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Decreto-legge 30 dicembre 2021 n. 228 – Disposizioni urgenti in tema di termini legislativi- convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022 n. 15 (c.d. “Decreto Milleproroghe”).

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Si informa che in Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2022 (S.O. n. 8/L), è stata pubblicato il provvedimento di cui all’oggetto (All.1).

Di seguito segnaliamo le disposizioni principali di specifico interesse per il settore agricolo e agroalimentare, introdotte dal Parlamento in sede di conversione, rinviando per l’esame di altre disposizioni più generali, alle comunicazioni effettuate dalla Confederazione.

All’articolo 3 è stato inserito il comma 6-quater, che proroga i termini dei versamenti relativi alla ritenuta alla fonte sui redditi da lavoro dipendente, alle addizionali regionali e comunali, nonché all’IVA, per i soggetti che svolgono attività di allevamento avicunicolo o suinicolo colpiti dalla recente diffusione di virus contagiosi per gli animali allevamenti. Sempre all’articolo 3 è stato recepito un emendamento richiesto dalla cooperazione: con l’introduzione del comma 5-quinquiesdecies si estende la platea dei soggetti che possono beneficiare della facoltà di non effettuare una percentuale dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni anche all’esercizio successivo a quello in corso al 15 agosto 2020 non più per solo quelli che nell’esercizio in corso al 15 agosto 2020 non hanno effettuato il 100 per cento annuo dell’ammortamento del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali. 

Sempre su espressa richiesta della cooperazione è stato introdotto l’articolo 3-quater, che estende i termini entro cui le imprese possono fruire del credito d’imposta in beni strumentali nuovi disciplinato dalla legge di bilancio 2021, al fine di ricomprendere tra i costi agevolabili gli investimenti effettuati entro il 30 dicembre 2022 (in luogo di quelli effettuati entro il 30 giugno 2022), ferma restando la condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

All’articolo 11 viene prorogata al 31 dicembre 2022 (inizialmente era previsto il termine del 30 giugno 2022) l’entrata in applicazione delle disposizioni relativa all’etichettatura ambientale degli imballaggi, facendo salvi gli imballaggi immessi in commercio o realizzati entro il 1° gennaio 2023 (inizialmente era previsto 1° luglio 2022) che potranno essere utilizzati sino ad esaurimento scorte. Inoltre, viene incaricato il Ministero della transizione ecologica ad adottare delle linee guida tecniche per l’etichettatura ambientale.

Il comma 5-quater dell’articolo 11, introdotto in fase di conversione, consente una proroga al 30 aprile 2022 (in luogo della scadenza del 28 gennaio 2022) dell’obbligo di registrazione dei trattamenti di somministrazione di medicinali veterinari e di mangimi medicati per gli animali destinati alla produzione di alimenti, nei casi di non allineamento dei sistemi informatici tra software privati e il sistema Vet.info del Ministero della salute.

Sempre all’articolo 11 è stato introdotto il comma 5-ter, che fissa i nuovi termini per la revisione generale periodica delle macchine agricole immatricolate in diversi periodi al fine di sostenere la continuità dell'esercizio delle attività imprenditoriali agricole garantendo il corretto impiego delle dotazioni meccaniche aziendali.

L’articolo 11, comma 5-septies, dispone l’ulteriore proroga, dal 2021 al 2022, degli incentivi previsti dalla legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019), per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, con potenza non superiore a 300 kW, realizzati da imprenditori agricoli a servizio dei processi aziendali e con specifici requisiti. La finalità è quella di dare continuità agli investimenti per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas e di favorire lo sviluppo dell’economia circolare in ambito agricolo.

All’articolo 18 viene riscritta la disposizione sul così detto Granaio Italia, superando alcune criticità che la cooperazione aveva denunciato in varie sedi istituzionali.  In estrema sintesi le modifiche riguardano: l’individuazione dei soggetti che sono tenuti a registrare tutte le operazioni di carico e scarico, le quantità del singolo prodotto (che passano da; la data di registrazione delle operazioni di carico e scarico; la proroga della data di emanazione dei decreti attuativi e, infine, le sanzioni a carico dei soggetti obbligati in caso di inadempimento alle disposizioni previste. Nello specifico, quindi la disciplina, come viene modificata dalla disposizione in esame, prevede che, allo scopo di consentire un accurato monitoraggio delle produzioni cerealicole presenti sul territorio nazionale, le aziende agricole, le cooperative, i consorzi, le imprese commerciali, le imprese di importazione e le imprese di prima trasformazione che detengano, a qualsiasi titolo, cereali e farine di cereali sono tenute a registrare, in un apposito registro telematico istituito nell'ambito dei servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), tutte le operazioni di carico e scarico, se la quantità del singolo prodotto è superiore a 30 tonnellate annue. Le operazioni di carico e scarico per vendita o trasformazione di cereali e di sfarinati a base di cereali, di provenienza nazionale e unionale ovvero importate da Paesi terzi, devono essere registrate nel suddetto supporto telematico entro il giorno 20 del terzo mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni stesse.

Le modalità di applicazione sono stabilite con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro il 30 aprile 2022.

A decorrere dal 1° gennaio 2024, ai soggetti che, essendovi obbligati, non istituiscono il registro si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 4.000. A chiunque non rispetti le modalità di tenuta telematica del già menzionato registro, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000. Il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è designato quale autorità competente all’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

Con l’inserimento dell’articolo 18-bis, viene prorogato, a tutta la durata dello stato di emergenza determinato dalla pandemia da Covid-19 (attualmente fissato al 31 marzo 2022), la possibilità, per le aziende agricole, di accedere ad aiuti, benefici e contributi finanziari a carico delle risorse pubbliche, rinviando l’adempimento di alcune verifiche relative alla concessione degli stessi, alla fase della corresponsione del saldo.

Infine, segnaliamo l’inserimento dell’articolo 18-ter, che proroga al 30 aprile 2022 il termine per la presentazione alle autorità regionali competenti delle domande di intervento in favore delle imprese agricole danneggiate dalle infezioni di Xylella fastidiosa.

Si allega alla presente il testo del decreto-legge in oggetto coordinato con la legge di conversione e si rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento o approfondimento.

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