’autorità competente per l’irrogazione delle suddette sanzioni è individuata nel Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del MIPAAF.

Il comma 144 abroga l’agevolazione in favore dei consorzi nazionali e delle organizzazioni collettive delle imprese operanti nei mercati esteri per le spese per la tutela legale dei prodotti colpiti dal fenomeno dell’Italian sounding. Correlativamente, prevede che l’agevolazione diretta a sostenere la promozione all’estero di marchi collettivi o di certificazione volontari italiani, da parte di associazioni rappresentative di categoria nonché di consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle attestazioni di specificità e di altri organismi di tipo associativo o cooperativo, sia concessa nella misura massima di euro 1 milione per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di euro 2,5 milioni a decorrere dal 2021. La disciplina in vigore prevede che il MISE conceda tale agevolazione "nella misura massima di 1 milione di euro per anno".

Il comma 145 incrementa di 145 milioni di euro per il 2021 l’autorizzazione di spesa relativa al Fondo per la promozione integrata sui mercati esteri, per l’erogazione di cofinanziamenti a fondo perduto alle imprese esportatrici che ottengono finanziamenti agevolati a valere sul Fondo 394/1981.

Il comma 154 incrementa la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2035. In particolare, tale incremento viene destinato al finanziamento degli interventi di cui al DM 24 maggio 2017, pubblicato nella GU n. 192 del 18 agosto 2017, destinati allo strumento agevolativo degli accordi per l’innovazione.

I commi 171-172 dispongono la proroga al 31 dicembre 2022 del credito d'imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo).

I commi 173-176 prevedono, per le imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica nelle Zone economiche speciali (ZES), la riduzione dell’imposta sul reddito derivante dallo svolgimento dell'attività nella zona economica speciale del 50% a decorrere dal periodo d'imposta nel corso del quale è stata intrapresa la nuova attività e per i sei periodi d'imposta successivi. Il riconoscimento dell'agevolazione è subordinato al rispetto di una serie di condizioni riguardanti il mantenimento dell'attività nell'area ZES per almeno dieci anni e la conservazione dei posti di lavoro creati nell'ambito dell'attività avviata nella ZES per almeno dieci anni. Le imprese beneficiarie, inoltre, non devono essere in stato di liquidazione o di scioglimento. L’agevolazione spetta nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regime de minimis, anche per il settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura.

I commi 185-187 prorogano per le annualità 2021 e 2022 il credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo in favore delle imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia (inclusi i progetti di ricerca e sviluppo in materia di COVID-19, direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nelle suddette regioni), differenziandone la misura percentuale a seconda delle dimensioni delle imprese in termini occupazionali e di fatturato.

Il comma 232 interviene sulla norma che autorizza SACE S.p.A. a concedere - in favore delle imprese di assicurazione dei crediti commerciali a breve termine, autorizzate all’esercizio del ramo credito - una garanzia pari al 90% degli indennizzi generati dalle esposizioni relative a crediti commerciali maturati, entro il limite massimo di 2 miliardi di euro, dal 19 maggio 2020 fino al 31 dicembre 2020 (novella al comma 1, dell’art. 35 del D.L. n. 34/2020). Il comma, in particolare, proroga tale temine al 30 giugno 2021, così estendendo la durata temporale della misura.

I commi 233-242, per incentivare i processi di aggregazione aziendale realizzati attraverso fusioni, scissioni o conferimenti d’azienda da deliberare nel 2021, consente al soggetto risultante dall’operazione straordinaria, al beneficiario e al conferitario di trasformare in credito d’imposta una quota di attività per imposte anticipate (deferred tax asset - DTA) riferite a perdite fiscali ed eccedenze ACE (aiuto alla crescita economica).

I commi 282 e 283 recano uno stanziamento di risorse per l’erogazione, anche per il 2021, dell’indennità onnicomprensiva prevista per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima nel periodo di sospensione dell’attività lavorativa, a causa delle misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio.

Sono previsti - con riferimento ai trattamenti ordinari di integrazione salariale, agli assegni ordinari di integrazione salariale e ai trattamenti di integrazione salariale in deroga, già riconosciuti secondo una disciplina transitoria, posta in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19 - la concessione di ulteriori periodi di trattamento: in particolare il comma 304 prevede novanta giorni, relativi al periodo 1° gennaio 2021-30 giugno 2021, per i trattamenti di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti agricoli a tempo indeterminato (CISOA), nei limiti di 282 milioni.

I commi da 315 a 319 riconoscono – nel limite di spesa di 31,1 mln di euro per il 2021 - un trattamento di sostegno al reddito in favore dei lavoratori adibiti alla pesca che hanno subito una sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, o una riduzione del reddito, a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Tale misura è riconosciuta per una durata massima di 90 giorni, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 ed il 30 giugno 2021.

Il comma 375 incrementa di 40 milioni di euro, per l’anno 2021, il Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti.

Il comma 599 esenta dalla prima rata dell’IMU dovuta nel 2021 gli immobili ove si svolgono specifiche attività connesse ai settori del turismo, della ricettività alberghiera e degli spettacoli compresi gli agriturismi.

I commi 1051-1063 e 1065, nell’ambito di un più ampio rafforzamento del programma Transizione 4.0 diretto ad accompagnare le imprese nel processo di transizione tecnologica e di sostenibilità ambientale, e per rilanciare il ciclo degli investimenti penalizzato dall’emergenza legata al Covid-19, estende fino al 31 dicembre 2022 la disciplina del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, potenziando e diversificando le aliquote agevolative, incrementando le spese ammissibili e ampliandone l’ambito applicativo. Viene altresì anticipata la decorrenza dell’innovata disciplina al 16 novembre 2020.

Il comma 1084 reca una serie di modifiche alla disciplina della plastic tax, volte tra l’altro a introdurre le preforme nei semilavorati, estendere l’imposta ai committenti, rendere il rappresentante legale di soggetti non residenti solidale ai fini del pagamento, elevare la soglia di esenzione dall’imposta, ridurre le sanzioni amministrative, estendere i poteri di verifica e controllo dell’Agenzia delle dogane, differire al 1° luglio 2021 la data di entrata in vigore dell’imposta. Il comma 1085 rende strutturale, a decorrere dal 2021, la possibilità (introdotta per il solo anno 2021 dall’art. 51 del D.L. 104/2020) di usare interamente il PET riciclato nella produzione di bottiglie di PET, superando il limite del 50% finora vigente (previsto dal D.M. Sanità 21 marzo 1973).

Il comma 1086 modifica la disciplina della nuova imposta sulle bevande analcoliche contenenti sostanze edulcoranti (c.d. sugar tax) estendendo la platea dei soggetti obbligati al pagamento dell'imposta, attenuando le sanzioni amministrative applicabili in caso di mancato adempimento e differendo la decorrenza dell'imposta di un anno (1° gennaio 2022).

I commi da 1144 a 1149 introducono disposizioni volte alla valorizzazione delle tradizioni enogastronomiche, delle produzioni agroalimentari e industriali italiane, nonché al contrasto dei fenomeni di contraffazione e di Italian Sounding, destinando, a tal fine, 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

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