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Pubblicazione in gazzetta ufficiale della legge sull’agricoltura sociale (Legge 18 agosto 2015 n. 141)

Categorie: Circolari, Politica Nazionale Tags: AGRICOLTURA SOCIALE

Con la presente si trasmette il testo di legge dedicato all’agricoltura sociale pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 208 del 8 settembre 2015. La legge entrerà in vigore dal 23 settembre 2015.

Ricordiamo che l’iniziativa legislativa è stata fortemente voluta dal settore agricolo che lamentava una situazione di incertezza giuridica tale da non consentire alle imprese agricole di poter esercitare in maniera efficace attività dirette alla cura delle persone svantaggiate e dei minori attraverso mezzi e strumenti normalmente utilizzati nella produzione agricola (es. fattorie didattiche, agri asilo, inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, ippoterapia ecc..).

È opportuno, pertanto, chiarire in premessa che lo spirito con cui la legge è sostanzialmente nata era quello di fornire una cornice giuridica all’interno della quale fosse possibile inquadrare determinate attività svolte dall’imprenditore agricolo al duplice scopo di dare certezza giuridica alle imprese ed uniformità di disciplina a livello nazionale.

In base alla nuova legge i soggetti che possono svolgere agricoltura sociale sono gli imprenditori agricoli di all’articolo 2135 c.c., singoli o associati, nonché le cooperative sociali purché il fatturato derivante da attività agricole sia prevalente ovvero, se tale fatturato non è prevalente ma è comunque superiore al 30% di quello complessivo, la cooperativa sociale è considerata operatrice dell’agricoltura sociale limitatamente al fatturato agricolo.

La norma definisce quali sono le attività di agricoltura sociale:

  • L’inserimento socio – lavorativo di lavoratori con disabilità e di lavoratori svantaggiati, di persone svantaggiate e di minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e di sostegno sociale;
  • prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali attraverso l’uso di risorse materiali e immateriali dell’agricoltura;
  • prestazioni e servizi terapeutici anche attraverso l'ausilio di animali e la coltivazione delle piante;
  • iniziative di educazione ambientale e alimentare, salvaguardia della biodiversità animale, anche attraverso l'organizzazione di fattorie sociali e didattiche.
  • Si rimanda ad un decreto del Ministero delle politiche agricole da adottarsi previa intesa con la Conferenza stato regioni ed acquisito il parere delle relative Commissioni parlamentari, la definizione dei requisiti minimi e delle modalità con cui le predette attività dovranno essere svolte.
  • Vien inoltre specificato che, a parte l’inserimento lavorativo, le altre attività in cui consiste l’agricoltura sociale sono considerate connesse a quella agricola principale ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile e che i locali in cui l’imprenditore agricolo esercita le suddette attività non perdono i requisiti di ruralità.
    Il riconoscimento degli operatori di agricoltura sociale avviene ad opera delle Regioni le quali dovranno uniformare le proprie disposizioni emanate in tema di agricoltura sociale ai principi contenuti nella presente legge.
    L’articolo 6 della legge è interamente dedicato a misure finalizzate al sostegno dell’agricoltura sociale quali:
  •  la possibile promozione, nell'ambito dei Piani di Sviluppo Rurale, di specifici programmi per la multifunzionalità delle imprese agricole, con particolare riguardo alle pratiche di progettazione integrata territoriale e allo sviluppo dell'agricoltura sociale;
  • il possibile inserimento, nella predisposizione delle gare di fornitura alle istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche e ospedaliere, criteri di priorità per la provenienza dei prodotti agroalimentari da operatori di agricoltura sociale;
  • la possibile previsione da parte dei Comuni di misure di valorizzazione dei prodotti provenienti dall’agricoltura sociale nel commercio su aree pubbliche;
  • la possibile previsione, da parte degli enti pubblici territoriali, di criteri di priorità per favorire lo sviluppo delle attività di agricoltura sociale nell'ambito delle procedure di alienazione e locazione dei terreni pubblici agricoli;
  • la possibilità, per gli enti pubblici territoriali, di dare in concessione, a titolo gratuito, anche agli operatori dell'agricoltura sociale i beni immobili confiscati alla criminalità organizzata.

Da ultimo segnaliamo l’istituzione dell'Osservatorio sull'agricoltura sociale, nominato con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a cui è previsto facciano parte anche due rappresentati delle organizzazioni della cooperazione. L’Osservatorio sarà chiamato a definire le linee guida in materia di agricoltura sociale ed assumerà funzioni di monitoraggio, iniziativa finalizzata al coordinamento delle iniziative a fini di coordinamento con le politiche rurali.

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Matteo Milanesi
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