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TARIFFE CONTROLLI SANITARI UFFICIALI – Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo 2 febbraio 2021 n. 32.

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Si informa che in Gazzetta Ufficiale n. 62 del 13 marzo 2021, è stato pubblicato il testo del decreto legislativo di cui all’oggetto (All.1).

Il provvedimento sostituisce ed abroga il precedente decreto legislativo n. 194/2008 e relativi provvedimenti amministrativi ad esso collegati. Si prevede che fino al 31 dicembre 2021 le Regioni e le provincie autonome e le ASL continuino ad utilizzare, per quanto di loro competenza, le tariffe e le disposizioni di cui al DLGS n. 194/2008.

Tra le novità segnaliamo subito quella relativa alla nozione di produzione primaria e operazioni associate che sono soggette al pagamento unicamente delle tariffe per il riconoscimento dello stabilimento, la registrazione dello stabilimento, i controlli ufficiali non originariamente programmati o quelli effettuati su richiesta; autorizzazioni diverse dai riconoscimenti effettuate su base oraria.

Rispetto al passato dunque la produzione primaria non è totalmente esente dal pagamento delle tariffe dei controlli sanitari ufficiali.

Rispetto alla nozione di “attività primaria” il decreto legislativo in commento stabilisce che essa si concretizzi in tutte le attività di coltivazione, allevamento (comprese le fasi di raccolto, mungitura, e la produzione zootecnica prima della macellazione) caccia, pesca e raccolta di prodotti selvatici. Per la pesca si specifica che la produzione primaria consiste nell’acquacoltura, pesca, raccolta di prodotti vivi della pesca in vista dell’immissione sul mercato, nonché le operazioni connesse di macellazione, dissanguamento, decapitazione, eviscerazione, taglio delle pinne, refrigerazione e confezionamento, qualora svolte a bordo di navi da pesca o in una azienda di acquacoltura.

Per operazioni “associate alla produzione primaria” segnaliamo come vi siano anche le attività di deposito effettuata da una cooperativa o da consorzi di imprenditori agricoli effettuata esclusivamente a favore dei soci. Tuttavia qualora la cooperativa o il consorzio commercializzi il prodotto dei soci in nome proprio e non in nome e per conto dei soci allora il deposito della cooperativa sarà soggetto a tariffa.

Purtroppo rileviamo come non siano state prese in considerazioni le osservazioni ed i rilevi effettuati direttamente al Ministero della Salute durante l’iter di predisposizione del decreto legislativo e che qui si allegano (all. 2).

Per tutte le altre disposizioni specifiche si rinvia al provvedimento allegato.

Si allega alla presente il testo del decreto legislativo  e si rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento o approfondimento.

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